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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6867/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6867/2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lotà come Parte_1
da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
Oggetto: inquadramento livello superiore
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.07.2022, parte attrice ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo, in breve:
- di essere stato assunto in data 1.6.2019 alle dipendenze dalla società TY S.r.l., con inquadramento nel livello J del CCNL FISE Assoambiente e mansioni di operatore ecologico nel cantiere di Catania;
pagina 1 di 5 - di essere transitato in data 1.06.2020, alle dipendenze della subappaltante Green
Team s.r.l;
- di essere stato assunto dall'1.11.2021, a seguito del passaggio d'appalto, alle dipendenze della società resistente, sempre nel livello J;
- di aver maturato, a far data dal mese di gennaio 2022, i requisiti per il passaggio dal livello J al livello primo B;
-di aver più volte sollecitato la società resistente al fine di riconoscere il suddetto livello primo B, non avendo ottenuto risposta.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “dichiarare il diritto di all'aumento di livello da J al livello primo B ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'articolo 15 comma 8 c.c.n.l. “FISE” e conseguentemente condannare la ad inquadrare il ricorrente a far data dal gennaio 2022”. Controparte_2
La correttamente evocata in giudizio non si è costituita, rimanendo Controparte_1
contumace come rilevato a verbale di prima udienza del 30 novembre 2022 e dichiarato in dispositivo.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, “riesaminati gli atti, considerato che manca in atti prova che il ricorrente assunto a livello j in data 1 giugno 2019 abbia prestato trenta mesi di servizio senza soluzione di continuità, mancando le buste paga o altra documentazione utile relative al periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 che comprovino che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso TY” la causa è stata rinviata onerando parte ricorrente del deposito di tale documentazione.
In esito all'udienza del 16 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di parte ricorrente della parte costituita, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del procedimento è la domanda di parte ricorrente all'inquadramento dal livello J al livello primo B di cui al CCNL FISE Assoambiente a far data dal 1.01.2022.
Al riguardo, giova premettere che secondo l'art. 6 del CCNL nei casi di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione…, senza effettuazione
pagina 2 di 5 del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto… il quale, alla scadenza effettiva del contratto d'appalto, risulti in forza presso
l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione” (comma 2) e “il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. (…)” (comma 9)
Il medesimo contratto CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 - pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame - con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente all'atto della assunzione alle dipendenze della società convenuta, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie
(vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.); - addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazioni scritte murali” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
L'art. 15 punto 8 del citato CCNL prevede, inoltre, che “...8. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 30 mesi di servizio”.
Nel caso in esame, è pacificamente documentato che il precedente rapporto di lavoro con la TY è venuto in essere a far data dall'1.06.2019 (si veda busta paga allegata del mese di novembre 2019).
È altresì pacificamente documentato che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della subappaltante Green Team dal mese di giugno 2020 al mese di ottobre 2021(cfr. buste paga allegate) e, successivamente, nel cambio di appalto, è stato assunto dalla società
pagina 3 di 5 convenuta a far data dal mese di novembre 2021 (cfr. buste paga allegate, accordo ed elenco dei lavoratori depositati).
Parte ricorrente – come richiesto alla scorsa udienza – ha poi opportunamente integrato la documentazione in atti, colmando la rilevata lacuna relativa al periodo che va dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2020.
Ha dimostrato infatti di aver prestato servizio anche in tale periodo presso TY s.r.l., come emerge dalle buste paga depositate e soprattutto dall'estratto contributivo: dalle buste paga, tra cui anche quelle di dicembre 2019, febbraio, marzo e aprile 2020, risulta che il ricorrente è stato sempre inquadrato al livello j e dall'estratto contributivo risulta altresì che abbia prestato servizio ininterrottamente per 30 mesi, dall' 1 giugno 2019 fino al 30 novembre 2021, con diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio determinata dallo svolgimento di tale periodo di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze delle precedenti imprese appaltatrici alle quali è subentrata la società convenuta.
Per altro, dal contratto individuale in atti, risulta inequivoco che l'assunzione da parte di sia avvenuta “a seguito dell'avvicendamento nella gestione dell'appalto di CP_3 servizi di igiene urbana del comune di Catania tra TY s.r.l. e l'attuale gestore ” CP_3 con espresso rinvio al suindicato ccnl FISE “per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto”.
Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il combinato disposto degli articoli 9
e 15 del CCNL FISE Assoambiente e va dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 1B con decorrenza da gennaio 2022, come richiesto dalla parte ricorrente, ancorché tale diritto sia maturato già a decorrere dal mese precedente (dicembre 2021), al termine dei trenta mesi di servizio ininterrotti con inquadramento nel livello j alle dipendenze di TY
s.r.l. e della subappaltante Green Team.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6867/2022 R.G. così statuisce:
- dichiara la contumacia della società convenuta.
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere Parte_1
inquadrato nel livello professionale 1B del CCNL FISE Assoambiente dall'1 gennaio
2022 e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di inquadrare il ricorrente nel superiore livello 1B con la medesima decorrenza;
- condanna la società resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2108,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Lotà.
Catania, 16 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6867/2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lotà come Parte_1
da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
Oggetto: inquadramento livello superiore
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.07.2022, parte attrice ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo, in breve:
- di essere stato assunto in data 1.6.2019 alle dipendenze dalla società TY S.r.l., con inquadramento nel livello J del CCNL FISE Assoambiente e mansioni di operatore ecologico nel cantiere di Catania;
pagina 1 di 5 - di essere transitato in data 1.06.2020, alle dipendenze della subappaltante Green
Team s.r.l;
- di essere stato assunto dall'1.11.2021, a seguito del passaggio d'appalto, alle dipendenze della società resistente, sempre nel livello J;
- di aver maturato, a far data dal mese di gennaio 2022, i requisiti per il passaggio dal livello J al livello primo B;
-di aver più volte sollecitato la società resistente al fine di riconoscere il suddetto livello primo B, non avendo ottenuto risposta.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “dichiarare il diritto di all'aumento di livello da J al livello primo B ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'articolo 15 comma 8 c.c.n.l. “FISE” e conseguentemente condannare la ad inquadrare il ricorrente a far data dal gennaio 2022”. Controparte_2
La correttamente evocata in giudizio non si è costituita, rimanendo Controparte_1
contumace come rilevato a verbale di prima udienza del 30 novembre 2022 e dichiarato in dispositivo.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, “riesaminati gli atti, considerato che manca in atti prova che il ricorrente assunto a livello j in data 1 giugno 2019 abbia prestato trenta mesi di servizio senza soluzione di continuità, mancando le buste paga o altra documentazione utile relative al periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 che comprovino che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso TY” la causa è stata rinviata onerando parte ricorrente del deposito di tale documentazione.
In esito all'udienza del 16 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di parte ricorrente della parte costituita, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del procedimento è la domanda di parte ricorrente all'inquadramento dal livello J al livello primo B di cui al CCNL FISE Assoambiente a far data dal 1.01.2022.
Al riguardo, giova premettere che secondo l'art. 6 del CCNL nei casi di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione…, senza effettuazione
pagina 2 di 5 del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto… il quale, alla scadenza effettiva del contratto d'appalto, risulti in forza presso
l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione” (comma 2) e “il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. (…)” (comma 9)
Il medesimo contratto CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 - pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame - con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente all'atto della assunzione alle dipendenze della società convenuta, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi: - addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie
(vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.); - addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazioni scritte murali” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
L'art. 15 punto 8 del citato CCNL prevede, inoltre, che “...8. I lavoratori assunti al livello J sono inquadrati al livello 1B dopo 30 mesi di servizio”.
Nel caso in esame, è pacificamente documentato che il precedente rapporto di lavoro con la TY è venuto in essere a far data dall'1.06.2019 (si veda busta paga allegata del mese di novembre 2019).
È altresì pacificamente documentato che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della subappaltante Green Team dal mese di giugno 2020 al mese di ottobre 2021(cfr. buste paga allegate) e, successivamente, nel cambio di appalto, è stato assunto dalla società
pagina 3 di 5 convenuta a far data dal mese di novembre 2021 (cfr. buste paga allegate, accordo ed elenco dei lavoratori depositati).
Parte ricorrente – come richiesto alla scorsa udienza – ha poi opportunamente integrato la documentazione in atti, colmando la rilevata lacuna relativa al periodo che va dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2020.
Ha dimostrato infatti di aver prestato servizio anche in tale periodo presso TY s.r.l., come emerge dalle buste paga depositate e soprattutto dall'estratto contributivo: dalle buste paga, tra cui anche quelle di dicembre 2019, febbraio, marzo e aprile 2020, risulta che il ricorrente è stato sempre inquadrato al livello j e dall'estratto contributivo risulta altresì che abbia prestato servizio ininterrottamente per 30 mesi, dall' 1 giugno 2019 fino al 30 novembre 2021, con diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio determinata dallo svolgimento di tale periodo di lavoro senza soluzione di continuità alle dipendenze delle precedenti imprese appaltatrici alle quali è subentrata la società convenuta.
Per altro, dal contratto individuale in atti, risulta inequivoco che l'assunzione da parte di sia avvenuta “a seguito dell'avvicendamento nella gestione dell'appalto di CP_3 servizi di igiene urbana del comune di Catania tra TY s.r.l. e l'attuale gestore ” CP_3 con espresso rinvio al suindicato ccnl FISE “per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto”.
Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il combinato disposto degli articoli 9
e 15 del CCNL FISE Assoambiente e va dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 1B con decorrenza da gennaio 2022, come richiesto dalla parte ricorrente, ancorché tale diritto sia maturato già a decorrere dal mese precedente (dicembre 2021), al termine dei trenta mesi di servizio ininterrotti con inquadramento nel livello j alle dipendenze di TY
s.r.l. e della subappaltante Green Team.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6867/2022 R.G. così statuisce:
- dichiara la contumacia della società convenuta.
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere Parte_1
inquadrato nel livello professionale 1B del CCNL FISE Assoambiente dall'1 gennaio
2022 e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di inquadrare il ricorrente nel superiore livello 1B con la medesima decorrenza;
- condanna la società resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi
€ 2108,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Lotà.
Catania, 16 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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