Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO
N. 810/2024 Ruolo Generale
RICORRENTE: CP_1
DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
(Art. 445 bis, comma quinto, c.p.c.)
IL GIUDICE
Rilevato:
- che è stata depositata la relazione del consulente tecnico di ufficio;
- che le parti nel termine assegnato non hanno depositato contestazioni alle risultanze della CTU medico-legale depositata in atti come da certificazione di cancelleria allegata agli atti;
- che può procedersi all'omologa dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese;
- che parte ricorrente ha ritualmente dichiarato di non superare i limiti di reddito previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. come da dichiarazione sottoscritta e allegata al ricorso (cfr. doc. 3 allegato ricorso introduttivo); Visto l'art. 445 bis c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio (qui da intendersi integralmente richiamata):
PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: Negativo.
Dichiara non dovute le spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. Pone definitivamente e per l'intero a carico dell' CP_2 le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
La notifica del presente decreto agli Enti competenti è a carico della parte interessata.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Pistoia 05/06/2025
II GIUDICE
G.O.P. Dott.ssa Vanessa Rocchi