Art. 18.
L' articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel testo di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. Prezzo dei sali per uso alimentare. - Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".
Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa", sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Note all'art. 18:
- Il testo del primo comma dell'art. 18 e del primo comma, dell'art. 19 della legge n. 556/1977 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. - L' art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , e' sostituito dal seguente:
"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati"".
"Art. 19. - Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
L' articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel testo di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. Prezzo dei sali per uso alimentare. - Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".
Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa", sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Note all'art. 18:
- Il testo del primo comma dell'art. 18 e del primo comma, dell'art. 19 della legge n. 556/1977 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. - L' art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095 , e' sostituito dal seguente:
"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati"".
"Art. 19. - Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".