Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9284 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09284/2025REG.PROV.COLL.
N. 02300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma-, Sezione V- Bis , 17 agosto 2023, n. 13356, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere CA Di ND e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, l’odierno appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Ministro dell’interno ha disposto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Tar ha respinto il ricorso con la sentenza di estremi specificati in epigrafe, con la quale ha ritenuto immune dai vizi denunciati il diniego impugnato, motivato sulla base di plurimi elementi ostativi.
3. Con atto notificato il 17 febbraio 2024 e depositato il 18 marzo successivo, l’appellante nominato in epigrafe ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, deducendo di aver dimostrato in sede procedimentale e processuale il possesso di tutti i requisiti previsti per ottenere la cittadinanza italiana.
4. Il gravame è affidato ad un unico motivo, con il quale, anche in chiave critica della decisione del Tar, l’appellante ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando;
“ MOTIVAZIONE INCOMPLETA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ”: la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia di concessione della cittadinanza, addossando ingiustificatamente all’interessato l’onere di provare circostanze che l’Amministrazione procedente avrebbe potuto e dovuto acquisire in sede istruttoria, con particolare riguardo agli esiti delle segnalazioni a carico del cittadino straniero e ai redditi di cui dispone.
5. L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio il 16 aprile 2024.
6. Con ordinanza 18 aprile 2024, n. 1434, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, “ Ritenuto che sussiste un prevalente interesse pubblico, connesso ai rilevati pericoli per la sicurezza pubblica, al mantenimento dell’efficacia del diniego impugnato; Considerato altresì nella fattispecie manca il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, quale effetto del diniego di concessione della cittadinanza italiana ”.
7. Nessuna delle parti costituite ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 20 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. Va in primo luogo dichiarata inammissibile per tardività la produzione documentale versata in atti nel giudizio di secondo grado dall’appellante in data 19.11.2025, che in ogni caso è irrilevante, trattandosi del certificato dei carichi pendenti, che afferisce ad una sfera diversa da quella oggetto di valutazione in sede di diniego della cittadinanza.
9. Sempre in via preliminare e prima di esaminare l’appello, mette conto ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa l’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
Per costante giurisprudenza, l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (…) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ (…) il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” (Consiglio di Stato, sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723) .
Con sentenza 8 maggio 2025, n. 3949, che richiama il precedente 11 marzo 2025, n. 2014, la Sezione ha così stabilito, non senza aver rimarcato che il potere valutativo dell’Amministrazione sia autonomo rispetto a quello proprio del giudice penale, non avendo la funzione di accertare il compimento di specifici fatti:
“ (…) quanto all’obbligo di motivazione cui l’Amministrazione deve assolvere in sede di esercizio (negativo) del potere di concessione della cittadinanza italiana, (…) essa “è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in relazione alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, non potendosi limitare, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell’interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. ”
10. Calata la fattispecie concreta in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.
10.1. Va in primo luogo rilevato che il diniego si fonda su più elementi ostativi: l’insufficienza reddituale, le varie segnalazioni a carico dell’interessato per i reati più diversi, le sue frequentazioni con soggetti controindicati, la sospensione della patente a tempo indeterminato e la presenza di numerosi alias cui sono collegati ulteriori reati.
Si tratta, dunque, di atto plurimotivato, rispetto al quale deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, sezione VI, 29 maggio 2024).
10.2. Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia fatto corretta applicazione delle norme in materia di cittadinanza e dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
10.3. Ferma restando l’autonomia del procedimento amministrativo da quello penale quanto alla rilevanza di circostanze emerse nell’ambito del secondo, per ciò che riguarda il primo profilo attinente alle numerose segnalazioni di polizia (per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, invasione di terreni ed edifici, uso di sostanze stupefacenti, furto aggravato, oltre alla sospensione della patente a tempo indeterminato e alla presenza di numerosi alias cui sono collegati ulteriori reati) il primo giudice ha correttamente stabilito che “ l’amministrazione può ben motivare il provvedimento di diniego relativo alla domanda di cittadinanza sulla base della sussistenza in capo all’istante di numerose segnalazioni di polizia, salva la possibilità dell’interessato di fornire prova circa l’infondatezza di tali segnalazioni (ad esempio mediante la produzione di sentenze di assoluzione per non aver commesso il fatto o provvedimenti di archiviazione ex art. 408 c.p.p.). ”
Vero è che l’interessato ha prodotto in primo grado “ una certificazione rilasciata dalla Procura di Verona in data 12 agosto 2019 ai sensi dell’art. 335 c.p.p. nella quale era attestato che, a tale data, a carico del ricorrente «non risulta[va]no iscrizioni suscettibili di comunicazioni». ”
Ma condivisibilmente il Tar ha rilevato al riguardo che “ il ricorrente non ha espressamente contestato di aver posto in essere le condotte per cui è stato oggetto di segnalazione limitandosi a sostenere che era dovere della p.a. dare contezza «dell’esito delle stesse, dell’eventuale archiviazione, dell’eventuale procedimento penale che ne è scaturito» ” e che non ha prodotto “ analoga certificazione resa dalle Procure di Mantova e di Rovigo per le segnalazioni di reato afferenti ai territori di competenza delle stesse, né certificati dei carichi pendenti, né certificati del casellario giudiziale) ”, rimanendo così preclusa la possibilità per il giudice di chiedere d’ufficio ulteriori elementi in fatto all’Amministrazione procedente.
10.4. Per quanto concerne il requisito della situazione reddituale che deve essere posseduto dal triennio antecedente alla proposizione della domanda fino al giuramento, immune dei vizi denunciati risulta la sentenza appellata nella parte in cui dà pienamente conto che, in applicazione del principio tempus regit actum , “ il ricorrente ha prodotto solo documentazione successiva al 2018 (e in ogni caso insufficiente a comprovare il requisito reddituale, eccezion fatta per la certificazione relativa all’anno 2021), non fornendo neppure un principio di prova in ordine ai redditi conseguiti nei tre anni antecedenti alla proposizione della domanda nonché negli anni 2016, 2017 e 2018. ”
10.5. A ciò si aggiunga che, come osservato, il provvedimento impugnato in prime cure si fonda anche sulla circostanza, sulla quale nulla ha dedotto l’appellante e ricorrente in primo grado, secondo cui il cittadino richiedente la cittadinanza è “ solito associarsi con altre persone gravate da ulteriori pregiudizi ”.
10.6. In base a tutte le considerazioni che precedono, il diniego impugnato in primo grado risulta adeguatamente motivato all’esito di un’istruttoria completa e il Tribunale territoriale ha correttamente rigettato il ricorso, non potendosi ritenere che l’interessato abbia dimostrato nel tempo di condividere e fare propri i principi immanenti all’ordinamento, che preludono alla concessione della cittadinanza italiana.
11. In conclusione, l’appello va respinto.
12. Le spese del grado, tuttavia, possono essere compensate, tenuto conto della limitata attività difensiva del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De OL, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
CA Di ND, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di ND | SA De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.