Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21202 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13252 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
- del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 60 VFP 4 nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, pubblicato in G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 73 del 13 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. EL EN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso (notificato in data 8.11.2022 e depositato in data 10.11.2022) la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ”; “ 2) VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 35, 97 DELLA COSTITUZIONE ”; “ 3) CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010 N. 66; VIOLAZIONE DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO DEL 1994, N. 487 ”; “ 4) ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ”.
Si è costituito il Ministero della Difesa ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
Con memoria depositata in data 9.9.2025 la ricorrente ha richiesto a questo Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario
EL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL EN | SA TT |
IL SEGRETARIO