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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30944/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMA PAOLO per Parte_1
procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale di cui all'art. 1 L.18/80
L' si è tempestivamente costituito ed ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto CP_1
delle domande attese le conclusioni rassegnate dal nominato ctu all'esito di visita espletata sulla ricorrente, dell'esame della documentazione medica prodotta ed del difetto allegazioni specifiche sui riflessi funzionali della patologie sofferte, così come di nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio atta a dimostrare un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente. Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure e dell'assenza di nuova documentazione medica prodotta, che dia conto di più recenti riscontri diagnostici, non risultano prospettate idonee argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p. all'esito di visita espletata sulla ricorrente.
Il medico legale nominato ha infatti esaminato tutta la documentazione medica prodotta in atti ed ha espletato visita sulla ricorrente pervenendo al seguente giudizio medico legale : “ … La deambulazione è autonoma senza necessità di ausili, come anche i cambi posturali ed il mantenimento della stazione eretta.
Nonostante la sua età, (94 anni ) l'articolarità dei principali distretti è sostanzialmente nei limiti;
le facoltà cognitive sono conservate avendo fornito, la
SI i dati anagrafici e tutte le notizie anamnestiche e mostrando di Pt_1
essere in grado di riconoscere ed affrontare eventuali problematiche quotidiane;
le capacità sensoriali, udito e vista, sono utili. Nel complesso le condizioni cliniche in cui versa la SI le consentono, quindi, di provvedere alla Pt_1
cura della propria persona in totale autonomia, di telefonare, assumere farmaci e maneggiare il denaro, di approvvigionarsi delle necessità, di preparare un pasto, di occuparsi delle faccende domestiche e di muoversi autonomamente anche in ambito extra-domiciliare con uso di taxi per luoghi lontani (ADL 6/6 IADL
8/8).”
In assenza pertanto di lacune od omissioni nella espletata indagine medico legale, la richiesta consulenza tecnica medico legale non può essere disposta perché esplorativa ed il ricorso non può pertanto essere esaminato.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione delle dichiarate condizioni reddituali, non contrastate in atti da altra documentazione.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 19 agosto 2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30944/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMA PAOLO per Parte_1
procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale di cui all'art. 1 L.18/80
L' si è tempestivamente costituito ed ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto CP_1
delle domande attese le conclusioni rassegnate dal nominato ctu all'esito di visita espletata sulla ricorrente, dell'esame della documentazione medica prodotta ed del difetto allegazioni specifiche sui riflessi funzionali della patologie sofferte, così come di nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio atta a dimostrare un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente. Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure e dell'assenza di nuova documentazione medica prodotta, che dia conto di più recenti riscontri diagnostici, non risultano prospettate idonee argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p. all'esito di visita espletata sulla ricorrente.
Il medico legale nominato ha infatti esaminato tutta la documentazione medica prodotta in atti ed ha espletato visita sulla ricorrente pervenendo al seguente giudizio medico legale : “ … La deambulazione è autonoma senza necessità di ausili, come anche i cambi posturali ed il mantenimento della stazione eretta.
Nonostante la sua età, (94 anni ) l'articolarità dei principali distretti è sostanzialmente nei limiti;
le facoltà cognitive sono conservate avendo fornito, la
SI i dati anagrafici e tutte le notizie anamnestiche e mostrando di Pt_1
essere in grado di riconoscere ed affrontare eventuali problematiche quotidiane;
le capacità sensoriali, udito e vista, sono utili. Nel complesso le condizioni cliniche in cui versa la SI le consentono, quindi, di provvedere alla Pt_1
cura della propria persona in totale autonomia, di telefonare, assumere farmaci e maneggiare il denaro, di approvvigionarsi delle necessità, di preparare un pasto, di occuparsi delle faccende domestiche e di muoversi autonomamente anche in ambito extra-domiciliare con uso di taxi per luoghi lontani (ADL 6/6 IADL
8/8).”
In assenza pertanto di lacune od omissioni nella espletata indagine medico legale, la richiesta consulenza tecnica medico legale non può essere disposta perché esplorativa ed il ricorso non può pertanto essere esaminato.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione delle dichiarate condizioni reddituali, non contrastate in atti da altra documentazione.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 19 agosto 2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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