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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 25 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. G. Presicce come da Parte_1
mandato in atti contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. U. M. Muci come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 24 luglio 2024, con il quale la Sig.ra intimava il pagamento della somma di € 9.362,64, Controparte_1
dovuto a titolo di contributo di mantenimento in forza di sentenza n. 680/2002 dell'8/3/2002 pronunciata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Lecce, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Con comparsa di risposta del 09.11.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_1 Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionata, la causa veniva rinviata si sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
A fondamento dei motivi di opposizione il contesta la sussistenza del Pt_1
diritto di credito portato ad esecuzione.
In particolare, adduce che medio tempore la Sig.ra ha Controparte_1
intrapreso una relazione sentimentale stabile e continuativa, venendo meno i presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal Tribunale di Lecce in sede di separazione.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi che la sig.ra non ha diritto a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti non avendo alcun diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Il titolo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza emessa nel giudizio di separazione, è per sua natura idoneo a generare, mese per mese, il diritto della convenuta alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento fino a quando non intervenga una modifica presidenziale e/o di appello della sentenza di separazione. Ne consegue che laddove sopraggiungano dei mutamenti delle circostante di fatto e di diritto esse devono essere oggetto di una richiesta di modifica delle condizioni di separazione e non possono essere intraprese dal giudice dell'esecuzione.
Parimenti infondata risulta la contestazione in ordine al quantum debeatur.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, - Sezione Commerciale -, nella persona del Giudice
Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
2 1) rigetta l'opposizione promossa dal sig. Parte_1
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della sig.ra che si liquidano in complessive € Parte_2
2.540,00, di cui € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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