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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 138-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato dall'Avv. Laura Calabrese
( Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII depositata, in data 22 aprile 2025, da ( ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 25.02.1967 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Laura Calabrese e assistito dall'OCC avv. Ettore Volpe. Email_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione il 23 aprile 2025.
LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi n. 171, Protezione Sociale Italiana – avv. Ettore
Volpe - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
1
CONSIDERATO che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
RILEVATO che, con decreto del 24 aprile 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione ex art. 70, comma 6, CCII, depositata in data 30 maggio 2025 dall'avv.
Ettore Volpe n.q. nella quale viene dato atto che:
“In data 29.04.2025, trasmetteva certificazione debitoria ed estratti Controparte_1 di ruolo, da cui si evince, a differenza dalla precedente precisazione pervenuta, la contabilizzazione del provvedimento di sgravio parziale adottato dall' in relazione agli importi dovuti a Controparte_1 titolo di IRPEF anno 2005, di cui si era già dato atto in proposta, e la sussistenza di nuovi importi iscritti
a ruolo per euro 1.036,72 a titolo di IRPEF anno 2021, sottesi alla cartella di pagamento n.
2962025002490323, notificata al ricorrente in data 29.04.2025. In data 30.04.2025 lo scrivente Gestore richiedeva la pubblicazione della proposta e del decreto presso il sito istituzionale, che veniva confermata in data 02.05.2025. In data 30.04.2025 il sottoscritto trasmetteva a tutti i creditori la proposta di ristrutturazione dei debiti unitamente al decreto che ne dispone la pubblicità ed alla relazione particolareggiata. In data 30.04.2025 il confermava la protocollazione della pec. In data Controparte_2
30.04.2025 il confermava la protocollazione della pec. In data 02.05.2025 Controparte_3 [...] confermava la protocollazione della pec. In data 05.05.2025, comunicava l'indirizzo CP_1 Pt_2 presso cui effettuare le successive comunicazioni. In data 05.05.2025 comunicava l'indirizzo CP_4 presso cui effettuare le successive comunicazioni. In data 7.05.2025 comunicava gli indirizzi CP_5 presso cui effettuare le successive comunicazioni;
in data 08.05.2025, l' Controparte_1 invitava gli Enti impositori in indirizzo a presentare o meno le osservazioni;
in data 9.05.2025, l'
[...] comunicava le coordinate bancarie per i pagamenti;
in data 12.05.2025, il Controparte_1 trasmetteva comunicazione con cui osservava che il debito aggiornato a titolo di Tari Controparte_3 anno 2020, non ancora trasmesso all'Agente della Riscossione, è pari ad euro 273,83 (e non invece ad euro 114,00 come indicato in domanda), indicando altresì l'indirizzo presso cui effettuare le successive comunicazioni. In data 12.05.2025, L'Agenzia delle Entrate comunicava il debito erariale aggiornato, interamente affidato al concessionario per in misura pari ad euro 1.627,40. In data CP_6
2 15.05.2025, l' comunicava l'indirizzo presso cui effettuare le successive comunicazioni. In data CP_7
20.05.2025, l'Avv. Luciana Cipolla per trasmetteva osservazioni in dissenso alla proposta, Parte_3 contestando il piano e la relazione particolareggiata, chiedendo pertanto emettersi pronuncia di rigetto”.
LETTA la memoria difensiva trasmessa in data 30.05.2025 dall'avv. Laura Calabrese, nell'interesse del debitore, con cui contesta integralmente le deduzioni della creditrice dissenziente e rappresenta la disponibilità del debitore all'integrazione del contenuto economico della proposta per i maggiori carichi tributari accertati e comunicati.
LETTA la nota del Gestore della crisi sulle osservazioni in dissenso della creditrice Parte_3
VISTO il piano rimodulato dal Gestore della crisi.
RICHIAMATO il provvedimento del 16 giugno 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza dell'11 luglio 2025 al fine di trovare soluzione ad “ogni contestazione”.
RILEVATO che, alla suddetta udienza, il creditore opponente ha insistito nelle proprie osservazioni, opponendosi all'omologa del piano del consumatore.
RIESAMINATA la memoria depositata dal creditore opponente nella quale viene contestata, da un lato, la mancanza in capo al ricorrente delle condizioni soggettive di cui all'art 69 CCII per l'accesso alla procedura e, dall'altro, la minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
RITENUTE non condivisibili le doglianze della società creditrice , in particolare, Parte_3 quelle relative all'asserita sussistenza della colpa grave.
RILEVATO, invero, che chi giudica ritiene condivisibile quanto affermato dall'avv. CP_8 in merito all'assenza, nel caso di specie, della colpa grave in capo al debitore nella
[...] causazione della situazione di sovraindebitamento.
OSSERVATO, sul punto, che l'accertamento sulla sussistenza della colpa grave deve essere valutato con particolare rigore dall'organo giudicante il quale dovrà tenere conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte.
CONSIDERATO che, all'esito di tale accertamento, è possibile accordare l'accesso alla misura soltanto al soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza e, avuto riguardo al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze e non abbia fatto colposamente ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
3 RITENUTO, nel caso in specie, che il ricorrente abbia contratto le obbligazioni nella legittima convinzione di potervi fare fronte, potendo fare affidamento su una posizione economica stabile rappresentata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, solo successivamente, a causa del difficoltoso andamento e la successiva chiusura dell'attività imprenditoriale condotta dalla coniuge, nonché i problemi di salute della stessa, è stato minato l'equilibrio finanziario della famiglia, con conseguente sovraindebitamento.
CONDIVISO l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che ha precisato che
“nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” [Cfr. Tribunale di Brindisi
14.03.2023].
RITENUTO che, nella fattispecie al vaglio di Questo Giudice, non solo il ricorrente non pare abbia posto in essere condotte “macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza” ma, soprattutto, abbia tenuto una condotta connotata da una volontà di non sottrarsi al pagamento delle obbligazioni.
RILEVATO, invero, che risulta per tabulas, che il ricorrente abbia venduto la casa di abitazione al fine di destinare il ricavato della vendita all'estinzione del mutuo e di diverse posizioni debitorie e analoga considerazione è possibile fare con riguardo all'assunzione del debito nei confronti del creditore che ha avuto quale fine prevalente quello di estinguere Parte_3 obbligazioni pregresse.
RITENUTO che l'insieme di tali circostanze fa propendere per una valutazione di assenza di colpa grave del ricorrente, con conseguente infondatezza delle doglianze del creditore opponente.
OSSERVATO, pertanto, che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
4 RITENUTO, altresì, non fondata l'ulteriore doglianza mossa dalla creditrice opponente sulla minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, fondata sul mancato inserimento tra le poste attive del patrimonio del TFR maturato, ma, tuttavia, non ancora escusso dal ricorrente.
RITENUTO, invero, che il Gestore ha correttamente escluso il TFR dal patrimonio del ricorrente essendo lo stesso non ancora esigibile.
RILEVATO, sul punto, che, per giurisprudenza prevalente, “il liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro anno per anno in relazione al lavoro prestato, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art 2120 c.c.”[ex multis, Trib. Di Parma, 22 maggio 2024].
CONSIDERATO, quindi, che appaiono condivisibili, anche le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RILEVATO che, il ricorrente ha una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad € 78.783,27, di cui € 3.541,27 per compenso OCC ed € 1.858,73 per compenso del legale.
RILEVATO che, a fronte della superiore esposizione debitoria, il ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari ad € 38.710,01 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili;
100% creditori assistiti da privilegio generale;
43,38 % creditori chirografari.
RILEVATO, quanto al piano dei pagamenti, che deve farsi riferimento alla tabella inserita alle pagine 6, 7 e 8 della nota del Gestore del 30 maggio 2025 che s'intende parte integrante del presente provvedimento.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
5 EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma 4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Silvio Boccone n. 37.
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
6 a ( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe.
Palermo, 31 luglio 2025
IL GIUDICE
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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