Art. 15.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvedera' con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.
Alla spesa per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvedera' con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvedera' con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.
Alla spesa per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvedera' con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.