Articolo 2 della Legge 8 luglio 1903, n. 312
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 1903
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7 agosto 1904
Art. 2. ((I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi gia' formati ed omologati))
Entrata in vigore il 7 agosto 1904