CA
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 13/08/2024 al n.
1388/2024 R.G., promossa con reclamo
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Grezzana (VR), via Roma .n 96, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
Trentini Carlo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Porta
Nuova 76, Verona, come da procura in calce all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 sede in Grezzana (VR), fraz. Stallavena (VR), via Chiesuola n. 2, e
[...]
, (C.F.: ), rappresentati e difesi in causa CP_1 C.F._1
dall'avv. Chiamenti Andrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Corso Porta Nuova 22, Verona, come da procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva
-reclamati-
E
[...]
Controparte_2
, in persona del liquidatore, avv. Nicola Caltroni
[...]
- reclamata non costituita-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
voglia, codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la
sentenza del Tribunale di Verona n. 176/2024, con la quale è stata dichiarata
aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
e del suo socio accomandatario , rimettendo la
[...] Controparte_1
causa al Tribunale di Verona affinché lo stesso, in diversa composizione, voglia
dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DEI RECLAMATI Controparte_2
:
[...]
In via preliminare
Per le ragioni tutte esposte, dichiararsi il reclamo ex art. 51 CCII formulato da
-avverso la Sentenza del Tribunale di Verona n. Parte_1
176/2024, pubblicata il 15.7.2024, e relativa al procedimento n. 169/2024 R.G.
P.U.- inammissibile per difetto della condizione di ammissibilità dell'interesse
ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente conferma della Sentenza
medesima.
Nel merito
− Respingere, per le ragioni tutte esposte, ogni contraria istanza in quanto
infondata in fatto e diritto, per l'effetto confermando la Sentenza del Tribunale
di Verona n. 176/2024, pubblicata il 15.7.2024, e relativa al procedimento n.
169/2024 R.G. P.U..
− Condannarsi parte reclamante, per le ragioni tutte esposte, al risarcimento del
danno per Responsabilità aggravata a sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento di
reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona - su istanza di Controparte_1
onché del suo socio accomandatario con sentenza n. 176/24
[...] Controparte_1
del 12.7.2024 dichiarava aperta la liquidazione controllata dei beni del società
ricorrente e del suo socio, ritenendo sussistenti, sulla base della relazione redatta dall'OCC, il dedotto stato di sovraindebitamento, posto che il ricorrente pagina 3 di 10 presentava una situazione debitoria di oltre Euro 450.000,00, nonché i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII in quanto la società era inattiva e,
quindi, non produceva ricavi. Inoltre, l'attivo patrimoniale era pari ad Euro
184.000,00 e sussisteva un unico debito – dell'importo testé ricordato – originato dall'inadempimento all'obbligo assunto con contratto preliminare di compravendita dell'immobile originariamente destinato all'esercizio dell'attività
di ristorazione della famiglia del socio . Controparte_1
1.2 Avverso la predetta sentenza presentava reclamo Parte_1
rilevando che i debiti della società erano superiori ad Euro 500.000,00
[...]
come da conteggi esposti alle pagg- 3-5 e che sussisteva il suo interesse ad agire in quanto rispetto alla procedura di liquidazione controllata la procedura di liquidazione giudiziale consente un più ampio spettro di azioni a presidio della massa dei creditori (in primis, le azioni revocatorie concorsuali non previste nella liquidazione controllata).
Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al
Tribunale di Verona per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
1.3 Si costituivano e , eccependo la carenza di interesse ad CP_1 CP_1
agire in quanto la società era inattiva da oltre cinque anni e non sarebbe stato possibile proporre azioni revocatorie, pur esperibili in astratto anche nell'ambito della procedura di liquidazione controllata come sancito dall'art. 274 CCII. In
ogni caso, il reclamo era infondato in quanto l'ammontare dei debiti era pari ad
Euro 499.349,45 per le ragioni meglio indicate nell'atto di costituzione (alcune delle poste reclamante non sussistevano ed altre erano di importo inferiore al debito effettivo della società).
pagina 4 di 10 1.4 La reclamante depositava successivamente alla costituzione ordinanza di liquidazione del compenso del perito pronunciata dal giudice della procedura esecutiva dalla stessa avviata (nr. 293/2022 R.G. Es. Imm.) a comprova del superamento della soglia di debiti prevista dall'art. 2 CCII.
1.5 All'odierna udienza la reclamante replicava alla comparsa avversaria,
entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, il liquidatore – presente personalmente – esponeva alcuni dati relativi alla procedura di liquidazione aperta e la Corte riservava la decisione.
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della liquidatela in ragione della regolarità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza.
*****
3.1 Va ritenuto che il richiamo, contenuto all'art. 270 co. 5 codice della crisi al procedimento unitario, nei limiti della compatibilità, valga a far ritenere ammissibile il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni negli stessi limiti nei quali è stabilita - nel procedimento unitario - la legittimazione al reclamo avverso alla sentenza che disponga l'apertura della liquidazione giudiziale. A mente dell'art. 51 ccii il reclamo è
proponibile da “qualunque interessato”.
Il che pone, in via prioritaria, la questione (rilevabile ex officio, ma comunque sollevata dalla parte reclamata) dell'interesse ad agire dal creditore Parte_1
per ottenere la revoca del provvedimento di apertura della
[...]
liquidazione controllata della società e del socio accomandatario. CP_1
pagina 5 di 10 In ogni caso va certamente verificata la sussistenza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere in ogni domanda giudiziale.
3.2 Ritiene il Collegio pertanto che non sia neppure necessario scendere all'apprezzamento se l'ammontare dei debiti sia pari a € 513.613,90 come sostenuto dal reclamante ovvero a € 499.349,45 come dedotto dalla società
da e che il reclamo possa essere deciso sulla base della CP_2 CP_1
preliminare eccezione formulata dai reclamati costituiti, risultando, pertanto,
superfluo l'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria di e del CP_1
suo socio accomandatario.
3.3 Quanto appena detto, impone, soprattutto laddove sia stata aperta un'altra procedura liquidatoria, di scrutinare con particolare rigore l'interesse ad agire del creditore, il quale deve quanto meno prospettare un vantaggio effettivo conseguibile dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (sia esso una maggior percentuale di soddisfazione sul ricavato della vendita dei beni oppure la possibilità di apprendere risorse in forza di azioni di natura restitutoria o risarcitoria esperibili solo con tale procedura), non essendo certo a tal fine sufficiente “l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica” (giurisprudenza costante: per tutte Cass. n.
23054/2024).
non ha svolto alcun concreto rilievo nell'atto di Parte_1
reclamo, fatto salvo quello sulle azioni revocatorie che è privo di pregio in quanto il decorso di oltre cinque anni è sufficiente a escludere ogni possibile azione revocatoria ordinaria (e termini inferiori sono previsti per le altre revocatorie previste dagli artt. 163 e ss. CCII) e comunque alcuna azione pagina 6 di 10 revocatoria sarebbe proponibile in relazione all'immobile di proprietà del socio,
estraneo alla procedura concorsuale aperta, in quanto conferito in fondo patrimoniale fin dal 2007, mentre l'immobile della società risulta già sottoposto ad esecuzione.
3.4 Del pari del tutto congetturale e priva di qualsivoglia concreto elemento di riscontro è la prospettazione – svolta in sede di udienza collegiale – in merito alla possibilità di svolgere un'azione risarcitoria in riferimento al ritardo nella richiesta di liquidazione giudiziale [art. 323 lett. D) codice della crisi di impresa].
3.5 Ad una valutazione del concreto interesse, anche per il creditore, allo svolgimento della procedura di amministrazione controllata (rispetto a quella giudiziale) gli esiti sono opposti rispetto a quelli prospettati dal reclamante.
Si osserva infatti che la proposta accolta dal Tribunale prevede un consistente apporto di liquidità da parte del socio che, detratta la quota necessaria alle necessità personali e della famiglia, conferirà alla Procedura la residua parte della sua pensione e del suo stipendio (per un importo di Euro 1.850,00 al mese)
così versando nel triennio la somma di Euro 66.000,00 (pari a più del 15% del credito vantato in linea capitale dalla società reclamante). Non vi è, invece,
alcuna certezza che la curatela possa contare su tale somma nel caso di apertura della maggiore procedura concorsuale.
3.6 Rileva sotto tale profilo pure la circostanza che la reclamante abbia indicato i propri crediti per la prima volta nella domanda di ammissione al passivo della
Liquidazione controllata senza prospettare ragioni creditorie diverse da quelle derivanti dalla sentenza n. 1707/13 del Tribunale di Verona (confermata da pagina 7 di 10 questa Corte con sentenza n. 1625/20) e dalle spese processuali necessarie per far valere il credito restitutorio così accertato.
2, ulteriormente, non ha mai formulato istanza di Parte_1
liquidazione giudiziale, limitandosi, prima della pronuncia del Tribunale di
Verona, ad avviare il procedimento di esecuzione forzata immobiliare rimasto sospeso per effetto dell'ammissione di e del alla procedura CP_1 CP_1
ex artt. 268 e ss. CCII.
Peraltro, il credito in questione è sorto in conseguenza di fatti verificatisi nel
2009, sicché, se l'inadempimento di al preliminare di compravendita CP_1
stipulato con fosse stato foriero di ulteriori conseguenze, la Persona_1
reclamante avrebbe senz'altro potuto e dovuto mettere in rilievo tale circostanza nel suo atto di reclamo.
In altri termini: per tutelare il diritto della società immobiliare è sufficiente la liquidazione del patrimonio della società debitrice (come già accadrà con la liquidazione controllata); la reclamante ha sempre e solo fatto valere un credito restitutorio derivante dall'inadempimento del preliminare senza mai prospettare altri tipi di responsabilità che possano ora essere fatti valere solo dal curatore della liquidazione giudiziale.
3.7. Va, quindi, ribadito quanto recentemente osservato da Cass. sez. 2 , con ordinanza n. 12733 del 09/05/2024: l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pagina 8 di 10 pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
*****
4.1 Il reclamo, pertanto, in difetto di un concreto interesse ad agire, è respinto.
4.2 Dal rigetto del reclamo consegue la soccombenza nei confronti delle parti reclamate costituite.
4.3 Le spese di lite delle parti vittoriose vanno liquidate secondo valori di poco superiori ai minimi, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto quanto all'ultima fase della sola discussione orale, previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
4.4. Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 176/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona CP_1
in data 12.7.2024, dichiarata la contumacia della liquidatela, lo rigetta e:
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di
[...]
che liquida in Euro 3.000,00 per Controparte_2
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Venezia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 13/08/2024 al n.
1388/2024 R.G., promossa con reclamo
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Grezzana (VR), via Roma .n 96, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
Trentini Carlo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Porta
Nuova 76, Verona, come da procura in calce all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 sede in Grezzana (VR), fraz. Stallavena (VR), via Chiesuola n. 2, e
[...]
, (C.F.: ), rappresentati e difesi in causa CP_1 C.F._1
dall'avv. Chiamenti Andrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Corso Porta Nuova 22, Verona, come da procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva
-reclamati-
E
[...]
Controparte_2
, in persona del liquidatore, avv. Nicola Caltroni
[...]
- reclamata non costituita-
avente per oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
voglia, codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la
sentenza del Tribunale di Verona n. 176/2024, con la quale è stata dichiarata
aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
e del suo socio accomandatario , rimettendo la
[...] Controparte_1
causa al Tribunale di Verona affinché lo stesso, in diversa composizione, voglia
dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DEI RECLAMATI Controparte_2
:
[...]
In via preliminare
Per le ragioni tutte esposte, dichiararsi il reclamo ex art. 51 CCII formulato da
-avverso la Sentenza del Tribunale di Verona n. Parte_1
176/2024, pubblicata il 15.7.2024, e relativa al procedimento n. 169/2024 R.G.
P.U.- inammissibile per difetto della condizione di ammissibilità dell'interesse
ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente conferma della Sentenza
medesima.
Nel merito
− Respingere, per le ragioni tutte esposte, ogni contraria istanza in quanto
infondata in fatto e diritto, per l'effetto confermando la Sentenza del Tribunale
di Verona n. 176/2024, pubblicata il 15.7.2024, e relativa al procedimento n.
169/2024 R.G. P.U..
− Condannarsi parte reclamante, per le ragioni tutte esposte, al risarcimento del
danno per Responsabilità aggravata a sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento di
reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona - su istanza di Controparte_1
onché del suo socio accomandatario con sentenza n. 176/24
[...] Controparte_1
del 12.7.2024 dichiarava aperta la liquidazione controllata dei beni del società
ricorrente e del suo socio, ritenendo sussistenti, sulla base della relazione redatta dall'OCC, il dedotto stato di sovraindebitamento, posto che il ricorrente pagina 3 di 10 presentava una situazione debitoria di oltre Euro 450.000,00, nonché i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII in quanto la società era inattiva e,
quindi, non produceva ricavi. Inoltre, l'attivo patrimoniale era pari ad Euro
184.000,00 e sussisteva un unico debito – dell'importo testé ricordato – originato dall'inadempimento all'obbligo assunto con contratto preliminare di compravendita dell'immobile originariamente destinato all'esercizio dell'attività
di ristorazione della famiglia del socio . Controparte_1
1.2 Avverso la predetta sentenza presentava reclamo Parte_1
rilevando che i debiti della società erano superiori ad Euro 500.000,00
[...]
come da conteggi esposti alle pagg- 3-5 e che sussisteva il suo interesse ad agire in quanto rispetto alla procedura di liquidazione controllata la procedura di liquidazione giudiziale consente un più ampio spettro di azioni a presidio della massa dei creditori (in primis, le azioni revocatorie concorsuali non previste nella liquidazione controllata).
Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al
Tribunale di Verona per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
1.3 Si costituivano e , eccependo la carenza di interesse ad CP_1 CP_1
agire in quanto la società era inattiva da oltre cinque anni e non sarebbe stato possibile proporre azioni revocatorie, pur esperibili in astratto anche nell'ambito della procedura di liquidazione controllata come sancito dall'art. 274 CCII. In
ogni caso, il reclamo era infondato in quanto l'ammontare dei debiti era pari ad
Euro 499.349,45 per le ragioni meglio indicate nell'atto di costituzione (alcune delle poste reclamante non sussistevano ed altre erano di importo inferiore al debito effettivo della società).
pagina 4 di 10 1.4 La reclamante depositava successivamente alla costituzione ordinanza di liquidazione del compenso del perito pronunciata dal giudice della procedura esecutiva dalla stessa avviata (nr. 293/2022 R.G. Es. Imm.) a comprova del superamento della soglia di debiti prevista dall'art. 2 CCII.
1.5 All'odierna udienza la reclamante replicava alla comparsa avversaria,
entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, il liquidatore – presente personalmente – esponeva alcuni dati relativi alla procedura di liquidazione aperta e la Corte riservava la decisione.
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della liquidatela in ragione della regolarità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza.
*****
3.1 Va ritenuto che il richiamo, contenuto all'art. 270 co. 5 codice della crisi al procedimento unitario, nei limiti della compatibilità, valga a far ritenere ammissibile il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni negli stessi limiti nei quali è stabilita - nel procedimento unitario - la legittimazione al reclamo avverso alla sentenza che disponga l'apertura della liquidazione giudiziale. A mente dell'art. 51 ccii il reclamo è
proponibile da “qualunque interessato”.
Il che pone, in via prioritaria, la questione (rilevabile ex officio, ma comunque sollevata dalla parte reclamata) dell'interesse ad agire dal creditore Parte_1
per ottenere la revoca del provvedimento di apertura della
[...]
liquidazione controllata della società e del socio accomandatario. CP_1
pagina 5 di 10 In ogni caso va certamente verificata la sussistenza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere in ogni domanda giudiziale.
3.2 Ritiene il Collegio pertanto che non sia neppure necessario scendere all'apprezzamento se l'ammontare dei debiti sia pari a € 513.613,90 come sostenuto dal reclamante ovvero a € 499.349,45 come dedotto dalla società
da e che il reclamo possa essere deciso sulla base della CP_2 CP_1
preliminare eccezione formulata dai reclamati costituiti, risultando, pertanto,
superfluo l'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria di e del CP_1
suo socio accomandatario.
3.3 Quanto appena detto, impone, soprattutto laddove sia stata aperta un'altra procedura liquidatoria, di scrutinare con particolare rigore l'interesse ad agire del creditore, il quale deve quanto meno prospettare un vantaggio effettivo conseguibile dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (sia esso una maggior percentuale di soddisfazione sul ricavato della vendita dei beni oppure la possibilità di apprendere risorse in forza di azioni di natura restitutoria o risarcitoria esperibili solo con tale procedura), non essendo certo a tal fine sufficiente “l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica” (giurisprudenza costante: per tutte Cass. n.
23054/2024).
non ha svolto alcun concreto rilievo nell'atto di Parte_1
reclamo, fatto salvo quello sulle azioni revocatorie che è privo di pregio in quanto il decorso di oltre cinque anni è sufficiente a escludere ogni possibile azione revocatoria ordinaria (e termini inferiori sono previsti per le altre revocatorie previste dagli artt. 163 e ss. CCII) e comunque alcuna azione pagina 6 di 10 revocatoria sarebbe proponibile in relazione all'immobile di proprietà del socio,
estraneo alla procedura concorsuale aperta, in quanto conferito in fondo patrimoniale fin dal 2007, mentre l'immobile della società risulta già sottoposto ad esecuzione.
3.4 Del pari del tutto congetturale e priva di qualsivoglia concreto elemento di riscontro è la prospettazione – svolta in sede di udienza collegiale – in merito alla possibilità di svolgere un'azione risarcitoria in riferimento al ritardo nella richiesta di liquidazione giudiziale [art. 323 lett. D) codice della crisi di impresa].
3.5 Ad una valutazione del concreto interesse, anche per il creditore, allo svolgimento della procedura di amministrazione controllata (rispetto a quella giudiziale) gli esiti sono opposti rispetto a quelli prospettati dal reclamante.
Si osserva infatti che la proposta accolta dal Tribunale prevede un consistente apporto di liquidità da parte del socio che, detratta la quota necessaria alle necessità personali e della famiglia, conferirà alla Procedura la residua parte della sua pensione e del suo stipendio (per un importo di Euro 1.850,00 al mese)
così versando nel triennio la somma di Euro 66.000,00 (pari a più del 15% del credito vantato in linea capitale dalla società reclamante). Non vi è, invece,
alcuna certezza che la curatela possa contare su tale somma nel caso di apertura della maggiore procedura concorsuale.
3.6 Rileva sotto tale profilo pure la circostanza che la reclamante abbia indicato i propri crediti per la prima volta nella domanda di ammissione al passivo della
Liquidazione controllata senza prospettare ragioni creditorie diverse da quelle derivanti dalla sentenza n. 1707/13 del Tribunale di Verona (confermata da pagina 7 di 10 questa Corte con sentenza n. 1625/20) e dalle spese processuali necessarie per far valere il credito restitutorio così accertato.
2, ulteriormente, non ha mai formulato istanza di Parte_1
liquidazione giudiziale, limitandosi, prima della pronuncia del Tribunale di
Verona, ad avviare il procedimento di esecuzione forzata immobiliare rimasto sospeso per effetto dell'ammissione di e del alla procedura CP_1 CP_1
ex artt. 268 e ss. CCII.
Peraltro, il credito in questione è sorto in conseguenza di fatti verificatisi nel
2009, sicché, se l'inadempimento di al preliminare di compravendita CP_1
stipulato con fosse stato foriero di ulteriori conseguenze, la Persona_1
reclamante avrebbe senz'altro potuto e dovuto mettere in rilievo tale circostanza nel suo atto di reclamo.
In altri termini: per tutelare il diritto della società immobiliare è sufficiente la liquidazione del patrimonio della società debitrice (come già accadrà con la liquidazione controllata); la reclamante ha sempre e solo fatto valere un credito restitutorio derivante dall'inadempimento del preliminare senza mai prospettare altri tipi di responsabilità che possano ora essere fatti valere solo dal curatore della liquidazione giudiziale.
3.7. Va, quindi, ribadito quanto recentemente osservato da Cass. sez. 2 , con ordinanza n. 12733 del 09/05/2024: l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pagina 8 di 10 pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
*****
4.1 Il reclamo, pertanto, in difetto di un concreto interesse ad agire, è respinto.
4.2 Dal rigetto del reclamo consegue la soccombenza nei confronti delle parti reclamate costituite.
4.3 Le spese di lite delle parti vittoriose vanno liquidate secondo valori di poco superiori ai minimi, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto quanto all'ultima fase della sola discussione orale, previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
4.4. Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 176/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona CP_1
in data 12.7.2024, dichiarata la contumacia della liquidatela, lo rigetta e:
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di
[...]
che liquida in Euro 3.000,00 per Controparte_2
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Venezia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 10 di 10