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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/07/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lentini n.33, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
in Siracusa, Via Lentini n.33, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'avv. Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato Per_1
a Ragusa, il 22/07/2012) e (a Siracusa, il 20/03/2016), riconosciuti da entrambi i genitori, Per_2
nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori per quanto attiene alle decisioni che riguardano la loro salute, educazione ed istruzione, mentre per l'ordinario potrà essere esercitata separatamente;
pagina1 di 3 3) il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, si intratterrà con i figli a settimane alterne, come segue: il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
la settimana successiva oltre al martedì, dal sabato dopopranzo al lunedì mattina, quando avrà cura di condurli
a scuola o accompagnarli a casa dalla madre, quando la scuola è chiusa;
le festività saranno alternate e durante le ferie estive i figli trascorreranno con ciascun genitore il periodo di due settimane anche non consecutive. Il padre inoltre si rende disponibile ad accompagnare i figli a scuola e/o presso il centro sportivo frequentato ed a collaborare con la madre per ulteriori incombenze relative alla gestione dei figli;
4) la casa familiare, sita in Siracusa, in Via Lentini n. 33, piano V, costituita da 5 vani e servizi di mq 100, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra per il periodo di ulteriori 10 mesi, dopo di che dovrà essere rilasciata alla proprietaria;
Pt_2
5) per tutto il periodo in cui la casa familiare sarà ancora nell'effettiva disponibilità della Sig.ra
Il Sig. oltre a provvedere al mantenimento diretto dei figli minori quando Pt_2 Parte_1
li ha con sé, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze afferenti l'abitazione ove vivono i figli con la madre, nonché gli oneri condominiali e la Tari;
6) Dal mese successivo a quando l'immobile verrà rilasciato in favore della proprietaria, il Sig.
sarà tenuto a versare alla madre per il mantenimento dei figli la somma di € 600,00, Pt_1 omnicomprensiva dei costi che saranno necessari per l'abitazione ove la Sig.ra si trasferirà Pt_2
con i figli, fermo restando il loro mantenimento diretto quando li ha con sé. Detto importo sarà versato entro il gg. cinque di ogni mese e aggiornato annualmente;
7) I ricorrenti convengono espressamente che l'assegno unico familiare per i figli minori ed ogni altra provvidenza riconducibile agli stessi sarà percepita per intero, in via esclusiva, dalla madre fintanto che i minori rimarranno collocati presso di lei;
8) le spese extra dei figli, come da protocollo approvato dal Tribunale di Siracusa, saranno divise al
50% tra i genitori;
9) entrambi i genitori s'impegnano a non coinvolgere i figli nelle dinamiche separative ed a porre in essere un comportamento adeguato e responsabile affinché o figli abbiano una crescita sana ed equilibrata;
s'impegnano altresì a non arrecarsi reciproche molestie ed a portarsi mutuo rispetto;
10) le spese e compensi del giudizio saranno compensate tra le parti”.
Con decreto presidenziale del 12/07/2024 è stata fissata udienza del 28/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice, dato atto dell'impossibilità a comparire da parte del Sig. Pt_1
per motivi di lavoro, ha rinviato all'udienza del 18/11/2024.
[...]
All' udienza del 18/11/2024, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina2 di 3 È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
26/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/07/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lentini n.33, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
in Siracusa, Via Lentini n.33, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'avv. Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato Per_1
a Ragusa, il 22/07/2012) e (a Siracusa, il 20/03/2016), riconosciuti da entrambi i genitori, Per_2
nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori per quanto attiene alle decisioni che riguardano la loro salute, educazione ed istruzione, mentre per l'ordinario potrà essere esercitata separatamente;
pagina1 di 3 3) il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, si intratterrà con i figli a settimane alterne, come segue: il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
la settimana successiva oltre al martedì, dal sabato dopopranzo al lunedì mattina, quando avrà cura di condurli
a scuola o accompagnarli a casa dalla madre, quando la scuola è chiusa;
le festività saranno alternate e durante le ferie estive i figli trascorreranno con ciascun genitore il periodo di due settimane anche non consecutive. Il padre inoltre si rende disponibile ad accompagnare i figli a scuola e/o presso il centro sportivo frequentato ed a collaborare con la madre per ulteriori incombenze relative alla gestione dei figli;
4) la casa familiare, sita in Siracusa, in Via Lentini n. 33, piano V, costituita da 5 vani e servizi di mq 100, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra per il periodo di ulteriori 10 mesi, dopo di che dovrà essere rilasciata alla proprietaria;
Pt_2
5) per tutto il periodo in cui la casa familiare sarà ancora nell'effettiva disponibilità della Sig.ra
Il Sig. oltre a provvedere al mantenimento diretto dei figli minori quando Pt_2 Parte_1
li ha con sé, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze afferenti l'abitazione ove vivono i figli con la madre, nonché gli oneri condominiali e la Tari;
6) Dal mese successivo a quando l'immobile verrà rilasciato in favore della proprietaria, il Sig.
sarà tenuto a versare alla madre per il mantenimento dei figli la somma di € 600,00, Pt_1 omnicomprensiva dei costi che saranno necessari per l'abitazione ove la Sig.ra si trasferirà Pt_2
con i figli, fermo restando il loro mantenimento diretto quando li ha con sé. Detto importo sarà versato entro il gg. cinque di ogni mese e aggiornato annualmente;
7) I ricorrenti convengono espressamente che l'assegno unico familiare per i figli minori ed ogni altra provvidenza riconducibile agli stessi sarà percepita per intero, in via esclusiva, dalla madre fintanto che i minori rimarranno collocati presso di lei;
8) le spese extra dei figli, come da protocollo approvato dal Tribunale di Siracusa, saranno divise al
50% tra i genitori;
9) entrambi i genitori s'impegnano a non coinvolgere i figli nelle dinamiche separative ed a porre in essere un comportamento adeguato e responsabile affinché o figli abbiano una crescita sana ed equilibrata;
s'impegnano altresì a non arrecarsi reciproche molestie ed a portarsi mutuo rispetto;
10) le spese e compensi del giudizio saranno compensate tra le parti”.
Con decreto presidenziale del 12/07/2024 è stata fissata udienza del 28/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice, dato atto dell'impossibilità a comparire da parte del Sig. Pt_1
per motivi di lavoro, ha rinviato all'udienza del 18/11/2024.
[...]
All' udienza del 18/11/2024, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina2 di 3 È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
26/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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