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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1483/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da S. Calogero snc., C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Catalano;
C.F._1
-attore;
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Piazza Garibaldi n.2, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Daniele Salvatore Maniscalco;
-convenuto;
avente a OGGETTO
Risarcimento del danno pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione,
accertare, ritenere e dichiarare Il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro– tempore, già , con sede a in Piazza Garibaldi Controparte_2 CP_1
n. 1, C.F.: , unico responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, P.IVA_1
condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali subiti dall'istante ammontanti, ad oggi,
complessivamente ad € 13.912,60, e comunque condannarlo a quella minore o maggiore somma che
risulterà in corso di causa e a seguito dell'espletanda Ctu, oltre interessi dal fatto, oltre ai danni non
patrimoniali liquidabili anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del procedimento per accertamento tecnico preventivo, di quello di impugnazione e della
presente causa.”.
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito: In via principale, nel merito, rigettare, per i motivi
di cui in premessa, tutte le istanze contenute nell'atto di citazione che si avversa con condanna di parte
attrice alle spese di ctu disposte a seguito di ATP e con condanna a favore dell'Ente convenuto alle
spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di un ente
pubblico, di oneri accessori pari come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti riferire che la lite è stata preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. i cui atti sono stati acquisiti nel corso di questo giudizio.
conviene in giudizio il deducendo di aver subito Parte_1 Controparte_1
danni all'immobile di sua proprietà, sito in alla C.da San Calogero snc. e ubicato in posizione CP_1
sottostante alla strada provinciale - S.P. n. 51, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalla detta pagina 2 di 14 strada sovrastante, della quale l'ente convenuto sarebbe custode.
Più in particolare, l'attore deduce: i) che l'immobile danneggiato (individuato ai seguenti estremi catastali - N.C.E.U. Fg. 42, part. 799) è posizionato in prossimità di un muro di sostegno della strada provinciale - S.P. n. 51; ii) che il tratto di strada in questione, tra il 2014 e 2015, venne sottoposto a diversi interventi di ripristino;
iii) di aver notato, dopo l'esecuzione dei lavori cui si è appena fatto cenno, infiltrazioni di acqua nell'immobile di cui si è detto;
iv) che tali infiltrazioni sono frutto di copiosi flussi d'acqua convogliati dalla strada sovrastante verso il fabbricato;
v) che, più precisamente,
l'acqua che si trova sulla S.P. 51 permea attraverso le opere realizzate dall'ente convenuto giungendo presso la proprietà di esso attore, e più specificatamente, nelle fondazioni dell'immobile provocando,
per risalita, danni nelle mura perimetrali dell'immobile stesso;
vi) che le infiltrazioni si verificano in modo prevalente nel periodo invernale in occasione delle piogge e si arrestano nel periodo estivo.
Il Libero costituitosi, nega ogni responsabilità osservando che la causa Controparte_1
delle infiltrazioni di cui l'attore si duole è da ricondurre alla presenza di condotte di scarico di acque nere, private e presumibilmente abusive. Tale deduzione è sostenuta dalla comprovata presenza di
CP_ acque nere nel fondo di parte attrice e dal doc. n. 19 prodotto dall' convenuto, da cui risulta l'esistenza di scarichi fognari privati che sfociano proprio lungo la S.P. 51.
Sostiene altresì l'ente convenuto che alcun risarcimento potrebbe spettare all'attore, essendo edificato l'immobile per cui è causa in violazione della normativa che sancisce la distanza minima dal confine stradale per l'edificazione (c.d. fascia di rispetto, artt. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo).
In ogni caso, l'amministrazione convenuta contesta la domanda risarcitoria negando, quanto al danno non patrimoniale, la ricorrenza degli estremi di cui all'art. 2059 c.c. e, comunque, la carenza di specifiche allegazioni e prove sul punto.
pagina 3 di 14 Ciò chiarito, va osservato che è pacifico: i) che l'immobile di parte attrice è interessato da infiltrazioni;
ii) che l'immobile è collocato a ridosso di un muro di contenimento di una strada provinciale che lo sovrasta;
iii) che la strada in questione è stata interessata da lavori negli anni 2014-2015.
Controverso è invece l'an della responsabilità dell'ente convenuto con particolare riferimento al nesso di causa, ossia alla effettiva riconducibilità delle infiltrazioni al modo di essere della strada e del relativo muro di sostegno.
La consulenza tecnica eseguita in sede di procedimento preventivo, previo sopralluogo ed accertamento dell'esistenza delle lamentate infiltrazioni, giunge ad affermare l'esistenza del nesso causale tra il modo di essere della strada (e del muro di sostegno della stessa) e le infiltrazioni per cui è causa osservando:
i) che a seguito dei lavori di manutenzione della strada provinciale, il tratto di strada sovrastante l'immobile dell'attore ha subito un “cedimento, ossia un abbassamento visibile e palese del manto
stradale” (si vedano le fotografie in atti inserite nella c.t.u.); ii) che esiste una lesione nel tratto di strada sovrastante l'immobile attoreo e ubicata in corrispondenza alle opere realizzate nel 2014-2015,
idonea a generare le infiltrazioni di acqua lamentate dal;
iii) che le infiltrazioni appaiono favorite Pt_1
anche da una non idonea impermeabilizzazione del manto stradale;
iv) che l'acqua piovana genera le criticità lamentate dall'attore precisamente insinuandosi nella lesione generatasi nel tratto di strada soggetta a manutenzione (col favore della inidonea impermeabilizzazione della stessa), percolando ed infiltrandosi nel basamento dell'immobile attoreo traversando le gabbionate apposte dal
[...]
iv) che l'acqua che giunge nel predetto basamento, nonché nelle Controparte_1
fondazioni del fabbricato, risalendo, causa i danni lamentati.
Afferma dunque il c.t.u. che i danni da infiltrazione lamentati da parte attrice appaiono da attribuire alla penetrazione di acque di scolo superficiali provenienti dalla sovrastante strada S.P.n.51.
Le affermazioni del c.t.u. sono condivisibili e non appaiono smentite dalle contestazioni di parte pagina 4 di 14 convenuta.
In particolare, non induce a discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u. l'esame eseguito su un campione di acqua rinvenuta nella proprietà attrice, da cui è risultata l'esistenza di acque non piovane nonostante l'assenza di fognature pubbliche, così come non induce a diversa conclusione la documentata esistenza di scarichi privati che convogliano nella S.P. 51.
E infatti, l'accertata presenza nell'immobile attoreo di acque non piovane, e precisamente di acque reflue urbane, pur nell'inesistenza di condotte fognarie pubbliche, non è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto in ragione della parimenti accertata esistenza del difettoso modo di essere della strada, idoneo di per sé a favorire sia che gli scarichi privati filtrino sino all'immobile di parte attrice sia che nell'immobile in questione scoli l'acqua piovana caduta sulla strada a monte.
Sul punto, possono spendersi le seguenti considerazioni.
Anzitutto, ipotizzando che gli scarichi privati non abbiano a che fare con la strada provinciale (che non corrano, cioè, lungo la stessa, e non si insinuino sino all'immobile attoreo grazie al difettoso modo di essere della strada in questione), occorre rilevare che nel caso di danni cagionati da una pluralità di cause, ciascuna deve ritenersi parimenti rilevante finché non sia provato che una sola di tali cause rivesta valenza decisiva, elidendo l'apporto causale di tutte le altre (arg. ex art. 41 c.p.).
Ne segue che, una volta accertato che il modo di essere della strada è idoneo a cagionare il danno lamentato, non esistendo un corretto sistema di regimentazione delle acque piovane ed esistendo,
invece, una lesione in seno al tratto di strada in questione (evidenziata dal c.t.u. anche mediante fotografie) idonea a condurre l'acqua stessa sul fondo attoreo, appare più probabile che no che le acque piovane, quantomeno, abbiano contribuito, a cagionare il danno, ciò rispondendo a un criterio di normalità e, quindi, che non possa escludersi sul piano causale la responsabilità della parte convenuta pagina 5 di 14 finché non si dimostri che le cause concorrenti siano successive e da sole idonee e a produrre il danno.
CP_ Aggiungasi che non v'è una specifica contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine all'intensificarsi delle infiltrazioni nel periodo invernale, in corrispondenza di precipitazioni meteoriche, il che costituisce ulteriore elemento che milita nel senso dell'esistenza del rapporto causale tra il modo di essere della strada provinciale e il danno di cui si duole parte attrice.
In secondo luogo, va osservato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. del danno cagionato risponde il custode della cosa, salvo che provi che il danno stesso derivi da caso fortuito.
Orbene, non può che rilevarsi che, una volta accertato, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dell'ente convenuto, che anche gli scarichi privati corrono lungo la S.P. 51, e che la strada in questione è caratterizzata dai difetti meglio indicati in seno alla c.t.u. acquista agli atti, i quali favoriscono l'afflusso delle acque nella proprietà attrice, l'ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare che la presenza di acque scaricate da privati costituisce un caso fortuito, tale da mandarlo esente da responsabilità.
Nel caso di specie, invece, risulta provato unicamente che esistono scarichi privati che dalla strada provinciale sono giunti all'immobile attoreo, il che non fa che confermare l'esistenza del nesso causale
CP_ tra il modo di essere del bene appartenente all' convenuto e il danno lamentato dall'attore: come filtrano le acque private, a maggior ragione filtrano le acque piovane, senza che vi sia la prova della imprevedibilità e della inevitabilità, con la diligenza ordinaria, dei danni cagionati e, quindi, senza alcuna prova di un caso fortuito.
Non coglie nel segno, peraltro, l'argomento di parte convenuta secondo cui la prova dell'inesistenza di alcun legame tra la strada e le infiltrazioni lamentate dall'attore starebbe nell'affermazione della stessa parte attrice, la quale, in seno a uno nota inviata all'ente convenuto in fase pre-contenziosa, avrebbe affermato di svuotare quotidianamente il pozzetto di raccolta delle acque: il riempimento quotidiano pagina 6 di 14 del pozzetto dimostrerebbe che non può esservi legame con acque piovane, atteso che non piove tutti i giorni.
Sul punto, può richiamarsi quanto condivisibilmente rilevato dal Collegio in sede di reclamo.
Precisamente, “la circostanza che, nella comunicazione del 25.2.2019 inviata al L.C.C. di il CP_1
ricorrente utilizzi il termine quotidianamente con riferimento alla pompa per rimuovere l'acqua non
appare dirimente al fine di escludere che nel pozzetto si accumulino acque meteoriche provenienti
dalla soprastante strada provinciale, considerando che l'avverbio utilizzato ben può essere riferito al
periodo invernale, in cui la comunicazione è stata inviata e in cui è notoria la maggiore frequenza di
piogge, e non ad ogni giorno dell'anno, ivi compreso il periodo estivo”.
In definitiva, quindi, acclarato che dalla strada soprastante l'acqua che vi si trova si insinua, a causa di una lesione sul manto stradale e della sua inidonea impermeabilizzazione, nell'immobile di parte attrice, la sussistenza di eventuali ulteriori cause di infiltrazioni (quand'anche svincolate dal modo di essere della strada) non è idonea a escludere la responsabilità della parte convenuta fondata sull'art. 2051 c.c. giacchè, per un verso, non vi è prova che le cause ulteriori siano cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre il danno, risultando anzi il contrario, ossia che trattasi di cause preesistenti
(vedasi doc. 19 fasc. convenuto) e, per altro verso, non v'è comunque prova che tali eventuali cause sopravvenute costituiscano caso fortuito, ossia un fattore imprevedibile e inevitabile, rispetto a un danno comunque collegato alla cosa custodita dall'ente convenuto in quanto proveniente, appunto,
dalla cosa in custodia.
Ricorrono, nelle specie, i requisiti di cui all'art. 2051 c.c. ai fini dell'affermazione della responsabilità
della parte convneuta.
Difatti, incontestato è il rapporto di custodia tra l'amministrazione convenuta e la strada provinciale da cui le infiltrazioni promanano.
pagina 7 di 14 Sussiste la prova, secondo lo standard tipico del giudizio di causalità nell'ambito civile (c.d. più
probabile che no), del nesso di causa tra la strada o, meglio, il modo di essere della strada, e il danno.
Dalla consulenza in atti, cui si fa rinvio, risulta infatti che è “più probabile che no” che l'acqua che si trova sulla strada provinciale n. 51 si insinui sino alle fondamenta dell'immobile attoreo causando i danni lamentati.
Sul punto, richiamato quanto si è detto sopra, si rinvia all'elaborato peritale acquisito per maggiori dettagli in ordine allo stato della strada provinciale e del muro sottostante.
Sussiste anche la prova specifica del danno subito dall'immobile dell'attore.
Lo stato dei luoghi è descritto analiticamente in seno alla consulenza tecnica in atti, senza che sussistano contestazioni nella ricostruzione operata, peraltro inconfutabilmente supportata dal materiale fotografico.
Così, in particolare, si legge in seno all'elaborato: “Durante l'espletamento delle operazioni peritali si
è constato davanti a tutti gli astanti che al è tutt'ora presente umidità afferente le CP_4
infiltrazioni di acqua piovana e di scolo superficiale afferente la S.P. n.51; in particolare sono
interessati i muri perimetrali esterni ed interni e parte del solaio dove sono presenti deterioramenti e
distaccamenti degli intonaci, macchie di acqua e conseguenti principi di formazioni di muffe”.
In ordine alla quantificazione dei danni va premesso che l'attore deduce di aver già eseguito lavori di ripristino, rispetto ai quali seno alla c.t.u. si legge che “Le spese già sostenute e documentante in atti
per ripristino, scialbatura e tinteggiatura interna, realizzazione del pozzetto esterno per la raccolta
delle acque e relativa pompa elettrica sono state attestate per € 3.000,00”.
L'attore, invero, produce documentazione ulteriore in ordine ai lavori e alle spese affrontate per complessivi euro 6.411,00; rispetto a tali deduzioni produzioni documentali nessuna contestazione viene formulata dall'ente convenuto. pagina 8 di 14 La documentazione in atti, e in particolare le fatture prodotte, contenenti l'analitico dettaglio delle opere realizzate e del relativo costo, deve ritenersi, in assenza di contestazione, adeguata a provare il danno, e ciò pur in assenza della specifica prova dell'esborso, sia in quanto non v'è contestazione alcuna, sia in quanto ciò che conta è che nella sfera patrimoniale dell'attore sia sorta la posizione di debito nei confronti dell'impresa che ha eseguito i lavori, posizione che può dirsi sorta proprio in ragione dell'emissione delle relative fatture rimaste del tutto incontestate (che, altrimenti, dovrebbero ipotizzarsi essere state eseguite per operazioni inesistenti).
Proseguendo nell'indagine relativa ai danni in concreto verificati, il c.t.u. afferma che “Ad oggi vanno
riconsiderate nuovamente le stesse lavorazioni di ripristino internamente ed esternamente … Opere
Interne … € 3.818,60 … Opere Esterne … € 2.318,00”, per l'analitica descrizione delle opere da eseguire si rinvia alla relazione di consulenza tecnica in atti.
Anche rispetto a una tale quantificazione delle spese necessarie al ripristino dell'immobile nessuna contestazione risulta mossa dalla parte convenuta, né risultano ragioni per discostarsi da dette risultanze della c.t.u., cui per maggiori dettagli si rinvia.
Ne segue che il danno subito da parte attrice ammonta a euro 6.136,60 a titolo di somma equivalente al costo del ripristino, oltre euro 6.411,00 per spese già sostenute, così per complessivi euro 12.547,60.
L'attore non indica in alcun luogo dei propri scritti difensivi lo specifico momento di insorgenza delle infiltrazioni, né lo specifico momento in cui ha effettuato i lavori a proprie spese, con la conseguenza che è impossibile riconoscere gli interessi dal giorno del fatto, come richiesto dall'attore medesimo. Gli
interessi -nella misura legale- decorreranno, quindi, solo dal momento della domanda.
Contestazioni specifiche vengono invece sollevate dall'ente convenuto con riguardo dal danno non patrimoniale lamentato da parte attrice.
Invero, non c'è dubbio che l'attore non abbia fornito prova alcuna del danno;
né, in effetti, alcuna pagina 9 di 14 specifica descrizione del danno non patrimoniale subito è stata offerta entro lo spirare dei termini assertori.
L'attore, precisamente, si è limitato ad affermare la invivibilità dell'immobile sia per lo stato di pericolosità dello stesso accertato dal proprio consulente di parte sia per l'insalubrità dei luoghi causata dalla muffa e dai funghi, “soprattutto per uno dei figli del ricorrente, affetto da una grave patologia
che lo rende intollerante alle muffe;
situazione questa che ha costretto la famiglia del sig. a Pt_1
dover risiedere, per diversi mesi, presso un vicino Hotel a proprie spese”
Rispetto a tale prospettazione, non può che rilevarsi che trattasi di affermazioni, oltre che estremamente generiche, del tutto sfornite di prova.
L'attore, difatti, non ha articolato alcun mezzo probatorio volto a provare uno stato d'ansia dovuto alla situazione dei luoghi, né ha provato l'effettiva inabitabilità dell'immobile e, men che meno, il soggiorno forzato e prolungato presso altro luogo.
Peraltro, anche volendo ammettere l'esistenza di uno stato d'ansia o di un disagio morale dovuto alla non piena godibilità dell'immobile, ciò comunque non sarebbe sufficiente, occorrendo, ai sensi dell'art. 2059 c.c., una specifica previsione di legge al fine di ritenere risarcibile un danno non patrimoniale di tal fatta.
Né risulta la lesione, seria e grave, di un diritto inviolabile della persona umana: non risulta, difatti, un danno alla salute;
nemmeno -per la tesi che annovera la proprietà tra i diritti costituzionalmente tutelati anche ai sensi dell'art. 2059 c.c.- risulta compromesso il diritto di proprietà in una misura tale da ritenere intaccato il nucleo costituzionale della stessa, ossia la stessa esistenza del diritto, non essendo il bene perito o irrimediabilmente compromesso. La relazione peritale, infatti, rivela che i danni non sono di particolare gravità, come risulta dal costo della loro rimozione. Non v'è prova, inoltre, come accennato, della lesione del diritto, in astratto ricavabile dall'art. 2 Cost., ad una abitazione salubre e pagina 10 di 14 dignitosa giacché, come detto, l'attore non ha provato l'effettiva insalubrità dell'ambiente domestico.
Non può passare inosservato, più in generale, che, per ammissione dello stesso attore, ad essere interessata dalle infiltrazioni è solo una porzione dell'immobile, sì che non si comprende come possa sostenersi la necessità di lasciare l'intero immobile per la sua insalubrità e insicurezza.
Resta da esaminare l'eccezione di parte convenuta secondo cui nessun risarcimento spetterebbe all'attore essendo l'immobile di questo, e in particolare la porzione danneggiata, realizzato in violazione della fascia di rispetto di cui agli artt. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo.
L'eccezione non coglie nel segno.
Devesi rilevare, anzitutto, che l'immobile di parte attrice risulta munito, quanto al corpo principale,
delle concessioni in sanatoria e, quanto alla porzione più vicina al muro di sostegno della strada
(interessata dalle infiltrazioni), delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie rilasciate dal Comune
competente.
Non solo, risulta (vedasi doc. allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) che con riguardo alla realizzazione della porzione di fabbricato più vicina al muro di sostegno della SP 51, e oggetto delle infiltrazioni, l'attore inviò la comunicazione di inizio lavori all'ente convenuto, il quale non adottò alcun provvedimento di diniego.
In secondo luogo, va osservato che i provvedimenti ammnistrativi che legittimano la presenza dell'immobile attoreo non appaiono suscettibili di disapplicazione ex art. 5 l. 1865, n. 2248 come invocato da parte convenuta, la quale afferma che si tratterebbe di provvedimenti emessi dalle P.A.
competenti in violazione della disciplina legale risultante dagli art. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo.
Difatti, le disposizioni richiamate dall'ente convenuto riguardano la c.d. fascia di rispetto dal confine pagina 11 di 14 stradale, ma l'abitazione dell'attore non si trova a distanza illegale rispetto al confine stradale.
L'immobile attoreo si trova in posizione sottostante rispetto alla strada provinciale, non confina orizzontalmente con essa ma, semmai, col muro che la sostiene.
Le regole richiamate dall'ente convenuto sono volte alla tutela della sicurezza e dell'incolumità con riguardo alla circolazione stradale e riguardano, quindi, le costruzioni che confinano orizzontalmente con la strada sulla quale si circola e non, invece, quelle che stanno ad un livello di totale indifferenza nei confronti della strada stessa, le quali non possono causare pregiudizio per l'incolumità di chi vi circola.
Se poi si vuol far riferimento al confine verticale, allora occorrerà rilevare che non v'è prova alcuna della sussistenza di una distanza illegale dalla strada.
In altri termini, ad avviso di chi giudica, è proprio l'ubicazione del bene che esclude la possibilità di configurarlo come pericoloso per la sicurezza del traffico giacché, come detto, il bene si trova al di sotto della strada e non interferisce in alcun modo col traffico che sulla stessa insiste, né, invero, con eventuali lavori di ripristino della strada in questione, tant'è che i lavori nel 2014-2015 vennero eseguiti;
di qui l'irrilevanza delle norme richiamate dalla parte convenuta.
Non può, infine, non farsi cenno alla inevitabile lesione dell'affidamento riposto dal privato sugli atti amministrativi (di sanatoria, prima, e di autorizzazione, poi) che si genererebbe in caso di disapplicazione degli stessi.
Sul punto, va notato che è lo stesso ente che adesso chiede la disapplicazione ad aver, prima, emesso un parere favorevole alla concessione in sanatoria per la costruzione principale (affermando non trattarsi di costruzione costituente minaccia per la sicurezza del traffico) ed essere, dopo, rimasto del tutto silente rispetto alla comunicazione di avvio lavori relativa all'ampliamento dell'immobile, con la conseguenza che la stessa istanza di disapplicazione dei propri provvedimenti -espressi o taciti- appare pagina 12 di 14 ai limiti dell'abuso del diritto.
Venendo alle spese del presente giudizio, queste vanno poste a carico della parte convenuta in forza del principio di soccombenza.
Tali spese vanno liquidate, ai sensi del d.m. 55/14 nella somma di euro 2.540,00 (scaglione di valore relativo alle cause ricomprese tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità), oltre accessori di legge per onorari di avvocato, oltre euro 264,00 per esborsi.
L'attore domanda di porre anche le spese della fase cautelare ex art. 696 c.p.c. sulla parte convenuta.
La domanda va accolta solo in parte, e precisamente con riferimento al compenso del c.t.u.
Come ricorda la Corte regolatrice (v., ex multis, Cass., ord. 2021 n. 35510): “le spese dell'accertamento
tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte
richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento
tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del
soccombente”.
Dunque, non c'è dubbio che il compenso del c.t.u. va posto integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
Quanto, invece, alle spese ed onorari del procedimento cautelare (articolatasi anche nella fase di reclamo) non appare contestata nella sede adeguata la decisione del Collegio di compensare le spese delle due fasi (così l'ordinanza del Collegio del 26.2.2021: “La particolarità e la controvertibilità delle
questioni sottese, inducono a compensare interamente tra le parti le spese di entrambe le fasi del
procedimento), con la conseguenza che la domanda relativa alle spese di lite relative al procedimento cautelare va rigettata.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni altra domanda o eccezione,
così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro
12.547,60, oltre interessi dal giorno della domanda al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite liquidate in euro
2.540,00 oltre accessori di legge, oltre euro 264,00 per esborsi;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna 7 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1483/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da S. Calogero snc., C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Catalano;
C.F._1
-attore;
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Piazza Garibaldi n.2, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Daniele Salvatore Maniscalco;
-convenuto;
avente a OGGETTO
Risarcimento del danno pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione,
accertare, ritenere e dichiarare Il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro– tempore, già , con sede a in Piazza Garibaldi Controparte_2 CP_1
n. 1, C.F.: , unico responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, P.IVA_1
condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali subiti dall'istante ammontanti, ad oggi,
complessivamente ad € 13.912,60, e comunque condannarlo a quella minore o maggiore somma che
risulterà in corso di causa e a seguito dell'espletanda Ctu, oltre interessi dal fatto, oltre ai danni non
patrimoniali liquidabili anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del procedimento per accertamento tecnico preventivo, di quello di impugnazione e della
presente causa.”.
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito: In via principale, nel merito, rigettare, per i motivi
di cui in premessa, tutte le istanze contenute nell'atto di citazione che si avversa con condanna di parte
attrice alle spese di ctu disposte a seguito di ATP e con condanna a favore dell'Ente convenuto alle
spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di un ente
pubblico, di oneri accessori pari come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti riferire che la lite è stata preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. i cui atti sono stati acquisiti nel corso di questo giudizio.
conviene in giudizio il deducendo di aver subito Parte_1 Controparte_1
danni all'immobile di sua proprietà, sito in alla C.da San Calogero snc. e ubicato in posizione CP_1
sottostante alla strada provinciale - S.P. n. 51, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalla detta pagina 2 di 14 strada sovrastante, della quale l'ente convenuto sarebbe custode.
Più in particolare, l'attore deduce: i) che l'immobile danneggiato (individuato ai seguenti estremi catastali - N.C.E.U. Fg. 42, part. 799) è posizionato in prossimità di un muro di sostegno della strada provinciale - S.P. n. 51; ii) che il tratto di strada in questione, tra il 2014 e 2015, venne sottoposto a diversi interventi di ripristino;
iii) di aver notato, dopo l'esecuzione dei lavori cui si è appena fatto cenno, infiltrazioni di acqua nell'immobile di cui si è detto;
iv) che tali infiltrazioni sono frutto di copiosi flussi d'acqua convogliati dalla strada sovrastante verso il fabbricato;
v) che, più precisamente,
l'acqua che si trova sulla S.P. 51 permea attraverso le opere realizzate dall'ente convenuto giungendo presso la proprietà di esso attore, e più specificatamente, nelle fondazioni dell'immobile provocando,
per risalita, danni nelle mura perimetrali dell'immobile stesso;
vi) che le infiltrazioni si verificano in modo prevalente nel periodo invernale in occasione delle piogge e si arrestano nel periodo estivo.
Il Libero costituitosi, nega ogni responsabilità osservando che la causa Controparte_1
delle infiltrazioni di cui l'attore si duole è da ricondurre alla presenza di condotte di scarico di acque nere, private e presumibilmente abusive. Tale deduzione è sostenuta dalla comprovata presenza di
CP_ acque nere nel fondo di parte attrice e dal doc. n. 19 prodotto dall' convenuto, da cui risulta l'esistenza di scarichi fognari privati che sfociano proprio lungo la S.P. 51.
Sostiene altresì l'ente convenuto che alcun risarcimento potrebbe spettare all'attore, essendo edificato l'immobile per cui è causa in violazione della normativa che sancisce la distanza minima dal confine stradale per l'edificazione (c.d. fascia di rispetto, artt. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo).
In ogni caso, l'amministrazione convenuta contesta la domanda risarcitoria negando, quanto al danno non patrimoniale, la ricorrenza degli estremi di cui all'art. 2059 c.c. e, comunque, la carenza di specifiche allegazioni e prove sul punto.
pagina 3 di 14 Ciò chiarito, va osservato che è pacifico: i) che l'immobile di parte attrice è interessato da infiltrazioni;
ii) che l'immobile è collocato a ridosso di un muro di contenimento di una strada provinciale che lo sovrasta;
iii) che la strada in questione è stata interessata da lavori negli anni 2014-2015.
Controverso è invece l'an della responsabilità dell'ente convenuto con particolare riferimento al nesso di causa, ossia alla effettiva riconducibilità delle infiltrazioni al modo di essere della strada e del relativo muro di sostegno.
La consulenza tecnica eseguita in sede di procedimento preventivo, previo sopralluogo ed accertamento dell'esistenza delle lamentate infiltrazioni, giunge ad affermare l'esistenza del nesso causale tra il modo di essere della strada (e del muro di sostegno della stessa) e le infiltrazioni per cui è causa osservando:
i) che a seguito dei lavori di manutenzione della strada provinciale, il tratto di strada sovrastante l'immobile dell'attore ha subito un “cedimento, ossia un abbassamento visibile e palese del manto
stradale” (si vedano le fotografie in atti inserite nella c.t.u.); ii) che esiste una lesione nel tratto di strada sovrastante l'immobile attoreo e ubicata in corrispondenza alle opere realizzate nel 2014-2015,
idonea a generare le infiltrazioni di acqua lamentate dal;
iii) che le infiltrazioni appaiono favorite Pt_1
anche da una non idonea impermeabilizzazione del manto stradale;
iv) che l'acqua piovana genera le criticità lamentate dall'attore precisamente insinuandosi nella lesione generatasi nel tratto di strada soggetta a manutenzione (col favore della inidonea impermeabilizzazione della stessa), percolando ed infiltrandosi nel basamento dell'immobile attoreo traversando le gabbionate apposte dal
[...]
iv) che l'acqua che giunge nel predetto basamento, nonché nelle Controparte_1
fondazioni del fabbricato, risalendo, causa i danni lamentati.
Afferma dunque il c.t.u. che i danni da infiltrazione lamentati da parte attrice appaiono da attribuire alla penetrazione di acque di scolo superficiali provenienti dalla sovrastante strada S.P.n.51.
Le affermazioni del c.t.u. sono condivisibili e non appaiono smentite dalle contestazioni di parte pagina 4 di 14 convenuta.
In particolare, non induce a discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u. l'esame eseguito su un campione di acqua rinvenuta nella proprietà attrice, da cui è risultata l'esistenza di acque non piovane nonostante l'assenza di fognature pubbliche, così come non induce a diversa conclusione la documentata esistenza di scarichi privati che convogliano nella S.P. 51.
E infatti, l'accertata presenza nell'immobile attoreo di acque non piovane, e precisamente di acque reflue urbane, pur nell'inesistenza di condotte fognarie pubbliche, non è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto in ragione della parimenti accertata esistenza del difettoso modo di essere della strada, idoneo di per sé a favorire sia che gli scarichi privati filtrino sino all'immobile di parte attrice sia che nell'immobile in questione scoli l'acqua piovana caduta sulla strada a monte.
Sul punto, possono spendersi le seguenti considerazioni.
Anzitutto, ipotizzando che gli scarichi privati non abbiano a che fare con la strada provinciale (che non corrano, cioè, lungo la stessa, e non si insinuino sino all'immobile attoreo grazie al difettoso modo di essere della strada in questione), occorre rilevare che nel caso di danni cagionati da una pluralità di cause, ciascuna deve ritenersi parimenti rilevante finché non sia provato che una sola di tali cause rivesta valenza decisiva, elidendo l'apporto causale di tutte le altre (arg. ex art. 41 c.p.).
Ne segue che, una volta accertato che il modo di essere della strada è idoneo a cagionare il danno lamentato, non esistendo un corretto sistema di regimentazione delle acque piovane ed esistendo,
invece, una lesione in seno al tratto di strada in questione (evidenziata dal c.t.u. anche mediante fotografie) idonea a condurre l'acqua stessa sul fondo attoreo, appare più probabile che no che le acque piovane, quantomeno, abbiano contribuito, a cagionare il danno, ciò rispondendo a un criterio di normalità e, quindi, che non possa escludersi sul piano causale la responsabilità della parte convenuta pagina 5 di 14 finché non si dimostri che le cause concorrenti siano successive e da sole idonee e a produrre il danno.
CP_ Aggiungasi che non v'è una specifica contestazione, da parte dell' convenuto, in ordine all'intensificarsi delle infiltrazioni nel periodo invernale, in corrispondenza di precipitazioni meteoriche, il che costituisce ulteriore elemento che milita nel senso dell'esistenza del rapporto causale tra il modo di essere della strada provinciale e il danno di cui si duole parte attrice.
In secondo luogo, va osservato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. del danno cagionato risponde il custode della cosa, salvo che provi che il danno stesso derivi da caso fortuito.
Orbene, non può che rilevarsi che, una volta accertato, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dell'ente convenuto, che anche gli scarichi privati corrono lungo la S.P. 51, e che la strada in questione è caratterizzata dai difetti meglio indicati in seno alla c.t.u. acquista agli atti, i quali favoriscono l'afflusso delle acque nella proprietà attrice, l'ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare che la presenza di acque scaricate da privati costituisce un caso fortuito, tale da mandarlo esente da responsabilità.
Nel caso di specie, invece, risulta provato unicamente che esistono scarichi privati che dalla strada provinciale sono giunti all'immobile attoreo, il che non fa che confermare l'esistenza del nesso causale
CP_ tra il modo di essere del bene appartenente all' convenuto e il danno lamentato dall'attore: come filtrano le acque private, a maggior ragione filtrano le acque piovane, senza che vi sia la prova della imprevedibilità e della inevitabilità, con la diligenza ordinaria, dei danni cagionati e, quindi, senza alcuna prova di un caso fortuito.
Non coglie nel segno, peraltro, l'argomento di parte convenuta secondo cui la prova dell'inesistenza di alcun legame tra la strada e le infiltrazioni lamentate dall'attore starebbe nell'affermazione della stessa parte attrice, la quale, in seno a uno nota inviata all'ente convenuto in fase pre-contenziosa, avrebbe affermato di svuotare quotidianamente il pozzetto di raccolta delle acque: il riempimento quotidiano pagina 6 di 14 del pozzetto dimostrerebbe che non può esservi legame con acque piovane, atteso che non piove tutti i giorni.
Sul punto, può richiamarsi quanto condivisibilmente rilevato dal Collegio in sede di reclamo.
Precisamente, “la circostanza che, nella comunicazione del 25.2.2019 inviata al L.C.C. di il CP_1
ricorrente utilizzi il termine quotidianamente con riferimento alla pompa per rimuovere l'acqua non
appare dirimente al fine di escludere che nel pozzetto si accumulino acque meteoriche provenienti
dalla soprastante strada provinciale, considerando che l'avverbio utilizzato ben può essere riferito al
periodo invernale, in cui la comunicazione è stata inviata e in cui è notoria la maggiore frequenza di
piogge, e non ad ogni giorno dell'anno, ivi compreso il periodo estivo”.
In definitiva, quindi, acclarato che dalla strada soprastante l'acqua che vi si trova si insinua, a causa di una lesione sul manto stradale e della sua inidonea impermeabilizzazione, nell'immobile di parte attrice, la sussistenza di eventuali ulteriori cause di infiltrazioni (quand'anche svincolate dal modo di essere della strada) non è idonea a escludere la responsabilità della parte convenuta fondata sull'art. 2051 c.c. giacchè, per un verso, non vi è prova che le cause ulteriori siano cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre il danno, risultando anzi il contrario, ossia che trattasi di cause preesistenti
(vedasi doc. 19 fasc. convenuto) e, per altro verso, non v'è comunque prova che tali eventuali cause sopravvenute costituiscano caso fortuito, ossia un fattore imprevedibile e inevitabile, rispetto a un danno comunque collegato alla cosa custodita dall'ente convenuto in quanto proveniente, appunto,
dalla cosa in custodia.
Ricorrono, nelle specie, i requisiti di cui all'art. 2051 c.c. ai fini dell'affermazione della responsabilità
della parte convneuta.
Difatti, incontestato è il rapporto di custodia tra l'amministrazione convenuta e la strada provinciale da cui le infiltrazioni promanano.
pagina 7 di 14 Sussiste la prova, secondo lo standard tipico del giudizio di causalità nell'ambito civile (c.d. più
probabile che no), del nesso di causa tra la strada o, meglio, il modo di essere della strada, e il danno.
Dalla consulenza in atti, cui si fa rinvio, risulta infatti che è “più probabile che no” che l'acqua che si trova sulla strada provinciale n. 51 si insinui sino alle fondamenta dell'immobile attoreo causando i danni lamentati.
Sul punto, richiamato quanto si è detto sopra, si rinvia all'elaborato peritale acquisito per maggiori dettagli in ordine allo stato della strada provinciale e del muro sottostante.
Sussiste anche la prova specifica del danno subito dall'immobile dell'attore.
Lo stato dei luoghi è descritto analiticamente in seno alla consulenza tecnica in atti, senza che sussistano contestazioni nella ricostruzione operata, peraltro inconfutabilmente supportata dal materiale fotografico.
Così, in particolare, si legge in seno all'elaborato: “Durante l'espletamento delle operazioni peritali si
è constato davanti a tutti gli astanti che al è tutt'ora presente umidità afferente le CP_4
infiltrazioni di acqua piovana e di scolo superficiale afferente la S.P. n.51; in particolare sono
interessati i muri perimetrali esterni ed interni e parte del solaio dove sono presenti deterioramenti e
distaccamenti degli intonaci, macchie di acqua e conseguenti principi di formazioni di muffe”.
In ordine alla quantificazione dei danni va premesso che l'attore deduce di aver già eseguito lavori di ripristino, rispetto ai quali seno alla c.t.u. si legge che “Le spese già sostenute e documentante in atti
per ripristino, scialbatura e tinteggiatura interna, realizzazione del pozzetto esterno per la raccolta
delle acque e relativa pompa elettrica sono state attestate per € 3.000,00”.
L'attore, invero, produce documentazione ulteriore in ordine ai lavori e alle spese affrontate per complessivi euro 6.411,00; rispetto a tali deduzioni produzioni documentali nessuna contestazione viene formulata dall'ente convenuto. pagina 8 di 14 La documentazione in atti, e in particolare le fatture prodotte, contenenti l'analitico dettaglio delle opere realizzate e del relativo costo, deve ritenersi, in assenza di contestazione, adeguata a provare il danno, e ciò pur in assenza della specifica prova dell'esborso, sia in quanto non v'è contestazione alcuna, sia in quanto ciò che conta è che nella sfera patrimoniale dell'attore sia sorta la posizione di debito nei confronti dell'impresa che ha eseguito i lavori, posizione che può dirsi sorta proprio in ragione dell'emissione delle relative fatture rimaste del tutto incontestate (che, altrimenti, dovrebbero ipotizzarsi essere state eseguite per operazioni inesistenti).
Proseguendo nell'indagine relativa ai danni in concreto verificati, il c.t.u. afferma che “Ad oggi vanno
riconsiderate nuovamente le stesse lavorazioni di ripristino internamente ed esternamente … Opere
Interne … € 3.818,60 … Opere Esterne … € 2.318,00”, per l'analitica descrizione delle opere da eseguire si rinvia alla relazione di consulenza tecnica in atti.
Anche rispetto a una tale quantificazione delle spese necessarie al ripristino dell'immobile nessuna contestazione risulta mossa dalla parte convenuta, né risultano ragioni per discostarsi da dette risultanze della c.t.u., cui per maggiori dettagli si rinvia.
Ne segue che il danno subito da parte attrice ammonta a euro 6.136,60 a titolo di somma equivalente al costo del ripristino, oltre euro 6.411,00 per spese già sostenute, così per complessivi euro 12.547,60.
L'attore non indica in alcun luogo dei propri scritti difensivi lo specifico momento di insorgenza delle infiltrazioni, né lo specifico momento in cui ha effettuato i lavori a proprie spese, con la conseguenza che è impossibile riconoscere gli interessi dal giorno del fatto, come richiesto dall'attore medesimo. Gli
interessi -nella misura legale- decorreranno, quindi, solo dal momento della domanda.
Contestazioni specifiche vengono invece sollevate dall'ente convenuto con riguardo dal danno non patrimoniale lamentato da parte attrice.
Invero, non c'è dubbio che l'attore non abbia fornito prova alcuna del danno;
né, in effetti, alcuna pagina 9 di 14 specifica descrizione del danno non patrimoniale subito è stata offerta entro lo spirare dei termini assertori.
L'attore, precisamente, si è limitato ad affermare la invivibilità dell'immobile sia per lo stato di pericolosità dello stesso accertato dal proprio consulente di parte sia per l'insalubrità dei luoghi causata dalla muffa e dai funghi, “soprattutto per uno dei figli del ricorrente, affetto da una grave patologia
che lo rende intollerante alle muffe;
situazione questa che ha costretto la famiglia del sig. a Pt_1
dover risiedere, per diversi mesi, presso un vicino Hotel a proprie spese”
Rispetto a tale prospettazione, non può che rilevarsi che trattasi di affermazioni, oltre che estremamente generiche, del tutto sfornite di prova.
L'attore, difatti, non ha articolato alcun mezzo probatorio volto a provare uno stato d'ansia dovuto alla situazione dei luoghi, né ha provato l'effettiva inabitabilità dell'immobile e, men che meno, il soggiorno forzato e prolungato presso altro luogo.
Peraltro, anche volendo ammettere l'esistenza di uno stato d'ansia o di un disagio morale dovuto alla non piena godibilità dell'immobile, ciò comunque non sarebbe sufficiente, occorrendo, ai sensi dell'art. 2059 c.c., una specifica previsione di legge al fine di ritenere risarcibile un danno non patrimoniale di tal fatta.
Né risulta la lesione, seria e grave, di un diritto inviolabile della persona umana: non risulta, difatti, un danno alla salute;
nemmeno -per la tesi che annovera la proprietà tra i diritti costituzionalmente tutelati anche ai sensi dell'art. 2059 c.c.- risulta compromesso il diritto di proprietà in una misura tale da ritenere intaccato il nucleo costituzionale della stessa, ossia la stessa esistenza del diritto, non essendo il bene perito o irrimediabilmente compromesso. La relazione peritale, infatti, rivela che i danni non sono di particolare gravità, come risulta dal costo della loro rimozione. Non v'è prova, inoltre, come accennato, della lesione del diritto, in astratto ricavabile dall'art. 2 Cost., ad una abitazione salubre e pagina 10 di 14 dignitosa giacché, come detto, l'attore non ha provato l'effettiva insalubrità dell'ambiente domestico.
Non può passare inosservato, più in generale, che, per ammissione dello stesso attore, ad essere interessata dalle infiltrazioni è solo una porzione dell'immobile, sì che non si comprende come possa sostenersi la necessità di lasciare l'intero immobile per la sua insalubrità e insicurezza.
Resta da esaminare l'eccezione di parte convenuta secondo cui nessun risarcimento spetterebbe all'attore essendo l'immobile di questo, e in particolare la porzione danneggiata, realizzato in violazione della fascia di rispetto di cui agli artt. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo.
L'eccezione non coglie nel segno.
Devesi rilevare, anzitutto, che l'immobile di parte attrice risulta munito, quanto al corpo principale,
delle concessioni in sanatoria e, quanto alla porzione più vicina al muro di sostegno della strada
(interessata dalle infiltrazioni), delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie rilasciate dal Comune
competente.
Non solo, risulta (vedasi doc. allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) che con riguardo alla realizzazione della porzione di fabbricato più vicina al muro di sostegno della SP 51, e oggetto delle infiltrazioni, l'attore inviò la comunicazione di inizio lavori all'ente convenuto, il quale non adottò alcun provvedimento di diniego.
In secondo luogo, va osservato che i provvedimenti ammnistrativi che legittimano la presenza dell'immobile attoreo non appaiono suscettibili di disapplicazione ex art. 5 l. 1865, n. 2248 come invocato da parte convenuta, la quale afferma che si tratterebbe di provvedimenti emessi dalle P.A.
competenti in violazione della disciplina legale risultante dagli art. 16 codice della strada e 26 del relativo regolamento attuativo.
Difatti, le disposizioni richiamate dall'ente convenuto riguardano la c.d. fascia di rispetto dal confine pagina 11 di 14 stradale, ma l'abitazione dell'attore non si trova a distanza illegale rispetto al confine stradale.
L'immobile attoreo si trova in posizione sottostante rispetto alla strada provinciale, non confina orizzontalmente con essa ma, semmai, col muro che la sostiene.
Le regole richiamate dall'ente convenuto sono volte alla tutela della sicurezza e dell'incolumità con riguardo alla circolazione stradale e riguardano, quindi, le costruzioni che confinano orizzontalmente con la strada sulla quale si circola e non, invece, quelle che stanno ad un livello di totale indifferenza nei confronti della strada stessa, le quali non possono causare pregiudizio per l'incolumità di chi vi circola.
Se poi si vuol far riferimento al confine verticale, allora occorrerà rilevare che non v'è prova alcuna della sussistenza di una distanza illegale dalla strada.
In altri termini, ad avviso di chi giudica, è proprio l'ubicazione del bene che esclude la possibilità di configurarlo come pericoloso per la sicurezza del traffico giacché, come detto, il bene si trova al di sotto della strada e non interferisce in alcun modo col traffico che sulla stessa insiste, né, invero, con eventuali lavori di ripristino della strada in questione, tant'è che i lavori nel 2014-2015 vennero eseguiti;
di qui l'irrilevanza delle norme richiamate dalla parte convenuta.
Non può, infine, non farsi cenno alla inevitabile lesione dell'affidamento riposto dal privato sugli atti amministrativi (di sanatoria, prima, e di autorizzazione, poi) che si genererebbe in caso di disapplicazione degli stessi.
Sul punto, va notato che è lo stesso ente che adesso chiede la disapplicazione ad aver, prima, emesso un parere favorevole alla concessione in sanatoria per la costruzione principale (affermando non trattarsi di costruzione costituente minaccia per la sicurezza del traffico) ed essere, dopo, rimasto del tutto silente rispetto alla comunicazione di avvio lavori relativa all'ampliamento dell'immobile, con la conseguenza che la stessa istanza di disapplicazione dei propri provvedimenti -espressi o taciti- appare pagina 12 di 14 ai limiti dell'abuso del diritto.
Venendo alle spese del presente giudizio, queste vanno poste a carico della parte convenuta in forza del principio di soccombenza.
Tali spese vanno liquidate, ai sensi del d.m. 55/14 nella somma di euro 2.540,00 (scaglione di valore relativo alle cause ricomprese tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità), oltre accessori di legge per onorari di avvocato, oltre euro 264,00 per esborsi.
L'attore domanda di porre anche le spese della fase cautelare ex art. 696 c.p.c. sulla parte convenuta.
La domanda va accolta solo in parte, e precisamente con riferimento al compenso del c.t.u.
Come ricorda la Corte regolatrice (v., ex multis, Cass., ord. 2021 n. 35510): “le spese dell'accertamento
tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte
richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento
tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del
soccombente”.
Dunque, non c'è dubbio che il compenso del c.t.u. va posto integralmente a carico della parte convenuta soccombente.
Quanto, invece, alle spese ed onorari del procedimento cautelare (articolatasi anche nella fase di reclamo) non appare contestata nella sede adeguata la decisione del Collegio di compensare le spese delle due fasi (così l'ordinanza del Collegio del 26.2.2021: “La particolarità e la controvertibilità delle
questioni sottese, inducono a compensare interamente tra le parti le spese di entrambe le fasi del
procedimento), con la conseguenza che la domanda relativa alle spese di lite relative al procedimento cautelare va rigettata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni altra domanda o eccezione,
così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro
12.547,60, oltre interessi dal giorno della domanda al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite liquidate in euro
2.540,00 oltre accessori di legge, oltre euro 264,00 per esborsi;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna 7 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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