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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11521/2020 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti Gemma Giusti e Daniela Marcucci che la rappresentano e difendono come da mandato in atti-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Ginetta Daini Palesi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 12 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre un accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del sig. e conseguentemente il valore della quota di Per_1 successione del figlio;
- si insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su CP_1 aspetti importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate l'1.7.2024 in vista dell'udienza del 4.7.2024 ; -si insiste anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e 3 del 20.1.2022 e del 04.02.2022, con conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse. NEL MERITO:
1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, CP_1 richiesta giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale - che tutt'oggi intrattiene - e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la maggiore età il 12.12.2021) Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione di con il padre –genitore non collocatario secondo quanto disposto dal Per_2 Presidente con il decreto dell'8.3.2021 e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di Euro 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5. condannare, il sig. a provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative CP_1 ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_2 universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Protocollo del Per_3 Per_2
Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari;
per il resistente: rigettare la domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi di frequentazione paterna;
Per_2 disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli per € 700,00 mensili ciascuno, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % fra i genitori;
revocare l'assegno di mantenimento in favore di;
e condannarla alla restituzione degli importi già versati Parte_1 a titolo di assegno separativo;
con vittoria di spese e compensi, e spese di c.t.u a carico integrale della In via istruttoria si riporta alle richieste già in atti opponendosi alle nuove richieste Parte_1 istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2020 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 5.6.2000 a San Romano (PI) con , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli e rispettivamente il 12.12.2003 ed il 28.7.2007. Ha aggiunto Per_3 Per_2
che, dopo un lungo periodo di reciproco sostegno e piena condivisione del comune progetto di vita, il rapporto coniugale si era definitivamente deteriorato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito - a partire dal 2020 - con la sig.ra. , Controparte_2 ed appresa dalla moglie tramite le risultanze di un'agenzia investigativa privata cui la stessa pagina 2 di 12 si era rivolta perché insospettita dal distacco fisico ed emotivo del coniuge non solo nei suoi confronti, ma anche in relazione all'intero nucleo familiare. Ha precisato di vivere con i figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall'epoca del matrimonio, pur avendo lavorato come impiegata in banca dal
1995 al 2000, in quanto, per scelta condivisa col marito, si era dedicata alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento della prole;
la famiglia infatti poteva contare sulle ingenti disponibilità economiche del affermato imprenditore, il quale nel corso degli CP_1
anni aveva costituito cinque società di capitali detenendone quote di partecipazione - anche maggioritarie – nel cui patrimonio risultano proprietà immobiliari. Il coniuge, peraltro, oltre a percepire considerevoli proventi societari, era titolare di un patrimonio immobiliare personale (costituito da immobili per civile abitazione, immobili commerciali e terreni), e di un portafoglio titoli finalizzato alla creazione di un fondo fruttifero per garantire il futuro dei figli. A fronte di tale florida situazione economica, la famiglia aveva da sempre condotto uno stile di vita agiato, essendo i figli iscritti a scuole private e godendo di soggiorni vacanzieri in esclusive località montane (dal 2010 settimana bianca a Cortina) e marittime (dieci/quindici giorni in un villaggio in Sardegna, nei pressi di Villasimius e, per il resto del periodo estivo, a Viareggio nella casa di proprietà dei nonni materni). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa familiare (ubicata ad Empoli, via Tino da Camaino n. 12), la disciplina della frequentazione paterna secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 5.000,00 mensili complessivi (€ 2.500,00 per ciascun figlio) ed un assegno separativo in suo favore pari ad € 5.000,00 mensili. In via temporanea ed urgente, ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli non inferiore ad € 5.000,00 nonché
l'emanazione di un provvedimento di vincolo pupillare sui titoli, investimenti e depositi collegati al conto corrente cointestato col marito.
Con comparsa costitutiva , contestando gli addebiti mossi da controparte, ha CP_1 rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse in realtà ascrivibile alla totale assenza, ormai da sette anni, di rapporti intimi ed affettivi con la moglie, la quale era più interessata alle sostanze economiche del marito che al reale affetto coniugale;
di tal ché la relazione da ultimo intrattenuta con la nuova compagna era stata l'effetto e non la causa del deterioramento dell'unione coniugale. In conseguenza, su espressa richiesta della pagina 3 di 12 moglie, il 4.7.2020 si era allontanato dall'abitazione familiare, reperendo un'abitativa in locazione con canone mensile di € 450,00 comprese le utenze. Ha riferito che, a causa della crisi finanziaria, le sue società si trovavano dal 2016 in uno stato di grave indebitamento, tanto da aver aperto una procedura di licenziamento collettivo al fine di evitare il fallimento aziendale. Ha dichiarato di percepire, come unica fonte di reddito, emolumenti per €
2.000,00 mensili quale amministratore della di essere l'esclusivo titolare del CP_3
portafoglio titoli appoggiato al conto corrente cointestato con la moglie (in quanto le somme ivi investite provenivano da altro conto corrente di sua esclusiva proprietà ovvero dai suoi emolumenti professionali) e di aver, in seguito, trasferito detto portafoglio titoli su altro conto – a lui esclusivamente intestato – poiché la aveva effettuato una serie di Parte_1 prelievi di denaro contante ben superiori alle spese di mantenimento della famiglia (€
12.000,00 da luglio a settembre 2020, a fronte di una media mensile di € 1.500,00 prima della separazione). Ha, infine, allegato di essere titolare di tre immobili, di cui un fabbricato fatiscente (rudere) ed altre due unità (poste l'una a pertinenza dell'altra) sulle quali grava un mutuo ipotecario di complessivi € 194.000,00, per cui corrisponde mensilmente una rata di € 950,00. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie, l'affidamento condiviso della prole minorenne con collocamento prevalente della stessa presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione della frequentazione paterna, un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli per la somma complessiva di 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), la suddivisione delle paritaria delle spese straordinarie e la corresponsione di €
500,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie.
Con ordinanza presidenziale riservata all'udienza del 4.3.2021, il Presidente ha affidato e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_3 Per_2
la madre, alla quale, conseguentemente, ha assegnato la casa coniugale, ha fissato il calendario di frequentazione padre/figli, ha disposto che il padre versasse, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed ha infine riconosciuto un assegno separatile in favore della pari ad € 2.000,00 mensili. L'assetto è poi mutato in forza Parte_1 dell'ordinanza emanata dal G.I. in data 2.11.2022, con la quale è stato aumentato il contributo paterno al mantenimento di e nella somma mensile di € 700,00 Per_3 Per_2
per ciascun figlio, tenuto conto della mancata attuazione della frequentazione disciplinata in pagina 4 di 12 sede presidenziale e del conseguente maggior onere di mantenimento diretto ed accudimento della prole a carico della Parte_1
Previa pronuncia di separazione con sentenza non definitiva, e concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali con , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_4
, per
[...] Controparte_5 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
la ricorrente, , , per il resistente, interrogatorio CP_6 CP_7 CP_8 formale di quest'ultimo, indagini di Polizia Tributaria nonché di CTU contabile con il dott.
al fine di ricostruire la loro situazione reddituale e patrimoniale. Persona_4
Infine, previo ascolto della figlia minore dele parti, all'udienza del 15.10.2024, i procuratori hanno concluso come in epigrafe indicato ed il Giudice ha posto la causa in decisone con termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per quelle di replica,
In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da ambo le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, condividendo sul punto le motivazioni di cui alle ordinanze istruttorie del 22.03.2022, dell'8.05.2022, del 18.5.2022 e del 2.11.2022, da intendersi qui integralmente richiamate. Superflua, inoltre, ai fini dell'odierno decidere l'integrazione di CTU richiesta dalla e finalizzata alla stima del valore della quota Parte_1
di successione del ricevuta per effetto della morte del di lui padre, verificatasi in data CP_1
3.8.2024, atteso che gli accertamenti già compiuti rendono superflue ulteriori integrazioni sui lasciti ereditari, i cui effetti concreti si apprezzeranno solo in seguito alla definizione delle operazioni di divisione fra gli eredi.
Nel merito, essendo già intervenuta sentenza di separazione parziale, occorre ora pronunciarsi sulle ulteriori domande.
1. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è opportuno premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo pagina 5 di 12 coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce quale unica causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza la relazione extraconiugale intrapresa dal nel 2020 con CP_1
e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite le risultanze della Controparte_2 relazione investigativa dell'agenzia da lei incaricata.
Il resistente, d'altro canto e sin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, senza negare di aver avviato una relazione adulterina nell'ultimo anno di matrimonio, ha evidenziato come il rapporto coniugale si fosse negli anni logorato e raffreddato al punto tale che i coniugi da oltre sette anni non avevano più scambi di affetto né rapporti sessuali,
e che ai suoi occhi la coniuge pareva interessata solo a mantenere lo stile di vita agiato che il marito le garantiva. Ha lamentato di non aver ricevuto alcuna manifestazione di vicinanza o affetto dalla moglie neanche quando si era trovato a fronteggiare la grave crisi finanziaria che aveva travolto le sue società. Ancora ha dedotto che la coniuge aveva mantenuto l'abitudine di condurre a Viareggio i figli nel periodo estivo, nell'abitazione dei propri genitori, lasciando il marito da solo per l'intera estate.
A fronte di tali puntuali deduzioni la si è limitata a dedurre che la circostanza “è Parte_1
contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia” (v. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI c.p.c.), salvo poi non documentare affatto gli asseriti “attestati di tenerezza”, mentre tardive e non significative sono le fotografie allegate alla memoria ex art 183 VI co. n. 3 c.p.c. che ritraggono scene di vita familiare del tutto comuni e senza espressione di coinvolgimento sentimentale. Infine, come già dedotto dal giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 22.3.22 non ha mai specificamente contestato l'assenza di rapporti sessuali col marito se non tardivamente
(memoria ec art. 183 VI co. n. 3 ) e in modo alquanto ambigua. Né ha dedotto che tale situazione fosse frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi. Si riporta sul punto l'ordinanza ora citata: “la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla CP_1 moglie di provare una terapia di recupero del rapporto;”.
Ritiene il collegio in accordo con il giudice istruttore che: “laddove il matrimonio felice non si voglia ridurre all'affetto per il genitore dei propri figli, alla partecipazione alla vita di
pagina 6 di 12 famiglia e agli interessi economici in comune, l'assenza di una vita di coppia soddisfacente tra persone tra i quaranta e i cinquant'anni, peraltro considerata come fatto al quale non dare neppure particolare importanza da smentire espressamente l'allegazione del coniuge,
è elemento che denota una crisi della coppia tale da escludere che il tradimento rappresenti ragione di addebito della separazione”. Del resto la Suprema Corte ha più volte ribadito l'importanza del profilo sessuale quale rilevante aspetto del dovere di assistenza morale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 6276 del 23/03/2005).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la relazione intrapresa dal nel 2020 sia CP_1 stata la causa dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza dovendosi piuttosto ritiene che il matrimonio si fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita, portato avanti solo nell'interesse dei figli. Di ciò è prova anche la circostanza pacifica che la ricorrente abbia continuato a trascorrere l'intera estate con i figli presso la casa dei propri genitori in
Viareggio anche quando i ragazzi avevano raggiunto un'età che avrebbe consentito loro di rimanere intere settimane senza la presenza della madre, la quale avrebbe potuto invece rimanere accanto al marito a Firenze almeno per qualche periodo, coltivando così il rapporto di coppia, tornando a trovare i figli con lui nel fine settimana.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
2. Quanto all'affido di essendo divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 Per_3
giudizio, deve osservarsi che, nel corso del processo, non sono emersi elementi che inducano a deflettere dal regime che costituisce la regola in caso di rottura dell'unione coniugale (L. 54/2006), non avendo ritenuto il Giudice - le cui motivazioni sono condivise dal collegio – che la documentazione prodotta dalla a fondamento della richiesta di Parte_1
affido esclusivo di promossa in corso di causa, fosse atta a comprovare una ridotta Per_2
capacità genitoriale del CP_1
Sicché confermato l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, come richiesto da entrambe le parti, si prende atto dell'attuale momento di crisi che sta attraversando nel rapporto con il Per_2
padre, come emerso in sede di ascolto della minore, la quale però è profondamente legata al padre, di cui sente la mancanza e dal quale vorrebbe sentirsi più ricercata, avendo la sensazione che lui non si interessi di lei. Tanto premesso, considerato che diventerà Per_2
maggiorenne la prossima estate, si ritiene di lasciare libertà alla ragazza di concordare con il padre occasioni di incontro per riprendere nel migliore dei modi un rapporto equilibrato e continuativo.
pagina 7 di 12 3. Passando ora alle questioni economiche, in merito al mantenimento ordinario di Per_3
e deve rilevarsi che la ha chiesto disporsi un contributo paterno pari ad € Per_2 Parte_1
3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), mentre il ha insistito per la minor CP_1 somma mensile di € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio).
Sul punto, ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, giova richiamare le risultanze della CTU depositata in PCT in data 4.5.2024, dalla quale risulta che , rinomato imprenditore, ha registrato nel periodo 2018- CP_1
2022 redditi assai variabili: il 2018, infatti, è stato sostanzialmente privo di redditi (indicati in € 80,00 mensili comprensivi del fringe benefit dell'auto aziendale); nel biennio 2019-
2020 risultano redditi medi mensili assai modesti, rispettivamente di € 886,00 ed €
1.388,00; il 2021 invece ha registrato un cospicuo reddito medio di € 6.532,00 mensili;
mentre nel 2022, il reddito medio è sceso ad € 2.319,00 mensili.
Egli detiene, inoltre, svariate partecipazioni societarie dal valore di: € 1.194.635,70 (quota di partecipazione del 34,5% della NGM ADV s.r.l.), € 339.483,56 (quota di partecipazione del 52% della , € 641.901,28 (quota di partecipazione del 38% della Nesi s.r.l.), CP_3
precisandosi tuttavia che non percepisce utili dalle società e Nesi s.r.l.- Alla data CP_3
del 31.12.2022 vantava inoltre di un patrimonio composta dal valore di: immobili a lui intestati (fabbricato ad uso civile abitazione (demolito) posto in Comune di Fucecchio, Loc.
Massarella, Via Ramoni di 142 mq e terreni agricoli pertinenziali di 14.548 mq;
immobile posto in Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via Ramoni di 165 mq con autorimessa di
33 mq e terreno agricolo pertinenziale di mq 3.122 e sovrastante piscina) per complessivi €
391.584,00; saldo attivo del dossier titoli presso Intesa San Paolo Private Banking per €
65.599,47; polizza assicurativa presso Intesa San Paolo Vita per € 134.834,68; CP_9 fondo pensione Allianz per € 41.011,62; due lingotti d'oro, da dieci grammi ciascuno, acquistati in data 24 febbraio 2021 per € 1.064,00; due autoveicoli per € 28.000,00; crediti societari per € 412.000,00 e saldi di c/c e carta prepagata per complessivi € 6.698,81-
Dal suo patrimonio va detratto un passivo di € 1.999.071,78 costituito da debito verso
Peony s.r.l. per acquisto quote per € 1.820.000,00; debito verso NGM ADV per CP_3 rimborso spese di € 16.787,65 e mutuo di € 163.184,13-
A ben vede dunque per far fronte agli oneri di mantenimento imposti in sede di CP_1
separazione ha eroso via via i propri risparmi, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi pagina 8 di 12 5 anni di convivenza matrimoniale, come in effetti dichiarato dallo stesso sin CP_1 dall'udienza presidenziale, in cui ha dato conto di lauti guadagni fino al 2014 con aumento dei risparmi fino ad € 450.000,00 che poi si sono quasi dimezzati nei successivi cinque anni fino a raggiungere €250.000,00. Dalla documentazione in atti risulta che si è ridotto dal
2021 l'investimento su polizza Allianz per circa € 4.000,00; si è ridotto il saldo attivo sul c/c intesa San Paolo private banking per circa € 11.000,00; dal dicembre 2020 al dicembre
22 si è dimezzato il già modesto saldo attivo del c/c aperto presso Inoltre è CP_10 pacifico che abbia promesso in vendita per € 328.000,00 l'immobile sito in Fucecchio CP_1 loc. Masarella con terreno circostante e sovrastante piscina (valutato dal CTU in €
291.488,00) già abitato dal promittente acquirente che versa mensilmente al l'importo CP_1 di € 1.000,00 (come da estratti di c/c allegati alla comparsa costitutiva e attestazione notarile allegata alla comparsa costitutiva in sede istruttoria (doc. 26), con cui sostanzialmente viene sostenuto il costo del mutuo. Il contratto preliminare prevede per la stipula del rogito il termine del 30.12.28 (il che agevola gli acquirenti amici della coppia a pagare il prezzo nel frattempo a mezzo rate mensili accreditate sul c/c Parte_2 CP_1
con la causale rent to buy) -
Quanto a , ragioniera ma non occupata dall'epoca del matrimonio, nel Parte_1
periodo di monitoraggio 2018 – 2022, formalmente risulta non aver avuto redditi diversi da quelli derivanti dagli assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge (€ 25.120,00 nel
2022 ed € 20.000,00 nel 2021).
Tuttavia il C.T.U. ha accertato che dalla movimentazione dei depositi titoli cointestati alla ricorrente, figlia unica, e ai suoi genitori risultano trasferiti per lo più tra febbraio e marzo
2021 su depositi cointestati solo ai suoi genitori, e poi in parte disinvestiti con accredito su c/c intestati ai suoi genitori, titoli per un controvalore di € 1.670.217,07- Inoltre ha accertato che nel periodo 1.1.18-30.6.20 (ultimi tempi di convivenza) la ha ricevuto Parte_1 dai propri genitori con regolarità bonifici per oltre € 3.500,00 mensili e beneficiato di flussi cedolari per circa € 410,00 mensili. Somme tutte spese per la vita in famiglia.
Il patrimonio della ricorrente, al 31.12.2022, a parte il valore dei titoli sopra indicati da ritenersi di pertinenza della ricorrente sebbene formalmente tutti trasferiti in titolarità ai genitori, era costituito dal valore di: casa in cui abita con i figli per € 355.582,00; saldi attivi di c/c e carte prepagate a lei intestate per complessivi € 3.662,23; depositi titoli a lei intestati per € 4.723,63; e quota del 50 % di depositi ancora cointestati ai genitori per complessivi € 13.647,70-
pagina 9 di 12 Infine il C.T.U. ha potuto verificare quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi negli ultimi anni di convivenza, che dal gennaio 2018 al giugno 2020 che in media siano stati spesi per la famiglia somme per circa € 10.400,00 mensili, di provenienza in sintesi per il 60 % dal e per il 40 % dalla CP_1 Parte_1
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'assenza allo stato di frequentazione paterna per rifiuto dei figli, si ritiene di confermare il contributo già previsto a carico del padre per €
700,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Inoltre, tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017.
Infine, quanto alla richiesta di assegno separativo avanzata dalla ricorrente per € 3.000,00 mensili, il Tribunale, sulla base della disamina sopra effettua, ritiene che non vi siano mai stati i presupposti posti a fondamento dell'ordinanza presidenziale emessa dal giudice delegato il 4.3.21 (che peraltro aveva riconosciuto la minor somma di € 2.000,00) atteso che non sussisteva e non sussiste una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento in favore della Parte_1
L'ordinanza presidenziale, infatti, era fondata sulla circostanza che la non avesse Parte_1
alcuna fonte di reddito, e solo a mezzo gli accertamenti peritali è emersa la contitolarità con i genitori dei consistenti investimenti sopra indicati, e il costante versamento da parte dei medesimi genitori dell'importo di € 3.000,00 mensili. Tali circostanze non erano mai state palesate dalla ricorrente, che conseguentemente nulla ha dedotto sul punto, come evidenziato pure dal C.T.U.-
Pertanto deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore di Parte_1
Sul punto la difesa del resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati alla a titolo di assegno separativo, in Parte_1
virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22-
La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio.
In punto di spese, la ricorrente soccombente sia in punto di addebito che in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite pagina 10 di 12 che si liquidano sulla base dei valori medi, tenuto conto della complessità media della causa di valore indeterminato, in complessivi € 15.846,04 di cui € 10.860,00 per compensi, €
1.629,00 per spese generali ed € 3.357,04.
Mentre le spese di c.t.u. devono porsi a carico definitivo delle parti in pari misura, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa,
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
conferma l'affido condiviso della figlia minore (n. il 28.7.2007) con domiciliazione Per_2
prevalente presso la madre e libertà di frequentazione paterna;
pone a carico di la somma mensile di € 1.400,00 quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli maggiorenne, e (pari ad € 700,00 ciascuno) da Per_3 Per_2
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di dicembre 2025, in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, come da Linee Guida CNF
2017;
respinge la domanda di assegno separativo avanzata da , con decorrenza Parte_1 dalla data dell'ordinanza presidenziale;
condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 15.846,04 Parte_1 CP_1
come sopra liquidate in tale misura;
pone definitivamente a carico delle parti in pari misura le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
pagina 11 di 12 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11521/2020 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti Gemma Giusti e Daniela Marcucci che la rappresentano e difendono come da mandato in atti-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Ginetta Daini Palesi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 12 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre un accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del sig. e conseguentemente il valore della quota di Per_1 successione del figlio;
- si insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su CP_1 aspetti importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate l'1.7.2024 in vista dell'udienza del 4.7.2024 ; -si insiste anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e 3 del 20.1.2022 e del 04.02.2022, con conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse. NEL MERITO:
1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, CP_1 richiesta giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale - che tutt'oggi intrattiene - e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la maggiore età il 12.12.2021) Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione di con il padre –genitore non collocatario secondo quanto disposto dal Per_2 Presidente con il decreto dell'8.3.2021 e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di Euro 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5. condannare, il sig. a provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative CP_1 ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_2 universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Protocollo del Per_3 Per_2
Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari;
per il resistente: rigettare la domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi di frequentazione paterna;
Per_2 disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli per € 700,00 mensili ciascuno, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % fra i genitori;
revocare l'assegno di mantenimento in favore di;
e condannarla alla restituzione degli importi già versati Parte_1 a titolo di assegno separativo;
con vittoria di spese e compensi, e spese di c.t.u a carico integrale della In via istruttoria si riporta alle richieste già in atti opponendosi alle nuove richieste Parte_1 istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2020 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 5.6.2000 a San Romano (PI) con , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli e rispettivamente il 12.12.2003 ed il 28.7.2007. Ha aggiunto Per_3 Per_2
che, dopo un lungo periodo di reciproco sostegno e piena condivisione del comune progetto di vita, il rapporto coniugale si era definitivamente deteriorato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito - a partire dal 2020 - con la sig.ra. , Controparte_2 ed appresa dalla moglie tramite le risultanze di un'agenzia investigativa privata cui la stessa pagina 2 di 12 si era rivolta perché insospettita dal distacco fisico ed emotivo del coniuge non solo nei suoi confronti, ma anche in relazione all'intero nucleo familiare. Ha precisato di vivere con i figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall'epoca del matrimonio, pur avendo lavorato come impiegata in banca dal
1995 al 2000, in quanto, per scelta condivisa col marito, si era dedicata alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento della prole;
la famiglia infatti poteva contare sulle ingenti disponibilità economiche del affermato imprenditore, il quale nel corso degli CP_1
anni aveva costituito cinque società di capitali detenendone quote di partecipazione - anche maggioritarie – nel cui patrimonio risultano proprietà immobiliari. Il coniuge, peraltro, oltre a percepire considerevoli proventi societari, era titolare di un patrimonio immobiliare personale (costituito da immobili per civile abitazione, immobili commerciali e terreni), e di un portafoglio titoli finalizzato alla creazione di un fondo fruttifero per garantire il futuro dei figli. A fronte di tale florida situazione economica, la famiglia aveva da sempre condotto uno stile di vita agiato, essendo i figli iscritti a scuole private e godendo di soggiorni vacanzieri in esclusive località montane (dal 2010 settimana bianca a Cortina) e marittime (dieci/quindici giorni in un villaggio in Sardegna, nei pressi di Villasimius e, per il resto del periodo estivo, a Viareggio nella casa di proprietà dei nonni materni). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa familiare (ubicata ad Empoli, via Tino da Camaino n. 12), la disciplina della frequentazione paterna secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 5.000,00 mensili complessivi (€ 2.500,00 per ciascun figlio) ed un assegno separativo in suo favore pari ad € 5.000,00 mensili. In via temporanea ed urgente, ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli non inferiore ad € 5.000,00 nonché
l'emanazione di un provvedimento di vincolo pupillare sui titoli, investimenti e depositi collegati al conto corrente cointestato col marito.
Con comparsa costitutiva , contestando gli addebiti mossi da controparte, ha CP_1 rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse in realtà ascrivibile alla totale assenza, ormai da sette anni, di rapporti intimi ed affettivi con la moglie, la quale era più interessata alle sostanze economiche del marito che al reale affetto coniugale;
di tal ché la relazione da ultimo intrattenuta con la nuova compagna era stata l'effetto e non la causa del deterioramento dell'unione coniugale. In conseguenza, su espressa richiesta della pagina 3 di 12 moglie, il 4.7.2020 si era allontanato dall'abitazione familiare, reperendo un'abitativa in locazione con canone mensile di € 450,00 comprese le utenze. Ha riferito che, a causa della crisi finanziaria, le sue società si trovavano dal 2016 in uno stato di grave indebitamento, tanto da aver aperto una procedura di licenziamento collettivo al fine di evitare il fallimento aziendale. Ha dichiarato di percepire, come unica fonte di reddito, emolumenti per €
2.000,00 mensili quale amministratore della di essere l'esclusivo titolare del CP_3
portafoglio titoli appoggiato al conto corrente cointestato con la moglie (in quanto le somme ivi investite provenivano da altro conto corrente di sua esclusiva proprietà ovvero dai suoi emolumenti professionali) e di aver, in seguito, trasferito detto portafoglio titoli su altro conto – a lui esclusivamente intestato – poiché la aveva effettuato una serie di Parte_1 prelievi di denaro contante ben superiori alle spese di mantenimento della famiglia (€
12.000,00 da luglio a settembre 2020, a fronte di una media mensile di € 1.500,00 prima della separazione). Ha, infine, allegato di essere titolare di tre immobili, di cui un fabbricato fatiscente (rudere) ed altre due unità (poste l'una a pertinenza dell'altra) sulle quali grava un mutuo ipotecario di complessivi € 194.000,00, per cui corrisponde mensilmente una rata di € 950,00. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie, l'affidamento condiviso della prole minorenne con collocamento prevalente della stessa presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione della frequentazione paterna, un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli per la somma complessiva di 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), la suddivisione delle paritaria delle spese straordinarie e la corresponsione di €
500,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie.
Con ordinanza presidenziale riservata all'udienza del 4.3.2021, il Presidente ha affidato e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_3 Per_2
la madre, alla quale, conseguentemente, ha assegnato la casa coniugale, ha fissato il calendario di frequentazione padre/figli, ha disposto che il padre versasse, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed ha infine riconosciuto un assegno separatile in favore della pari ad € 2.000,00 mensili. L'assetto è poi mutato in forza Parte_1 dell'ordinanza emanata dal G.I. in data 2.11.2022, con la quale è stato aumentato il contributo paterno al mantenimento di e nella somma mensile di € 700,00 Per_3 Per_2
per ciascun figlio, tenuto conto della mancata attuazione della frequentazione disciplinata in pagina 4 di 12 sede presidenziale e del conseguente maggior onere di mantenimento diretto ed accudimento della prole a carico della Parte_1
Previa pronuncia di separazione con sentenza non definitiva, e concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali con , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_4
, per
[...] Controparte_5 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
la ricorrente, , , per il resistente, interrogatorio CP_6 CP_7 CP_8 formale di quest'ultimo, indagini di Polizia Tributaria nonché di CTU contabile con il dott.
al fine di ricostruire la loro situazione reddituale e patrimoniale. Persona_4
Infine, previo ascolto della figlia minore dele parti, all'udienza del 15.10.2024, i procuratori hanno concluso come in epigrafe indicato ed il Giudice ha posto la causa in decisone con termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per quelle di replica,
In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da ambo le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, condividendo sul punto le motivazioni di cui alle ordinanze istruttorie del 22.03.2022, dell'8.05.2022, del 18.5.2022 e del 2.11.2022, da intendersi qui integralmente richiamate. Superflua, inoltre, ai fini dell'odierno decidere l'integrazione di CTU richiesta dalla e finalizzata alla stima del valore della quota Parte_1
di successione del ricevuta per effetto della morte del di lui padre, verificatasi in data CP_1
3.8.2024, atteso che gli accertamenti già compiuti rendono superflue ulteriori integrazioni sui lasciti ereditari, i cui effetti concreti si apprezzeranno solo in seguito alla definizione delle operazioni di divisione fra gli eredi.
Nel merito, essendo già intervenuta sentenza di separazione parziale, occorre ora pronunciarsi sulle ulteriori domande.
1. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è opportuno premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo pagina 5 di 12 coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce quale unica causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza la relazione extraconiugale intrapresa dal nel 2020 con CP_1
e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite le risultanze della Controparte_2 relazione investigativa dell'agenzia da lei incaricata.
Il resistente, d'altro canto e sin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, senza negare di aver avviato una relazione adulterina nell'ultimo anno di matrimonio, ha evidenziato come il rapporto coniugale si fosse negli anni logorato e raffreddato al punto tale che i coniugi da oltre sette anni non avevano più scambi di affetto né rapporti sessuali,
e che ai suoi occhi la coniuge pareva interessata solo a mantenere lo stile di vita agiato che il marito le garantiva. Ha lamentato di non aver ricevuto alcuna manifestazione di vicinanza o affetto dalla moglie neanche quando si era trovato a fronteggiare la grave crisi finanziaria che aveva travolto le sue società. Ancora ha dedotto che la coniuge aveva mantenuto l'abitudine di condurre a Viareggio i figli nel periodo estivo, nell'abitazione dei propri genitori, lasciando il marito da solo per l'intera estate.
A fronte di tali puntuali deduzioni la si è limitata a dedurre che la circostanza “è Parte_1
contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia” (v. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI c.p.c.), salvo poi non documentare affatto gli asseriti “attestati di tenerezza”, mentre tardive e non significative sono le fotografie allegate alla memoria ex art 183 VI co. n. 3 c.p.c. che ritraggono scene di vita familiare del tutto comuni e senza espressione di coinvolgimento sentimentale. Infine, come già dedotto dal giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 22.3.22 non ha mai specificamente contestato l'assenza di rapporti sessuali col marito se non tardivamente
(memoria ec art. 183 VI co. n. 3 ) e in modo alquanto ambigua. Né ha dedotto che tale situazione fosse frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi. Si riporta sul punto l'ordinanza ora citata: “la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla CP_1 moglie di provare una terapia di recupero del rapporto;”.
Ritiene il collegio in accordo con il giudice istruttore che: “laddove il matrimonio felice non si voglia ridurre all'affetto per il genitore dei propri figli, alla partecipazione alla vita di
pagina 6 di 12 famiglia e agli interessi economici in comune, l'assenza di una vita di coppia soddisfacente tra persone tra i quaranta e i cinquant'anni, peraltro considerata come fatto al quale non dare neppure particolare importanza da smentire espressamente l'allegazione del coniuge,
è elemento che denota una crisi della coppia tale da escludere che il tradimento rappresenti ragione di addebito della separazione”. Del resto la Suprema Corte ha più volte ribadito l'importanza del profilo sessuale quale rilevante aspetto del dovere di assistenza morale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 6276 del 23/03/2005).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la relazione intrapresa dal nel 2020 sia CP_1 stata la causa dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza dovendosi piuttosto ritiene che il matrimonio si fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita, portato avanti solo nell'interesse dei figli. Di ciò è prova anche la circostanza pacifica che la ricorrente abbia continuato a trascorrere l'intera estate con i figli presso la casa dei propri genitori in
Viareggio anche quando i ragazzi avevano raggiunto un'età che avrebbe consentito loro di rimanere intere settimane senza la presenza della madre, la quale avrebbe potuto invece rimanere accanto al marito a Firenze almeno per qualche periodo, coltivando così il rapporto di coppia, tornando a trovare i figli con lui nel fine settimana.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
2. Quanto all'affido di essendo divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 Per_3
giudizio, deve osservarsi che, nel corso del processo, non sono emersi elementi che inducano a deflettere dal regime che costituisce la regola in caso di rottura dell'unione coniugale (L. 54/2006), non avendo ritenuto il Giudice - le cui motivazioni sono condivise dal collegio – che la documentazione prodotta dalla a fondamento della richiesta di Parte_1
affido esclusivo di promossa in corso di causa, fosse atta a comprovare una ridotta Per_2
capacità genitoriale del CP_1
Sicché confermato l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, come richiesto da entrambe le parti, si prende atto dell'attuale momento di crisi che sta attraversando nel rapporto con il Per_2
padre, come emerso in sede di ascolto della minore, la quale però è profondamente legata al padre, di cui sente la mancanza e dal quale vorrebbe sentirsi più ricercata, avendo la sensazione che lui non si interessi di lei. Tanto premesso, considerato che diventerà Per_2
maggiorenne la prossima estate, si ritiene di lasciare libertà alla ragazza di concordare con il padre occasioni di incontro per riprendere nel migliore dei modi un rapporto equilibrato e continuativo.
pagina 7 di 12 3. Passando ora alle questioni economiche, in merito al mantenimento ordinario di Per_3
e deve rilevarsi che la ha chiesto disporsi un contributo paterno pari ad € Per_2 Parte_1
3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), mentre il ha insistito per la minor CP_1 somma mensile di € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio).
Sul punto, ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c.
Al riguardo, giova richiamare le risultanze della CTU depositata in PCT in data 4.5.2024, dalla quale risulta che , rinomato imprenditore, ha registrato nel periodo 2018- CP_1
2022 redditi assai variabili: il 2018, infatti, è stato sostanzialmente privo di redditi (indicati in € 80,00 mensili comprensivi del fringe benefit dell'auto aziendale); nel biennio 2019-
2020 risultano redditi medi mensili assai modesti, rispettivamente di € 886,00 ed €
1.388,00; il 2021 invece ha registrato un cospicuo reddito medio di € 6.532,00 mensili;
mentre nel 2022, il reddito medio è sceso ad € 2.319,00 mensili.
Egli detiene, inoltre, svariate partecipazioni societarie dal valore di: € 1.194.635,70 (quota di partecipazione del 34,5% della NGM ADV s.r.l.), € 339.483,56 (quota di partecipazione del 52% della , € 641.901,28 (quota di partecipazione del 38% della Nesi s.r.l.), CP_3
precisandosi tuttavia che non percepisce utili dalle società e Nesi s.r.l.- Alla data CP_3
del 31.12.2022 vantava inoltre di un patrimonio composta dal valore di: immobili a lui intestati (fabbricato ad uso civile abitazione (demolito) posto in Comune di Fucecchio, Loc.
Massarella, Via Ramoni di 142 mq e terreni agricoli pertinenziali di 14.548 mq;
immobile posto in Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via Ramoni di 165 mq con autorimessa di
33 mq e terreno agricolo pertinenziale di mq 3.122 e sovrastante piscina) per complessivi €
391.584,00; saldo attivo del dossier titoli presso Intesa San Paolo Private Banking per €
65.599,47; polizza assicurativa presso Intesa San Paolo Vita per € 134.834,68; CP_9 fondo pensione Allianz per € 41.011,62; due lingotti d'oro, da dieci grammi ciascuno, acquistati in data 24 febbraio 2021 per € 1.064,00; due autoveicoli per € 28.000,00; crediti societari per € 412.000,00 e saldi di c/c e carta prepagata per complessivi € 6.698,81-
Dal suo patrimonio va detratto un passivo di € 1.999.071,78 costituito da debito verso
Peony s.r.l. per acquisto quote per € 1.820.000,00; debito verso NGM ADV per CP_3 rimborso spese di € 16.787,65 e mutuo di € 163.184,13-
A ben vede dunque per far fronte agli oneri di mantenimento imposti in sede di CP_1
separazione ha eroso via via i propri risparmi, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi pagina 8 di 12 5 anni di convivenza matrimoniale, come in effetti dichiarato dallo stesso sin CP_1 dall'udienza presidenziale, in cui ha dato conto di lauti guadagni fino al 2014 con aumento dei risparmi fino ad € 450.000,00 che poi si sono quasi dimezzati nei successivi cinque anni fino a raggiungere €250.000,00. Dalla documentazione in atti risulta che si è ridotto dal
2021 l'investimento su polizza Allianz per circa € 4.000,00; si è ridotto il saldo attivo sul c/c intesa San Paolo private banking per circa € 11.000,00; dal dicembre 2020 al dicembre
22 si è dimezzato il già modesto saldo attivo del c/c aperto presso Inoltre è CP_10 pacifico che abbia promesso in vendita per € 328.000,00 l'immobile sito in Fucecchio CP_1 loc. Masarella con terreno circostante e sovrastante piscina (valutato dal CTU in €
291.488,00) già abitato dal promittente acquirente che versa mensilmente al l'importo CP_1 di € 1.000,00 (come da estratti di c/c allegati alla comparsa costitutiva e attestazione notarile allegata alla comparsa costitutiva in sede istruttoria (doc. 26), con cui sostanzialmente viene sostenuto il costo del mutuo. Il contratto preliminare prevede per la stipula del rogito il termine del 30.12.28 (il che agevola gli acquirenti amici della coppia a pagare il prezzo nel frattempo a mezzo rate mensili accreditate sul c/c Parte_2 CP_1
con la causale rent to buy) -
Quanto a , ragioniera ma non occupata dall'epoca del matrimonio, nel Parte_1
periodo di monitoraggio 2018 – 2022, formalmente risulta non aver avuto redditi diversi da quelli derivanti dagli assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge (€ 25.120,00 nel
2022 ed € 20.000,00 nel 2021).
Tuttavia il C.T.U. ha accertato che dalla movimentazione dei depositi titoli cointestati alla ricorrente, figlia unica, e ai suoi genitori risultano trasferiti per lo più tra febbraio e marzo
2021 su depositi cointestati solo ai suoi genitori, e poi in parte disinvestiti con accredito su c/c intestati ai suoi genitori, titoli per un controvalore di € 1.670.217,07- Inoltre ha accertato che nel periodo 1.1.18-30.6.20 (ultimi tempi di convivenza) la ha ricevuto Parte_1 dai propri genitori con regolarità bonifici per oltre € 3.500,00 mensili e beneficiato di flussi cedolari per circa € 410,00 mensili. Somme tutte spese per la vita in famiglia.
Il patrimonio della ricorrente, al 31.12.2022, a parte il valore dei titoli sopra indicati da ritenersi di pertinenza della ricorrente sebbene formalmente tutti trasferiti in titolarità ai genitori, era costituito dal valore di: casa in cui abita con i figli per € 355.582,00; saldi attivi di c/c e carte prepagate a lei intestate per complessivi € 3.662,23; depositi titoli a lei intestati per € 4.723,63; e quota del 50 % di depositi ancora cointestati ai genitori per complessivi € 13.647,70-
pagina 9 di 12 Infine il C.T.U. ha potuto verificare quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi negli ultimi anni di convivenza, che dal gennaio 2018 al giugno 2020 che in media siano stati spesi per la famiglia somme per circa € 10.400,00 mensili, di provenienza in sintesi per il 60 % dal e per il 40 % dalla CP_1 Parte_1
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'assenza allo stato di frequentazione paterna per rifiuto dei figli, si ritiene di confermare il contributo già previsto a carico del padre per €
700,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Inoltre, tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017.
Infine, quanto alla richiesta di assegno separativo avanzata dalla ricorrente per € 3.000,00 mensili, il Tribunale, sulla base della disamina sopra effettua, ritiene che non vi siano mai stati i presupposti posti a fondamento dell'ordinanza presidenziale emessa dal giudice delegato il 4.3.21 (che peraltro aveva riconosciuto la minor somma di € 2.000,00) atteso che non sussisteva e non sussiste una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento in favore della Parte_1
L'ordinanza presidenziale, infatti, era fondata sulla circostanza che la non avesse Parte_1
alcuna fonte di reddito, e solo a mezzo gli accertamenti peritali è emersa la contitolarità con i genitori dei consistenti investimenti sopra indicati, e il costante versamento da parte dei medesimi genitori dell'importo di € 3.000,00 mensili. Tali circostanze non erano mai state palesate dalla ricorrente, che conseguentemente nulla ha dedotto sul punto, come evidenziato pure dal C.T.U.-
Pertanto deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore di Parte_1
Sul punto la difesa del resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati alla a titolo di assegno separativo, in Parte_1
virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22-
La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio.
In punto di spese, la ricorrente soccombente sia in punto di addebito che in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite pagina 10 di 12 che si liquidano sulla base dei valori medi, tenuto conto della complessità media della causa di valore indeterminato, in complessivi € 15.846,04 di cui € 10.860,00 per compensi, €
1.629,00 per spese generali ed € 3.357,04.
Mentre le spese di c.t.u. devono porsi a carico definitivo delle parti in pari misura, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa,
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
conferma l'affido condiviso della figlia minore (n. il 28.7.2007) con domiciliazione Per_2
prevalente presso la madre e libertà di frequentazione paterna;
pone a carico di la somma mensile di € 1.400,00 quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli maggiorenne, e (pari ad € 700,00 ciascuno) da Per_3 Per_2
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di dicembre 2025, in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, come da Linee Guida CNF
2017;
respinge la domanda di assegno separativo avanzata da , con decorrenza Parte_1 dalla data dell'ordinanza presidenziale;
condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 15.846,04 Parte_1 CP_1
come sopra liquidate in tale misura;
pone definitivamente a carico delle parti in pari misura le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
pagina 11 di 12 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 12 di 12