Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 618 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.”, e vertente TRA
, C.F. parte nata a MM AR (VA) in [...] AR C.F._1
03.05.1975, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli
, C.F. , nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2
, C.F. , nato a MM AR (VA) in [...] Controparte_2 C.F._3 01.07.2003, rappresentata e difesa dall'avv. RAMONA RUGNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE -
E
, C.F. , nato a [...] in data [...]; Controparte_3 C.F._4
, C.F. , nata a [...], in data [...]; Controparte_4 C.F._5
- CONVENUTI CONTUMACI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 4.03.2016,
ha convenuto in giudizio e . AR Controparte_3 Controparte_4 La difesa dell'attrice ha dedotto che:
- L'istante ha chiesto la separazione dal marito , essendo la Controparte_3 convivenza divenuta intollerabile per profondi ed insanabili dissensi (Tribunale di Bologna proc. civ. n. 13642/2006).
- Il Presidente del Tribunale Civile di Bologna con ordinanza depositata in data 18.12.2006 autorizzava i coniugi e a Controparte_3 AR CP_ vivere separatamente;
affidava i figli minori e all'istante che poteva CP_2 permanere con i figli nella casa coniugale con diritto di visita del padre;
imponeva a di corrispondere all'istante il contributo di euro 800,00 di cui Controparte_3 euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, che lavorava solo saltuariamente in agricoltura, ed euro 600,00 per il mantenimento dei due figli in tenera età.
- in data 25.12.06 le parti, previo accordo telefonico, verso le 11:30 si incontravano in
Mirto Crosia avanti al Bar Sprint in Via Nazionale affinché il convenuto potesse avere con sé i figli a Natale per qualche ora e per versare all'istante per il mese di dicembre un acconto di euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori.
- alle ore 16:00, nel riconsegnare i figli minori all'istante, Controparte_3 versava a quest'ultima non l'acconto concordato di euro 400,00 ma un acconto di euro 200,00 pretendendo contestualmente però che l'istante firmasse una quietanza per euro 400,00.
- era accompagnato dalla convivente Controparte_3 Controparte_4 che era con lui in macchina.
- Al rifiuto dell'attrice di firmare una quietanza per una somma superiore a quella ricevuta il convenuto prima buttava in strada le giacche dei figli e poi minacciava l'istante, dicendo che “potevano morire di fame sia lei che i figli in quanto non avrebbe mandato più alcun soldo”. Nel frattempo, , scesa dall'autovettura, aggrediva l'istante Controparte_4 afferrandola per i capelli e cercando di trascinarla all'interno dell'autovettura.
scendeva a sua volta dall'autovettura e colpiva l'istante con Controparte_3 violenti pugni alle braccia e alla schiena.
- allarmati dalle grida accorrevano e , che riuscivano Controparte_5 Controparte_6 momentaneamente ad allontanare , il quale, riavvicinatosi Controparte_3 nuovamente, sferrava un ultimo violento pugno alla tempia sinistra dell'istante, la quale cadeva a terra svenuta.
- si allontanava nuovamente ma dopo qualche minuto ritornava Controparte_3 ancora con una grossa chiave di ferro a forma di “L” per aggredire anche il cognato nel frattempo intervenuto, che veniva minacciato e colpito alla mano Persona_1 riportando lesioni guaribili in tre giorni.
- l'istante veniva soccorsa e ricoverata presso l'ospedale di RO dove rimaneva in cura per due giorni, riportando lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in 7 giorni.
- , spalleggiato dai fratelli unitamente a Controparte_3 CP_4
, raggiungevano l'istante anche in ospedale ove era stata ricoverata e
[...] continuavano a minacciarla dicendole che le avrebbero fatto “dispetti” (cfr. danni) all'autovettura.
- successivamente non ha più fatto visita ai figli nemmeno Controparte_3 durante le vacanze e si è, altresì, reso gravemente inadempiente agli obblighi di mantenimento stabiliti dal Tribunale Civile di Bologna arrecando grave e durevole pregiudizio all'istante e ai suoi figli minori, cui ha fatto mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Per tutto questo è stato condannato prima con sentenza n. Controparte_3
27/2911 passata in giudicato dal Tribunale di RO alla pena di 2 mesi di reclusione ed € 150,00 di multa (nel proc. penale n. 473/07), poi con sentenza n. 1918/2015 dal Tribunale Penale di Castrovillari alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa (proc. penale n. 1089/2011 R.G.N.R.).
- In entrambi i procedimenti il convenuto è stato condannato al pagamento in favore dell'istante costituitasi parte civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile per cui pendono dinanzi al Tribunale Civile di Castrovillari i relativi procedimenti di liquidazione in sede civile dei danni riconosciuti all'istante in sede penale ex art. 538 e ss. c.p.p.
- L'istante è stata quindi costretta a chiedere al Tribunale di Castrovillari la modifica delle condizioni della separazione e l'affido esclusivo dei figli minori ai sensi degli artt. 709- 710 e ss. c.p.c. Il convenuto ha cambiato più volte residenza.
- Per i fatti avvenuti in data 25.12.2006 è stato aperto il procedimento penale n. 193/2007
e 194/2007 R.G.N.R. nell'ambito del quale la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RO in data 21.06.2010 ha emesso decreto di citazione a giudizio contestando ai convenuti il reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p.c. “perché in concorso aggredendola segnatamente – la afferrandola per i capelli e trascinandola verso CP_4 l'interno dell'autovettura – il tirandole pugni sulle braccia, sulla schiena ed CP alla tempia sinistra facendola cadere svenuta a terra – cagionavano a AR lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in giorni 7”. R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 3 di 14
Veniva contestato inoltre al solo il reato di cui all'art. 582 c.p. Controparte_3
“perché nella stessa circostanza, aggredendolo fisicamente e colpendolo alla mano destra, cagionava a lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3” Persona_1 ed il reato di cui all'art. 612 c.p. “perché minacciava un male ingiusto a Per_1
rivolgendogli la frase che te la faccio pagare cara”.
[...]
- Veniva infine contestato a il reato di cui all'art. 612 c.p.c Controparte_3
“perché minacciava di non inviare più soldi della mensilità concordata AR con la separazione legale”. Reati tutti commessi in Mirto Crosia in data 25.12.2006.
- Con sentenza penale n. 49/2011, divenuta definitiva, il Giudice di Pace di RO ha riconosciuto i convenuti responsabili dei reati loro ascritti e ha condannato CP
alla pena di € 850,00 e alla pena di € 650,00 di
[...] Controparte_4 multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Con la stessa sentenza penale di condanna irrevocabile i convenuti sono stati condannati ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p. al risarcimento dei danni in favore di e AR
, parti civili costituite, da liquidarsi dinanzi al giudice civile. Persona_1
- Nella sentenza n. 49/2011 il Giudice penale ha dato atto che le condotte delittuose dei convenuti per i fatti del 25.12.2006 risultano provate non solo dalla documentazione medica e dalla deposizione e ricostruzione chiara, attendibile, logica e circostanziata delle persone offese, ma anche dalla testimonianza resa da e Controparte_5 CP_6
, i quali hanno confermato in modo concorde i fatti così come esposti in querela.
[...] Par
e si legge nella sentenza penale “videro che Controparte_5 AR CP_4
convivente del tirava i capelli a , mentre il
[...] CP AR CP gli dava pugni”.
- La predetta sentenza penale di condanna definitiva ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che gli imputati lo abbiano commesso nel presente giudizio civile di quantificazione del danno ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
- In presenza di una sentenza definitiva di condanna e delle altre condizioni di efficacia previste, il giudice civile è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
Il giudizio di fatto del giudice penale rappresentato nel documento-sentenza circola nell'ordinamento e approda al giudizio di responsabilità civile consentito per il solo giudizio sul quantum risarcitorio. La formula dell'illiceità penale, vincolante rispetto al giudizio civile, ha significato assorbente, essendo l'illiceità civile e quindi la responsabilità civile che ne consegue un corollario dell'illiceità penale, nel senso ovvio che ogni fatto previsto come reato automaticamente costituisce illecito civile.
- Il Giudice penale con la citata sentenza non si è limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato ai soggetti condannati e sul nesso eziologico in astratto, ma ha accertato e statuito sull'esistenza in concreto dell'illecito, sul comportamento antidoveroso degli imputati, quindi, sulla responsabilità dolosa degli stessi e relativo nesso causale per cui in ordine a tali punti valgono i principi del giudicato.
Nella sentenza di condanna, nel caso di specie, è accertato e provato che i convenuti si sono resi dolosamente responsabili degli illeciti penali loro ascritti. L'intervento di e e di hanno Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 evitato che l'istante potesse quel giorno riportare conseguenze e danni maggiori.
- Le lesioni personali subite dall'attrice risultano chiaramente dal referto medico e dalla scheda di dimissione a seguito del ricovero presso l'Ospedale di RO, nonché da n. 2 certificati medici del dott. che ha avuto successivamente in cura Persona_2
l'attrice fino all'effettiva guarigione avvenuta il 22.01.2007. R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 4 di 14
- La sentenza penale di condanna n. 49/2011 ha pronunciato condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'istante, da liquidarsi in sede civile.
- I comportamenti posti in essere dai convenuti ai danni dell'istante il 25.12.2006 alla presenza dei figli in tenera età, quindi l'illecito, la responsabilità dolosa, il nesso causale ed il conseguente danno subito dall'istante, oltre che dalla sentenza definitiva di condanna, risultano anche dalla documentazione che si allega.
- Tali documenti, unitamente alla sentenza penale, confermano e dimostrano che i convenuti hanno consapevolmente commesso un grave fatto illecito ai danni dell'attrice e alla presenza dei figli minori, con liquidazione rimessa al giudice civile.
- La somma di € 400,00 che quel giorno doveva consegnare Controparte_3 all'istante, peraltro, serviva proprio per il mantenimento dei figli minori per cui è deprecabile il tentativo del convenuto di farsi firmare con violenza una quietanza di pagamento per € 400,00 pur avendone versati soltanto € 200,00, insufficienti ad assicurare ai minori i necessari mezzi di sussistenza nel dicembre 2006, esprime chiaramente la personalità e la gravità del comportamento del convenuto.
- Per i fatti del 25.12.2006 i convenuti hanno quindi arrecato danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sia all'istante che ai suoi figli minori che hanno assistito al violento e selvaggio pestaggio della mamma ad opera del padre e della convivente in un giorno che doveva essere di festa e di gioia soprattutto per i figli minori e in così tenera età, cui il convenuto in quei giorni di festa ha fatto mancare anche i necessari mezzi di sussistenza, giacché i € 200,00 versati erano del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze dei figli minori nel mese di dicembre 2006 e nelle feste natalizie.
- L'istante ha quindi diritto ad ottenere per sé e per i figli minori ex artt. 2059 e 2043 c.p.c. e art. 185 c.p. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e soprattutto i danni non patrimoniali (danno biologico, morale, all'integrità fisica e morale, al decoro e alla dignità e quanti altri spettanti) subiti a causa dell'illecito penale e civile commesso ai suoi danni ed ai danni dei figli minori, per averla i convenuti consapevolmente aggredita in modo violento ed in presenza dei figli minori – la afferrandola per i capelli e CP_4 trascinandola verso l'interno dell'autovettura – il tirandole pugni sulle braccia, CP sulla schiena e alla tempia sinistra facendola cadere svenuta a terra, cagionando all'istante lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in giorni 7, AR cagionando ai figli minori grave trauma psichico e disturbi della personalità tuttora persistenti in giorno che doveva essere di festa soprattutto per i figli così in tenera età, facendo mancare agli stessi tra l'altro i necessari mezzi di sussistenza nel mese di dicembre 2006 versando solo € 200,00 del tutto insufficienti al sostentamento dei figli e pretendendo pure con violenza dall'istante la firma di una quietanza di € 400,00 per il sostentamento dei figli.
- Ai fini della quantificazione del danno soprattutto morale, si rileva che CP
si è anche reso responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p. pure in
[...] ospedale ove la stessa era ricoverata.
- L'istante ha quindi subito una violenta aggressione, botte, pugni violenti e anche minacce cui è seguita anche la difficoltà di reperire i mezzi necessari per assicurare il sostentamento dei propri figli, chiedendo aiuto ai genitori, a conoscenti e al Comune di
Crosia, sempre a cagione della condotta illecita del marito.
- si è quindi sottratto anche nel mese di dicembre 2006 agli Controparte_3 obblighi di mantenimento dei figli ponendo il nucleo familiare in gravissime difficoltà e disagio nelle feste natalizie.
- Fermo il richiamo al citato art. 651 c.p.c., la responsabilità civile deriva dal combinato disposto degli artt. 185 c. 2 c.p. ed art. 2043 e 2059 c.c.
- I danni materiali consistono anzitutto in giorni 7 di ITT pari ad € 490,00 (70x7 e giorni 20 di ITP pari ad € 700,00 (€ 35,00x20 gg) per un totale di € 1.190,00 a questi si R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 5 di 14
aggiungono almeno € 600 che il non ha versato nel mese di dicembre 2006 per CP il suo mantenimento e per il mantenimento dei figli minori avendo versato solo € 200. Trattandosi di debito di valore, sugli importi devono essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
- Quanto al danno non patrimoniale i gravi fatti di cui trattasi avvenuti il 25.12.2006 in luogo pubblico, hanno avuto vasta eco nella piccola comunità di Mirto, con grave nocumento anche della reputazione ed alla stima che l'istante gode nella piccola comunità locale.
- I fatti gravi sono avvenuti in presenza dei figli minori in tenera età affidati alla madre che hanno quindi subito un forte trauma psicologico ed affettivo nel vedere la madre così selvaggiamente picchiata dal padre e dalla sua convivente, trauma che tuttora conservano, dimostrando insicurezza e disturbi della personalità. Spesso i minori ancora si svegliano di notte e di soprassalto rivivendo nei sogni quei terribili momenti. Di qui il grave pregiudizio morale subito dall'istante e dai figli minori. L'ammontare di tale danno si indica presuntivamente in € 50.000,00 di cui € 30.000,00 in favore dei figli minori ed € 20.000,00 in favore dell'attrice o nella maggiore o minore somma che il giudice vorrà liquidare in via equitativa.
- La liquidazione del danno non patrimoniale inteso come danno morale, soggettivo, biologico, esistenziale, all'integrità fisica e morale, al decoro e alla dignità e quant'altro spettante subito dalla madre e dai figli in tenera età deve essere compiuta con criteri equitativi ex art. 1226 c.c. non essendo i danni per il grave disagio e le sofferenze patite dall'istante e dai figli nel periodo in questione (dicembre 2006) precisamente traducibile in termini pecuniari né tantomeno facilmente dimostrabili nel quantum.
- La sua quantificazione, pertanto, non può che essere rimessa alla discrezionalità del giudice adito, tenuto conto della specificità del fatto illecito, della gravità del fatto, delle effettive sofferenze patite dall'istante e dai figli minori, tra l'altro, in stato di bisogno, delle ripercussioni dei fatti illeciti sulla vita degli stessi ed i costi e le sofferenze che l'istante ha dovuto patire e superare, quindi tenuto conto delle conseguenze morali latu sensu dell'illecito.
- I danni morali subiti dall'istante e dai suoi figli in tenera età nelle festività natalizie del
2006 vanno liquidati tenuto conto del grave comportamento posto in essere dai convenuti e dello scopo da questi perseguito, delle conseguenze negative che ci sono state, dei fatti gravi avvenuti in luogo pubblico e alla presenza dei minori, del comportamento del padre che con violenza pretendeva quietanza per € 400,00 a fronte dei € 200,00 effettivamente corrisposti, insufficienti ad assicurare i necessari mezzi di sussistenza. Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: AR
a) In accoglimento della domanda, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante e dai figli minori in conseguenza dei fatti avvenuti nel dicembre 2006 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a corrispondere all'istante, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale CP_ sui figli minori e : per i danni patrimoniali la somma di € 1.790,00 oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore;
per i danni non patrimoniali la somma di € 50.000,00 o la maggiore o minore somma da determinarsi in modo discrezionale ed in via equitativa dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., in seguito all'ammissione delle prove come da ordinanza del 9.04.2018, la parte attrice all'udienza del 30.03.2021 ha rinunciato all'escussione R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 6 di 14
dei propri testi e, conseguentemente, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria con rinvio della causa all'udienza del 5.10.2022 per la precisazione delle conclusioni. All'esito dei rinvii disposti, all'ultima udienza dell'8.10.2024 la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Declaratoria di contumacia delle parti convenute. Va prima di tutto dichiarata la contumacia delle parti convenute, le quali, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
3. I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile nel caso in esame.
Prima di procedere ad analizzare gli evocati profili relativi al rito e al merito, pare opportuno formulare alcune precisazioni in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, alla luce della sentenza depositata in atti. 3.1.Orbene, l'art. 651 c.p.p., comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
3.2. Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso. L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015). Nella specie risulta in via documentale che l'odierna attrice si sia costituita parte civile nel giudizio penale. Nei suoi confronti, pertanto, si estende il vincolo del giudicato. Sul punto, infatti, va condiviso il principio secondo il quale “nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale” (v., tra le tante, Cass. civ. Sent. n. 12115 del 2016). 3.3. Inoltre - si deve aggiungere al fine di completare il quadro di riferimento - che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. 4318 del 2019). All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato che avanza la richiesta risarcitoria fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato [cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n. 8477 del 2020, la quale precisa che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 7 di 14
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi di ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno)”]. L'accertamento del fatto storico da cui si fa derivare il reato e la conseguente responsabilità penale, quindi, non implicano, automaticamente, una responsabilità civile a carico dell'autore del reato, la quale deve essere provata, anche attraverso elementi presuntivi, nei suoi elementi costitutivi, ossia l'esistenza del danno e il nesso causale (Cass. Civ. 18668 del 2022). 3.4. Sotto il profilo squisitamente probatorio, infine, possono essere utilizzate come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. Civ. n.
6478 del 2005; Cass. Civ. n. 15112 del 2013; Cass. Civ. n. 1665 del 2016).
3.5. Peraltro, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, la sentenza conserva la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico, ma quale fatto storico risultate da un documento. Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. civ. n.11682 del 2003 nonché Cass. civ. n.9384 del 2011).
3.6.Tali approdi consentono, quindi, di meglio delimitare il thema decidendum in relazione alla efficacia nel presente giudizio della sentenza penale del Giudice di Pace di RO, relativa all'accertamento della responsabilità dolosa degli odierni convenuti.
4. Nel merito.
4.1. E' opportuno premettere che, alla luce del petitum e della causa petendi espressamente evocate nonché delle conclusioni rassegnate, la parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno con esclusivo riferimento a quelli accertati nella sentenza n. 49 del 2011 del g.d.p. di RO.
Invero, con sentenza n. 49/2011 del 5.05.2011, emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 193/2007 R.G.N.R., n. 169/2010 R.G. GDP dinanzi al Giudice di Pace di RO, gli odierni convenuti sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p.c. e nello specifico per essersi resi responsabili in data 25.12.2006 “ : A) del reato p. e p. Controparte_3 dall'art. 582 c.p., perché aggredendo fisicamente colpendola alla mano dx, cagionava a Per_1
lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in gg.
3. B) del reato p. e p. dall'art. 612
[...]
c.p., perché, minacciava un male ingiusto a rivolgendogli la seguente frase: “che Persona_1 te la faccio pagare”. C) del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. perché minacciava a D'GO DA di non inviare più i soldi della mensilità concordati dalla separazione legale;
e Controparte_4
D) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 c.p. perché, nelle medesime Controparte_3 contestualità degli accadimenti di cui sopra descritti, in concorso tra loro, aggredendola fisicamente e segnatamente: la afferrandola per i capelli e trascinandola verso l'interno CP_4 dell'autovettura; il Forciniti tirandole pugni sulle braccia e sulla schiena, nonché un altro violento pugno all'altezza della tempia sinistra facendola così rovinare svenuta a terra. Cagionavano a
lesioni personali giudicate guaribili dai sanitari in gg 7”. AR Nella pronuncia è stata, poi, accolta l'istanza risarcitoria avanzata dalla parte civile
, da liquidarsi in sede civile. AR R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 8 di 14
In ordine al verificarsi del fatto storico a fondamento del reato e alla concreta dinamica che ha condotto all'evento, in particolare, viene chiarito dal Giudice in sede penale che, nel mese di dicembre 2006, la D si incontrava con l'ex marito in un bar di Mirto Crosia per ricevere Pt_1 l'assegno mensile concernente l'importo per il mantenimento dei figli. Il invitava l'odierna CP attrice a sottoscrivere una quietanza liberatoria per un importo diverso da quello effettivamente corrisposto e dovuto. In seguito al rifiuto della , la ha iniziato ad offenderla e a AR CP_4 tirarle i capelli, mentre il le ha tirato pugni fino a farla svenire. CP
Per come accertato in sede penale, alla luce non solo delle dichiarazioni della persona offesa ma anche dei testi e , risulta in maniera univoca il concorso dei Controparte_5 Controparte_6 convenuti nella causazione dell'evento lesivo.
Quanto alle lesioni subite dalla vittima del reato, per quanto di interesse, le prova orale e la documentazione medica in atti hanno consentito di accertare che, per effetto della condotta dei convenuti, la abbia sofferto di stato d'ansia, di un trauma facciale con piccolo ematoma AR allo zigomo sinistro, con prognosi di giorni 7 di malattia.
Le lesioni sono, dunque, state giudicate compatibili con le risultanze della istruttoria espletata nel giudizio penale e, quindi, causalmente riconducibili alla condotta dei convenuti.
La sentenza risulta fondata su istruttoria approfondita e anche su una attendibile produzione documentale;
la decisione risulta altresì caratterizzata da un rigoroso iter logico-motivazionale, essendo evidenziati, segnatamente, i profili di colpevolezza in capo ai due imputati. L'iter motivazionale non appare – ovviamente - scalfito neppure all'interno del presente giudizio, attesa la contumacia delle parti convenute, dal momento che sia sotto il profilo causale, sia sotto il profilo soggettivo (essendo stato riconosciuto il dolo) non vi è dubbio che le condotte degli odierni convenuti abbiano cagionato il danno subito dalla . AR
4.2. Sussistono, quindi, tutti gli elementi costitutivi idonei a fondare la responsabilità civile ex art. 2043 c.c., la quale – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della prospettiva pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.).
Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza.
Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito.
Tracciate in maniera sintetica le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che il danno subito dalla sia ingiusto, essendo stato leso un proprio diritto personale alla AR integrità fisica.
Alla luce, poi, della sentenza e della istruttoria compiuta nel giudizio penale, tale danno è stato cagionato dalla condotta degli odierni convenuti.
Non si dubita del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, in ordine alla eziologia del danno, né dell'elemento soggettivo dei convenuti. Come pacificamente si evince dalle motivazioni sopra riportate – che il Tribunale anche in tale sede condivide – gli odierni convenuti hanno concausato con le proprie condotte il danno subito dalla odierna attrice, il quale, peraltro, risulta provato dalla documentazione medica in atti.
4.3. La domanda risarcitoria avanzata – nei limiti di seguito precisati - da AR
è, allora, fondata e merita accoglimento, in quanto adeguatamente riscontrata in sede istruttoria;
il danno conseguenza di natura personale è causalmente riconducibile alla condotta dei convenuti per R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 9 di 14
come chiarito, ritenendosi sussistente il nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e il fatto illecito posto in essere dai convenuti, essendo anche tale aspetto oggetto di specifico accertamento in sede penale.
4.4. La condanna dei convenuti deve poi essere solidale ex art. 2055 c.c..
Infatti, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c. II e III c.c. può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (v. Cass. Civ. n. 5421 del 2000).
Il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (cfr. Cass
Civ. n. 15687 del 2001; Cass. Civ. n. 5546 del 1994; Cass. Civ. n. 2692 del 1991).
Nel caso di specie – in assenza della costituzione delle parti convenute - alcuna domanda di regresso è stata proposta. Peraltro, nessun elemento è emerso che consenta di superare la presunzione di cui all'art. 2055 c. 3 c.c.
5. Conseguenze risarcitorie e liquidazione del danno.
5.1. Al fine di precisare il c.d. danno conseguenza concretamente risarcibile, non vi è dubbio che l'illecito posto in essere dai convenuti abbia determinato una lesione dell'integrità fisica, che si è tradotta in postumi meramente temporanei, ed una sofferenza soggettiva direttamente connessa alle condotte dei convenuti. Tanto si evince agevolmente dai certificati medici in atti, ivi compresi quelli privati (v. Cass. Civ. n. 27574 del 2017), che consentono di precisare l'esatta dimensione dei postumi sofferti.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano provati i danni di natura non patrimoniale (del tutto erronea la qualificazione contenuta all'interno dell'atto introduttivo da parte del difensore della parte attrice) lamentati dall'attrice, nella misura di seguito evidenziata.
Infatti, la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Ad esso deve, poi, affiancarsi la componente di sofferenza soggettiva sottesa alla lesione subita.
Ciò posto, si ritengono applicabili al caso di specie, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati sulla base delle tabelle milanesi. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza (cfr. Cass. Civ. n.12408 del 2011). Afferma la Cassazione, infatti, che “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 10 di 14
quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”. Non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" [così, tra le altre, Cass. Civ. n.
2788 del 2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. Civ. n. 901 del 2018].
Tale valutazione dovrà, in ogni caso, condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. Civ. n. 901 del 2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di
Cass. Civ. n. 2788 del 2019).
Come sostenuto dalla Suprema Corte sopra citata, le c.d. tabelle di Milano, con riguardo al danno da invalidità permanente, "determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno...da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale".
E, invero, le suddette tabelle, nell'edizione 2018, nell'edizione 2021 e anche nell'edizione
2024 (quest'ultima applicabile nel caso di specie), mirano a dettare criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico) derivante dalla lesione alla integrità psico-fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione espresso con le sentenze del 2008 c.d. di San Martino) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione". E gli stessi principi vengono seguiti dalle Tabelle milanesi 2018 (così come in quelle del 2021 e 2024) con riguardo al "danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", come si desume dai seguenti passaggi contenuti nei relativi “Criteri orientativi”: “A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio propone anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporanei, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", con un valore pro die oggi di 115,00 euro, personalizzabile in presenza di comprovate peculiarità con un aumento massimo sino al 50%. La liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari de quibus è una liquidazione forfettaria,
o meglio standardizzata, come si evince ancora dalla lettura dei criteri orientativi delle tabelle milanesi edizione 2018 (e anche nelle tabelle milanesi edizione 2021 ed edizione 2024), in cui si osserva che sono previste: “una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”; una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali.....; sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva....”. Non a caso, anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, come già visto, nella tabella 2018 (e ora anche in quella 2024) è stato previsto un possibile aumento
"personalizzato" massimo del 50%, in presenza di comprovate peculiarità, dell'importo giornaliero R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 11 di 14
onnicomprensivo oggi di € 115,00 (a sua volta compensativo dei pregiudizi medi, anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, che normalmente conseguono alla inabilità assoluta del 100%).
In sostanza, le tabelle esprimono, in modo unitario e in una misura media, sia i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale sia quelli per danni da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
5.2. Pertanto, in assenza di postumi permanenti, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati (Tabelle Tribunale di Milano 2024) ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (25.12.2006), determina l'equivalente pecuniario dei postumi temporanei in complessivi € 1.425,00 (Invalidità temporanea assoluta 7 giorni € 850,00; Invalidità temporanea parziale al 25% 20 giorni € 575,00).
Si tratta di importo già rivalutato alla attualità e già comprensivo della componente inerente alla sofferenza soggettiva patita nella sua misura standard, per effetto della lesione.
Tale ultima componente risarcitoria, pur autonoma rispetto al danno biologico – non essendo suscettibile di accertamento medico-legale e sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore – deve essere riconosciuta nel caso di specie, anche per il pacifico operare del criterio presuntivo nella prova di siffatta componente dannosa, alla luce della lesione patita, della delicatezza dell'area ove si sono concretizzati i postumi, nonché del disagio sofferto. Per tali ragioni si è proceduto a determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (biologico e morale) e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Peraltro, va verificato se tale danno debba essere ulteriormente personalizzato.
Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (v. Cass. Civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale
è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie.
In presenza, quindi, di un danno personale costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014).
Tuttavia, nel caso di specie, si giustifica un aumento del 40% della somma sopra delineata, dal momento che la lesione subita ha importato conseguenze peculiari, sia sotto il profilo della componente dinamico relazionale, sia sotto il profilo di quella della sofferenza soggettiva. Invero, le peculiari modalità dell'aggressione, le condotte dolose dei convenuti, il contesto pubblico in cui è stato consumato il reato, alla presenza anche dei propri figli, hanno ingenerato una sofferenza interiore maggiore di quella comune e anche delle conseguenze dinamico relazionali più acute, se solo si prende in considerazione la sfera dell'individuo nel contesto relazionale dopo aver subito una aggressione pubblica. R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 12 di 14
Pertanto, si giustifica un aumento del 40% sulla somma suindicata per un totale – già comprensivo sia della componente dinamico relazionale sia della sofferenza soggettiva connessa – pari a € 1.995,00. Si tratta, ovviamente, di valore monetario già rivalutato alla attualità per effetto della applicazione delle più recenti Tabelle.
5.3. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, infatti, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, oppure in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. (non già ex 4 comma, trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore, v. Cass.Civ. n. 28409 del 2018 nonché Cass. Civ. n.19063 del 2023) dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (25.12.06) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
5.4. Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, sia la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 2745 del 1997). Del resto, “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (v. Cass. civ. n. 12234 del 1998; Cass. civ. n. 5144 del 2012).
6. Infondatezza delle ulteriori domande. 6.1. L' ulteriore domanda di parte attrice, concernente il mancato versamento della somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento da parte del è infondata e non può essere accolta. CP
Invero, il mancato versamento delle somme previste nel titolo giudiziale importa la facoltà per il creditore di procedere all'esecuzione coattiva e determina, altresì, il decorrere degli interessi in ordine alle obbligazioni originariamente pecuniarie. In maniera più precisa, le clausole della separazione in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell'art. 158 c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
186 del 18 febbraio 1988 e ratione temporis applicabile), natura di titolo giudiziale, anche ai fini R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 13 di 14
dell'iscrizione d'ipoteca a norma dell'art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all'adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode (v.
Cass. civ. n. 9393 del 1994).
Né viene esplicitato, sotto altro profilo, quale sia il danno conseguenza derivante dall'inadempimento di uno dei due condebitori solidali tenuti al mantenimento dei minori. 6.2. La domanda risarcitoria avanzata dalla attrice, nella qualità di genitore esercente la CP_ responsabilità genitoriale sui figli minori e , è infondata e deve essere rigettata. CP_2
Si rammenta, infatti, che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (v. Cass. civ. n. 691 del 2012 nonché Cass. Civ. n. 13328 del 2015, ove si precisa che “la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi”).
Nel caso di specie, sotto il profilo assertivo, vi è un mero riferimento generico al trauma psicologico subito dai minori, senza altra specificazione.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, alcuna prova orale è stata espletata nel corso del giudizio né vi è alcun documento che consenta di verificare anche solo sommariamente un pregiudizio conseguente all'illecito concretamente subito dai minori.
7. Il regime delle spese. L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di e . Controparte_3 Controparte_4
B. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per AR l'effetto, CONDANNA i convenuti e , in Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di € AR
1.995,00, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (25.12.2006) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
C. RIGETTA le ulteriori domande;
D. COMPENSA integralmente le spese di lite. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 31 marzo 2025.
R.G. n. 618 del 2016 - Pag. 14 di 14
Il Giudice dott. Alessandro Caronia