Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Decreto presidenziale 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 10690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10690 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2024, proposto da
SI IZ, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DA TR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del 20/3/24 della Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata on line sul sito https://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum con nome file “7470 - ODG Ordinario 20 03 2024”, con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva generale dei vincitori in relazione al bando di concorso del 19/12/22 pubblicato in GU n. 28 del 11-4-2023 - Suppl. Ordinario n. 1, per il concorso pubblico per la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso la Corte d'Appello di Napoli, nella parte in cui è stato espunto in capo al ricorrente “il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie” nella selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di:
1) quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di NAPOLI,
2) dodici posti presso l'Ufficio del giudice di pace di NAPOLI NORD in AVERSA,
3) sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di TA (circondario di Santa Maria Capua Vetere),
con conseguente collocazione nella graduatoria delle 3 sedi di cui sopra, in posizione non utile all'ammissione al tirocinio;
e nella parte in cui l'avv. SI IZ non è stato inserito nella riserva di posti prevista ex lege in favore delle categorie protette, in quanto equiparato orfano di guerra;
del bando di concorso del 19/12/22 pubblicato in GU n. 28 del 11-4-2023 - suppl. ordinario n. 1, per il concorso pubblico per la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso la Corte d'Appello di Napoli, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per la parte ricorrente;
di tutti gli atti presupposti – compresi i verbali delle operazioni di valutazione delle domande dei candidati - collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, qualora lesivi degli interessi della parte ricorrente e per la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l'effetto, al relativo annullamento e/o modifica della graduatoria definitiva di cui alla citata delibera del 20/3/24 della Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata on line sul sito https://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum e ad essere collocata in graduatoria in posizione utile e/o inserita nella riserva di posti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera del 20/3/2024 dell’Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva generale dei vincitori in relazione al bando di concorso per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso la Corte d'Appello di Napoli, nella parte in cui è stato espunto in capo al ricorrente il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del bando -“esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie”- e nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella riserva di posti prevista ex lege in favore delle categorie protette, in quanto equiparato orfano di guerra.
Il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura dichiarando i seguenti titoli preferenziali, valutabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett a) del bando:
l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie in qualità di:
- arbitro nominato del Presidente del Tribunale de L’Aquila ex art. 810 c.p.c. con incarico dal 12/11/19 al 28/07/2020; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Roma con incarico dal 27/7/17 al 12/2/18; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Catania con incarico dal 1/4/21 al 6/10/2021; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Salerno con incarico dal 12/11/19 al 27/07/2020; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Roma con incarico dal 28/10/16 al 7/09/2017; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Napoli con incarico dal 23/07/19 al 5/05/2020; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Bologna con incarico dal 27/7/17 al 29/11/2019; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Frosinone con incarico dal 11/02/19 al 8/09/2021; arbitro nominato del Presidente del Tribunale di Cosenza con incarico dal 14/05/21 al 5/05/2023.
In virtù di tali titoli preferenziali, per un periodo di giorni 6032, gli era stato assegnato il punteggio di 3650 per le funzioni giudiziarie precedentemente svolte.
Il ricorrente aveva dichiarato altresì di appartenere alla c.d. categorie protette in quanto orfano di guerra, allegando alla domanda l’attestazione dell’Opera Nazionale degli Invalidi di Guerra del 21/4/78 e l’attestazione della Prefettura di Roma del marzo del 2001, chiedendo di essere incluso nella riserva di posti prevista dall’ordinamento a favore di tale categoria.
Nelle graduatorie provvisorie per l’Ufficio del giudice di pace di Napoli, di Napoli Nord e di Caserta il ricorrente era stato, pertanto, collocato in posizione utile per accedere al tirocinio (rispettivamente al secondo, terzo e primo posto).
Con la delibera impugnata il CSM aveva espunto il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del bando, ovvero l’ “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie…”, in quanto il titolo di arbitro non era riconducibile a tale categoria, con la conseguenza che il ricorrente era risultato collocato, nella graduatoria della sede in oggetto, in posizione non utile all'ammissione al tirocinio.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando - violazione e falsa applicazione dell’art. 810 c.p.c. - eccesso di potere sotto vari profili - violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 Cost.).
Come arbitro il ricorrente aveva esercitato indubbiamente la funzione giudiziaria – richiesta dal bando –in molteplici occasioni, sempre su nomina dell’Autorità giudiziaria; inoltre, al lodo arbitrale era riconosciuta pacificamente natura giurisdizionale.
2. violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla riserva di posti in favore delle categorie protette, ai sensi dell’art. 8 e 12 comma ultimo l. 2 aprile 1968 n. 482 e normativa afferente - eccesso di potere sotto vari profili - violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 Cost.).
La riserva di posti prevista dall'art. 12 della legge 482/1968 per i partecipanti ai concorsi pubblici doveva essere applicata anche ai concorsi per soli titoli quale quello in esame.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il CSM eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero e l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica ad almeno un controinteressato facente parte delle graduatorie per l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta, oltre all’errata individuazione del controinteressato sulla graduatoria di Napoli; le Amministrazioni resistenti hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è stato notificato unicamente alla dott.ssa DA TR, collocata al primo posto nella graduatoria finale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, mentre non è stato notificato ad alcuno degli altri soggetti collocati nelle tre graduatorie.
Di conseguenza, in primo luogo, risulta inammissibile l’impugnazione delle graduatorie per la copertura di dodici posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa e di sei posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta (circoscrizione Santa Maria Capua Vetere); in secondo luogo, se si considera che, sulla graduatoria di Napoli, la controinteressata alla quale è stato notificato il ricorso è collocata al primo posto in graduatoria, mentre il ricorrente sarebbe stato, con il punteggio inizialmente assegnato, al secondo posto, risulta evidente che il gravame non è stato notificato ad alcun effettivo controinteressato posizionato nella graduatoria per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, posto che il ricorrente, anche ottenendo il punteggio reclamato, sarebbe ricollocato al secondo posto, dopo la dott.ssa TR, che quindi non subirebbe alcun pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.
In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il CSM avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini del possesso del titolo concernente l’ “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie”, l’esercizio delle funzioni arbitrali.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, che riproduce l’art. 4, comma 3, lett. e), del d.lgs. 116/2017, costituisce titolo preferenziale nella procedura per la nomina a giudice onorario “l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda”; al comma 2, primo capoverso, della stessa disposizione si precisa che “il titolo di preferenza deve indicare con esattezza la data di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione”.
Il tenore testuale dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando indica quindi con chiarezza che il titolo preferenziale in esso previsto è costituito dalle funzioni giudiziarie e che queste ultime devono essere state svolte da un soggetto appartenente, sia pure in via temporanea e in virtù di un incarico onorario, all’ordine giudiziario, precisando la necessità della presa di possesso delle funzioni.
In base all’art. 4 del R.D. 12/1941: “L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie”.
Di conseguenza, gli incarichi arbitrali non possono essere equiparati all’esercizio delle funzioni giudiziarie, dal momento che lo svolgimento di tali incarichi non prevede l’inserimento nell’ordine giudiziario né presuppone una presa di possesso delle funzioni, dizione quest’ultima che implica lo stabile incardinamento nell’organizzazione giudiziaria e non l’assunzione volta per volta della potestas iudicandi sulla singola controversia devoluta agli arbitri.
Correttamente, pertanto, il CSM ha ritenuto non riconoscibile il possesso del titolo richiesto.
Né può ritenersi illegittimo il bando, così come interpretato, dal momento che la disposizione controversa è riproduttiva, come visto, del disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 116/2017.
Infondato è anche il secondo motivo di censura, afferente il mancato riconoscimento della riserva riconosciuta agli orfani di guerra e ai soggetti agli stessi equiparati.
La quota di riserva per tali categorie di soggetti è attualmente prevista dall’art. 18 della l. n. 68/1999, secondo il quale “In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti”.
La disposizione citata fa obbligo al datore di lavoro, pubblico o privato, di assumere alle proprie dipendenze le categorie indicate all'art. 18, in un numero variabile in rapporto al numero dei lavoratori già occupati; l’applicazione di tale disciplina presuppone, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, mentre nella fattispecie viene in rilievo un incarico di tipo onorario, non equiparabile ad un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato.
Di conseguenza, anche sotto tale profilo la negazione del punteggio risulta legittima.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità e novità delle questioni controverse giustifica, comunque, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO