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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2528/2024 R.G. promossa con atto di citazione in notificato il 17 maggio 2024
da
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Marcello Zampieri, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
quale impresa territorialmente designata al Fondo Controparte_1
Garanzie Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Meoni, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'avv. Federico Pampaloni, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
per l'attrice: “Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo rubato tg. CK 385 RK di proprietà del sig. nella Parte_2
1 causazione del sinistro de quo, condannare , marchio Controparte_1 CP_2
quale impresa designata per territorio per i sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada a pagare a i seguenti Parte_1
importi:
-danno mezzo tg. FX 715 DE 22.169, 93
-fermo tecnico gg. 15 2.250, 00
Totale Euro 24.419, 93
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria come da atto di citazione”;
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice per tutti i motivi su esposti e che qui si intendono richiamati con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dall'attrice, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 24.419,93, oltre interessi e rivalutazione.
2 A fondamento della propria domanda la società ha dedotto Parte_1
che in data 13 marzo 2023 il trattore stradale targato FX715DE, mentre si trovava fermo in sosta in via Istria in Padova, veniva violentemente urtato dall'autoveicolo Fiat Doblò targato CK385RK e che, all'esito dell'urto, il trattore stradale aveva subito ingenti danni, quantificati in € 22.169,93.
La società attorea ha dedotto, altresì, di condurre in leasing il detto trattore stradale e di essere stata autorizzata dalla proprietaria Finanziaria
Serenissima s.p.a. ad agire in giudizio per suo conto;
ha dedotto, inoltre, che la dinamica del sinistro emerge inequivocabilmente dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale di Padova;
ha dedotto, infine, che il veicolo Fiat
Doblò, nell'occasione, condotto da , era stato oggetto di furto CP_3
denunciato dal proprietario ancora il 8 marzo 2023, cosicché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 lett. D del Codice delle Assicurazioni, il risarcimento dei danni è a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
1.2 Nel costituirsi in giudizio quale impresa Controparte_1
territorialmente designata al Fondo Garanzia Vittime della Strada, ha chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea.
La convenuta ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione attiva di giacché proprietaria dell'autocarro è Finanziaria Controparte_4
Serenissima s.p.a., nonché l'improcedibilità della domanda, giacché la causa non è stata instaurata anche nei confronti del responsabile del danno.
Nel merito la convenuta ha dedotto che è onere dell'attrice provare l'an
debeatur; inoltre ha contestato il quantum sia in relazione ai danni al mezzo,
sia in relazione al cosiddetto fermo tecnico che non può essere presunto, ma va provato, sia in relazione alla pretesa attorea di ottenere la rivalutazione monetaria unitamente agli interessi di legge.
3 1.3 Con provvedimento del 12 luglio 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di;
la causa è stata istruita CP_3
documentalmente ed è stata rimessa in decisione all'udienza dell'8 aprile
2025 all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1 Vanno subito esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della convenuta e va sin da ora osservato che appaiono entrambe infondate.
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, giacché sin dall'introduzione del giudizio ha versato in atti una Parte_1
specifica autorizzazione con cui la proprietaria Finanziaria Serenissima s.p.a.
ha, appunto, autorizzato l'odierna attrice ad agire in suo nome e per suo conto al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro accaduto il 13 marzo 2023 (doc. 1 attoreo).
Infondata è anche l'eccezione di improcedibilità della domanda, giacché,
all'esito del provvedimento con cui è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del responsabile dei danni, anche
[...]
risulta essere stato convenuto nel presente giudizio. CP_3
2.2 Passando ad esaminare il merito della vicenda, la documentazione versata in atti dall'attrice (docc. 2 e 3) appare sufficiente per ricostruire la dinamica dell'incidente.
In particolare, dalla relazione di servizio redatta dagli Agenti della Polizia di
Stato (cit. doc. 3) ed acquisita nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia
Locale di Padova (cit. doc. 2), emerge che verso le ore 1.50 del 13 marzo
2023 la Polizia di Stato si metteva all'inseguimento del furgone bianco Fiat
Doblò, targato CK385RK, in quanto segnalato dalla Sala Operativa come mezzo rubato utilizzato per compiere diversi furti nella serata del 12 marzo commerciale “Crema Sport” di via Po in Padova, alla vista della Polizia, si dava alla fuga verso centro città imboccando via Istria;
emerge, altresì, che nel percorrere via Istria, il conducente, nel tentativo di svoltare verso via Traù,
perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro il trattore stradale
DAF targato FX715DE che si trovava parcheggiato sul ciglio della strada.
Il carattere qualificato della testimonianza oculare rende assolutamente attendibile la ricostruzione dell'incidente ed indubbia la responsabilità del sinistro in capo esclusivamente ad , cosicché, essendo stato CP_3
l'incidente cagionato con un mezzo rubato, dei danni risponde la compagnia di assicurazione convenuta quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada.
2.3 Per ciò che concerne i danni (la cui consistenza emerge dalla documentazione fotografica di cui al documento n. 8 attoreo), si ritiene di poter accogliere la domanda attorea in relazione ai costi di riparazione così come quantificati nel documento n. 5 attoreo, pari ad € 22.169,93.
Nessun danno può, invece, essere riconosciuto in relazione al cosiddetto fermo tecnico, giacché parte attrice non ha assolto al proprio onere di dimostrare di avere patito siffatta voce di danno.
Al fine di consentire una liquidazione integrale del danno, vale la pena richiamare ed applicare i principi da tempo enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712) secondo cui il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito ai sensi dell'art. 1219 c.c.)
impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i
5 frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può
liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
Ebbene, proprio in relazione all'aspetto da ultimo menzionato, ritiene questo
Giudice che, nel caso di specie, il menzionato lucro cessante finanziario possa essere risarcito mediante riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c. sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno. I
medesimi interessi, sempre calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I,
c.c., vanno applicati anche dalla data della presente decisione al saldo,
ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di crediti risarcitori, quale è il caso in esame, trovano applicazione gli interessi ex art. 1284, comma I, c.c. (cfr. per tutte Cass.
7.11.2018 n. 28409).
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, consistita nella ripetizione di quanto già
esposto negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 2528/2024 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto,
condanna in solido e quale impresa CP_3 Controparte_1
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare
6 a la somma di € 22.169,93, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data della presente decisione al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro (13 marzo 2023) e poi anno per anno rivalutata sino alla data della presente decisione;
2) condanna in solido e quale impresa CP_3 Controparte_1
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 Parte_1
per compenso ed in € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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2023 e che il detto Fiat Doblò, originariamente parcheggiato davanti all'attività
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