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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25 del Ruolo Generale dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1 - in persona del legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Petrucciani ed elett.te domiciliata presso lo studio del prof. avv. Alfonso Tagliamonte in Angri alla via Semetelle,
20.
OPPONENTE
CP_1 - in persona del legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Bonaparte ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in via F. Perri, 11 Bovalino (RC)
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2540/2021e n. 8023/2021 rg emesso in data 1.11.21 dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, giudice dott. Giuseppe Barbato, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di €. 8.176,04, oltre interessi legali, spese e CP_1
competenze, in virtù di fornitura di beni e servizi realizzata nel corso dell'anno 2017, di cui alle fatture depositate.
Concludeva quindi: “1) Revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2540/2021 e n. 8023/2021 R.G. emesso il 1/11/2021 dal Tribunale di Salerno, II° Sezione Civile, Giudice Dott. Giuseppe Barbato;
2) Dichiarare non dovute dalla parte attrice le somme a questa richieste dalla parte convenuta opposta ed il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine, dichiarare comunque eccessiva la somma il cui pagamento è stato ingiunto all'odierna parte attrice con conseguente determinazione della somma effettivamente dovuta dalla parte attrice in favore della convenuta opposta;
4) Condannare in ogni caso la parte convenuta opposta al pagamento
-
delle spese legali tutte del presente giudizio, maggiorate di rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge".
Con propria comparsa si costituiva la società CP_1 - in persona del suo legale rapp.te p.t. la quale, riportandosi alla propria documentazione versata in atti, concludeva: "1) in via و
principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché è infondata in fatto e in diritto;
2) in difetto e in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, od a quella che -eventualmente- sarà determinata nel corso del giudizio, a qualsiasi titolo dovuta;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore".
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni, per essere poi trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, all'udienza del 14.03.25.
L'opposizione è fondata.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento, a seguito del quale viene emesso il d.i. n. 8023/2021, opposto nel presente giudizio, pone al centro delle ragioni della ricorrente/opposta la circostanza del mancato adempimento del pagamento, da parte della Parte_1 delle fatture indicate in elenco nello stesso ricorso, che sarebbero state emesse a seguito di forniture di beni e servizi.
Premesso che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti, si richiama l'attenzione sull'art. 2697 cc che dispone che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Ancora, si ribadisce che, secondo giurisprudenza costante, qualora il creditore agisce giudizialmente per ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma non corrisposta, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca e ciò in ossequio alle tradizionali regole che presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale.
Si applicano quindi i principi generali della prova.
In relazione alle fatture indicate dall'opposta, sulle quali si fonda la richiesta creditoria, occorre precisare che la fattura, in generale, nel giudizio di opposizione, non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. Tuttavia, quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, la fattura, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
L'opponente, nel caso in esame, asserisce che non vi è alcun contratto stipulato tra le parti che non sia stato già onorato da essa in favore dell'opposta. Eccepisce, infatti, l'estinzione del preteso diritto, giacchè già proposto in un precedente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo Rg
8821/19; decreto ingiuntivo emesso dal GI dott. Ansalone) conclusosi con un accordo transattivo.
Pertanto, la pretesa dell'opposta sarebbe illegittima, a dire dell'opponente, poiché essa (opposta) avrebbe azionato il medesimo diritto di credito, oggetto dell'accordo transattivo, raggiunto attraverso uno scambio epistolare intercorso tra i difensori delle parti. Disconosce il contenuto delle fatture, oggetto del decreto ingiuntivo, contestando l'asserito trasporto delle autovetture, che la società CP_1 sosterrebbe di avere espletato per conto della Parte_1 giacchè essa ( [...]
,
Pt 1) asserisce di stipulare il contratto di trasporto delle autovetture direttamente con la società venditrice delle stesse autovetture, trasportate fino alla propria sede (sede dell' Parte_1 ).
Di contro, l'opposta afferma che l'accordo transattivo richiamato dall'opponente e che avrebbe fatto estinguere il procedimento n. 8821/2019 non è stato mai onerato da parte della società Parte_1
nonostante i vari solleciti e che quindi nessuna rata è stata mai pagata da parte opponente. Aggiunge Parte_1che il trasporto dei veicoli è stato commissionato dal rappresentante legale della società
[...] alla società che effettua trasporti di veicoli e che le fatture poste a base del CP_1
monitorio, discendono da rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
Passando all'esame della documentazione prodotta, si osserva che essa risulta insufficiente a provare il credito. Infatti, non è stato prodotto alcun accordo stipulato tra le parti e seppure si evince, dalla missiva depositata agli atti, che esse siano state legate da rapporti precedenti, ciò non influisce sull'attuale pretesa creditoria avanzata dalla società CP_1 Inoltre, le fatture poste a base del credito vantato, vengono solo indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo con numero, data e importo, ma non risultano prodotte agli atti ( è riportata solo l'indicazione delle fatture, in elenco, con la scritta" certificazione del consulente con copia relativa pagina registro vendite ove risultano annotate le suddette fatture"). L'atto di diffida e messa in mora del 29.01.19, nel contesto in esame
- ove è evidente una carenza di produzione documentale - costituisce un documento insufficiente ai fini del riconoscimento del credito, il quale appare non provato. Pertanto, seppure l'opposizione risulta essere generica e priva di dettagli specifici, limitandosi a contestare la pretesa creditoria e basando le proprie ragioni sull'assenza di un rapporto contrattale e quindi negando di aver incaricato CP_1 al trasporto delle autovetture, si ritiene che la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio ad essa incombente, e cioè producendo il contratto e le fatture che indicavano chiaramente le forniture, le quantità e i relativi importi. Manca quindi la prova che il trasporto delle autovetture sia stato effettuato dall'opposta.
Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene non fondata la pretesa creditoria che pertanto va rigettata, mentre va accolta l'opposizione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione - in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 2540/21 emesso il 1.11.21 dal
Tribunale di Salerno- GI dott. Giuseppe Barbato - ;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 10.06.25
il gop dott.ssa Paola Corabi