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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3907/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Delle Rose, elettivamente do- miciliata come in atti;
- APPELLANTE -
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluigi Orza, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 45/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 3/01/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conve- Controparte_1
niva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni CP_2
subite in conseguenza del sinistro occorso in data 23/12/2007 alle ore
19.20 circa, in Pagani (SA). L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva a piedi la Via
Malet del Comune di Pagani veniva investito e scaraventato al suolo dall'autovettura Mercedes Classe CX, in uscita in retromarcia da una traversa.
In conseguenza del sinistro, l'attore subiva lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso il P.O. dell'Ospedale di Nocera
Inferiore.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo la com- pagnia assicurativa, in persona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava la domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur, ed inoltre contestava il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal patite al suo ginocchio destro spiegando CP_1
altresì domanda riconvenzionale.
, benché ritualmente citato in giudizio, rimaneva Controparte_2
CE.
2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condanna- va i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore di parte at- trice quantificati in euro 6.607,85 oltre alle spese di CTU e rigettava la domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
, proponeva gravame avverso tale sentenza. L'appellante, nei
[...]
termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, sosteneva l'erronea valutazione della prova testimoniale e la nullità della CTU espletata, avendo il consulente depositato la sua relazione peritale senza la preventiva trasmissione della bozza ai procuratori co- stituiti per le parti in lite. Sosteneva altresì un'errata liquidazione degli interessi.
Nel giudizio di appello si costituiva solo , il quale Controparte_1
preliminarmente chiedeva dichiararsi improcedibile l'appello stante la sua assoluta genericità mentre nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
, sebbene regolarmente evocato in giudizio, deci- Controparte_2
deva di non costituirsi e rimanere CE.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il Giudice assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato. La decisione del primo giudice non è condivisibi- le e la sentenza deve essere riformata.
3 Gli elementi acquisiti agli atti nel corso dell'istruttoria espletata in pri- mo grado portano ad affermare che manca la prova che il sinistro, co- me descritto nell'atto di citazione, si sia effettivamente verificato se- condo le modalità ivi specificate. Non emergono, poi, elementi per po- ter pervenire a una qualsivoglia attendibile ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
Il teste, escusso all'udienza del 22/09/2015 in qualità Testimone_1
di testimone oculare del sinistro, dichiarava che, nelle medesime circo- stanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, si trovava a piedi in compagnia di un amico, quando assistiva all'investimento di un pe- done ad opera di un veicolo Mercedes di colore grigio, guidato da una donna, il quale usciva a retromarcia da una traversa privata. Il teste ha precisato altresì di ricordare che l'attore lamentasse dolori al ginocchio destro e di averlo accompagnato al pronto soccorso vicino. Il teste ha altresì precisato che dopo l'occorso sinistro non intervenivano autorità
e non veniva chiamato il 118.
La dichiarazione testimoniale non ha fornito una specifica e particola- reggiata descrizione del sinistro. Il teste si è limitato ad una descrizione generica del sinistro senza precisare da quale distanza assistiva al sini- stro per cui è causa, il tipo di strada luogo dell'evento (ovvero se la stessa fosse ad unico o doppio senso di marcia). Inoltre, nulla riferisce in merito alle modalità di trasporto dell'attore al pronto soccorso vici- no in assenza di veicolo (il teste riferisce: “mi trovavo a piedi in piazza in compagnia di un amico” e poi dichiara: “dopo l'accaduto accom- pagnavo il malcapitato presso il pronto soccorso vicino”).
In effetti, anche alla luce delle presunte lesioni patite dall'odierno ap- pellato (trauma ginocchio destro) nulla riferisce il teste in ordine al
4 punto in cui il danneggiato avrebbe battuto il ginocchio per procurarsi un simile trauma.
Va, quindi, osservato che dal complesso delle risultanze processuali emerge un quadro di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro indicato dalla parte attrice, ora ap- pellato. Tale assoluta incertezza comporta la impossibilità di affermare alcunché di sufficientemente preciso in ordine alla dinamica del sini- stro. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va riformata e tutte le domande proposte dalla parte attrice, ora appellata, vanno rigettate.
Manca, infatti, una idonea prova dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione propo- sti.
In ordine alle spese del primo grado di giudizio, poi, la sentenza impu- gnata (che ha posto tali spese a carico dei convenuti) va riformata.
Tali spese vanno regolamentate secondo il principio della soccomben- za. L'attore, ora appellato, va condannato, quindi, al Controparte_1
pagamento, in favore del convenuto costituito delle CP_3
spese processuali del primo grado, nella misura, ritenuta congrua, spe- cificata in dispositivo.
Anche le spese relative all'espletamento di CTU nel primo grado Pt_3
no, poi, poste a carico della parte attrice nella misura specificata in di- spositivo.
Nei rapporti con il convenuto CE, poi, nulla va disposto per le spese del primo grado, atteso che il convenuto non Controparte_2
5 si è costituito e non risulta soccombente nei confronti dell'attore
[...]
. Parte_4
In ordine alle spese del secondo grado, quindi, va ugualmente applica- to il principio della soccombenza. L'appellato va, Controparte_1
pertanto, condannato al pagamento di tali spese in favore dell'appellan- te nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispo- CP_3
sitivo. Per quel che concerne la posizione dell'appellato CE
, peraltro, nulla va disposto per le spese del secon- Controparte_2
do grado, atteso che questo appellato non si è costituito e non risulta soccombente nei confronti di alcuno.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto rigetta tutte le domande proposte in primo grado nell'interesse di;
Controparte_1
c) in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
al pagamento in favore della in persona del CP_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado di giudizio, e liquida tali spese in € 200,00 per esborsi, ed €
1.500,00, per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile con attribuzione al procuratore antistatario;
d) in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
al pagamento delle spese relative all'espletamento di CTU in primo grado liquidate in € 600,00, comprese in tale somma le
6 somme eventualmente ricevute a titolo di anticipo, quale compenso per l'incarico espletato, oltre I.V.A. e Contributo
Cassa Previdenza nella misura di legge, se dovute;
e) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
delle spese del secondo grado di giudizio, e liquida tali spese in
€ 380,00 per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15
% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al procuratore antistatario;
f) nulla per le spese di giudizio del primo e del secondo grado in relazione alla posizione del convenuto, ora appellato, CE
; Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3907/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Delle Rose, elettivamente do- miciliata come in atti;
- APPELLANTE -
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluigi Orza, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 45/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 3/01/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conve- Controparte_1
niva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni CP_2
subite in conseguenza del sinistro occorso in data 23/12/2007 alle ore
19.20 circa, in Pagani (SA). L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva a piedi la Via
Malet del Comune di Pagani veniva investito e scaraventato al suolo dall'autovettura Mercedes Classe CX, in uscita in retromarcia da una traversa.
In conseguenza del sinistro, l'attore subiva lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso il P.O. dell'Ospedale di Nocera
Inferiore.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo la com- pagnia assicurativa, in persona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava la domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur, ed inoltre contestava il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal patite al suo ginocchio destro spiegando CP_1
altresì domanda riconvenzionale.
, benché ritualmente citato in giudizio, rimaneva Controparte_2
CE.
2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condanna- va i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore di parte at- trice quantificati in euro 6.607,85 oltre alle spese di CTU e rigettava la domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
, proponeva gravame avverso tale sentenza. L'appellante, nei
[...]
termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, sosteneva l'erronea valutazione della prova testimoniale e la nullità della CTU espletata, avendo il consulente depositato la sua relazione peritale senza la preventiva trasmissione della bozza ai procuratori co- stituiti per le parti in lite. Sosteneva altresì un'errata liquidazione degli interessi.
Nel giudizio di appello si costituiva solo , il quale Controparte_1
preliminarmente chiedeva dichiararsi improcedibile l'appello stante la sua assoluta genericità mentre nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
, sebbene regolarmente evocato in giudizio, deci- Controparte_2
deva di non costituirsi e rimanere CE.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il Giudice assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato. La decisione del primo giudice non è condivisibi- le e la sentenza deve essere riformata.
3 Gli elementi acquisiti agli atti nel corso dell'istruttoria espletata in pri- mo grado portano ad affermare che manca la prova che il sinistro, co- me descritto nell'atto di citazione, si sia effettivamente verificato se- condo le modalità ivi specificate. Non emergono, poi, elementi per po- ter pervenire a una qualsivoglia attendibile ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
Il teste, escusso all'udienza del 22/09/2015 in qualità Testimone_1
di testimone oculare del sinistro, dichiarava che, nelle medesime circo- stanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, si trovava a piedi in compagnia di un amico, quando assistiva all'investimento di un pe- done ad opera di un veicolo Mercedes di colore grigio, guidato da una donna, il quale usciva a retromarcia da una traversa privata. Il teste ha precisato altresì di ricordare che l'attore lamentasse dolori al ginocchio destro e di averlo accompagnato al pronto soccorso vicino. Il teste ha altresì precisato che dopo l'occorso sinistro non intervenivano autorità
e non veniva chiamato il 118.
La dichiarazione testimoniale non ha fornito una specifica e particola- reggiata descrizione del sinistro. Il teste si è limitato ad una descrizione generica del sinistro senza precisare da quale distanza assistiva al sini- stro per cui è causa, il tipo di strada luogo dell'evento (ovvero se la stessa fosse ad unico o doppio senso di marcia). Inoltre, nulla riferisce in merito alle modalità di trasporto dell'attore al pronto soccorso vici- no in assenza di veicolo (il teste riferisce: “mi trovavo a piedi in piazza in compagnia di un amico” e poi dichiara: “dopo l'accaduto accom- pagnavo il malcapitato presso il pronto soccorso vicino”).
In effetti, anche alla luce delle presunte lesioni patite dall'odierno ap- pellato (trauma ginocchio destro) nulla riferisce il teste in ordine al
4 punto in cui il danneggiato avrebbe battuto il ginocchio per procurarsi un simile trauma.
Va, quindi, osservato che dal complesso delle risultanze processuali emerge un quadro di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro indicato dalla parte attrice, ora ap- pellato. Tale assoluta incertezza comporta la impossibilità di affermare alcunché di sufficientemente preciso in ordine alla dinamica del sini- stro. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va riformata e tutte le domande proposte dalla parte attrice, ora appellata, vanno rigettate.
Manca, infatti, una idonea prova dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione propo- sti.
In ordine alle spese del primo grado di giudizio, poi, la sentenza impu- gnata (che ha posto tali spese a carico dei convenuti) va riformata.
Tali spese vanno regolamentate secondo il principio della soccomben- za. L'attore, ora appellato, va condannato, quindi, al Controparte_1
pagamento, in favore del convenuto costituito delle CP_3
spese processuali del primo grado, nella misura, ritenuta congrua, spe- cificata in dispositivo.
Anche le spese relative all'espletamento di CTU nel primo grado Pt_3
no, poi, poste a carico della parte attrice nella misura specificata in di- spositivo.
Nei rapporti con il convenuto CE, poi, nulla va disposto per le spese del primo grado, atteso che il convenuto non Controparte_2
5 si è costituito e non risulta soccombente nei confronti dell'attore
[...]
. Parte_4
In ordine alle spese del secondo grado, quindi, va ugualmente applica- to il principio della soccombenza. L'appellato va, Controparte_1
pertanto, condannato al pagamento di tali spese in favore dell'appellan- te nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispo- CP_3
sitivo. Per quel che concerne la posizione dell'appellato CE
, peraltro, nulla va disposto per le spese del secon- Controparte_2
do grado, atteso che questo appellato non si è costituito e non risulta soccombente nei confronti di alcuno.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto rigetta tutte le domande proposte in primo grado nell'interesse di;
Controparte_1
c) in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
al pagamento in favore della in persona del CP_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado di giudizio, e liquida tali spese in € 200,00 per esborsi, ed €
1.500,00, per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile con attribuzione al procuratore antistatario;
d) in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
al pagamento delle spese relative all'espletamento di CTU in primo grado liquidate in € 600,00, comprese in tale somma le
6 somme eventualmente ricevute a titolo di anticipo, quale compenso per l'incarico espletato, oltre I.V.A. e Contributo
Cassa Previdenza nella misura di legge, se dovute;
e) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
delle spese del secondo grado di giudizio, e liquida tali spese in
€ 380,00 per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15
% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al procuratore antistatario;
f) nulla per le spese di giudizio del primo e del secondo grado in relazione alla posizione del convenuto, ora appellato, CE
; Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
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