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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 640/2024 R.G. vertente fra
nato il [...] in [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Laieta ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via IV Novembre n° 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 1.03.2024 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di lavorare , dal 1° novembre 2002, come
[...]
“operaio”, con qualifica di “conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali” ; CCNL Metalmeccanici Industria (v. doc. n. 2), con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Lear Corporation Italia SRL (Società con Socio Unico), p.i.
(già “Lear Seating Italia Sud SPA”), con sede in Grugliasco (TO), al Corso P.IVA_2
Canonico Allamano n. 32, presso la filiale/dipendenza di San Nicola di Melfi (PZ), dell'indotto “Stellantis”, che si occupa della produzione di sedili per auto;
esponeva altresì che Il giorno 7 marzo 2015, per raggiungere lo stabilimento di San Nicola di Melfi (PZ), partendo da Pescopagano (PZ), ed iniziare la giornata lavorativa, insieme ad un suo collega, incorreva in un incidente automobilistico, procurandosi (in itinere) svariati danni fisici;
nello specifico, si evidenzia che l'automobile (presa in quanto, quel giorno, gli autobus non viaggiavano per presenza di neve, nel tratto “Granito”, nella parte alta di Pescopagano) guidata dal collega del ricorrente (che viaggiava, sulla stessa, sul sedile posteriore) era sbandata, a causa del manto stradale bagnato / viscido, precipitando lungo una scarpata.
L'autovettura si fermava, alla fine, sulla fiancata. L'incidente provocava, al sig. , Parte_1
una lesione da contraccolpo al rachide cervicale e un grave trauma, alla spalla destra, costituito da una lesione di tipo contusivo contro le strutture dell'auto, aggravata dall'azione compressiva e di forte e dolorosa trazione esercitata dalla cintura di sicurezza normalmente inserita. Il caso, n. 511627796, veniva gestito dall' che riconosceva la natura CP_1
infortunistica dell'evento, effettuava le consuete visite di controllo durante il periodo di temporanea inabilità e procedeva, una volta conseguita la guarigione con postumi, alla valutazione del danno biologico permanente in data 27.05.2015. In quella sede, l' CP_1
diagnosticava: a) il trauma distorsivo del rachide cervicale con una conseguente "modesta limitazione funzionale su base antalgica", cui attribuiva la percentuale del 2% con riferimento al codice 199; b) la contusione di spalla destra in soggetto con patologia degenerativa della spalla destra e minima limitazione funzionale, cui attribuiva il 2% con riferimento al codice
224. Nel complesso, il danno biologico riconosciuto al ricorrente era pari al 3% e non dava luogo a indennizzo. In seguito, il 18 novembre 2022, il sig. presentava domanda di Parte_1
revisione passiva (v. doc. n. 4) che si concludeva con il riconoscimento di un minimo aggravamento a carico della spalla destra con rilievo di un deficit funzionale che, seppure
2 giudicato ancora "modesto", era meglio specificato in termini quantitativi nella misura di 1
(cioè 25%) del rom della spalla e con attribuzione di una percentuale di danno biologico del
3% con conseguente danno biologico complessivo del 4% .Il ricorrente proponeva ricorso in opposizione chiedendo un danno biologico maggiore;
purtroppo, l' , con nota del 12 CP_1
dicembre 2023, comunicava al ricorrente di non voler espletare la visita collegiale.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di accertare e dichiarare che il danno biologico permanente complessivo del sig. , calcolato sulla base dei consueti Parte_1
criteri di valutazione utilizzati in medicina legale per i danni plurimi, per le causali indicate in ricorso: è pari al 12% e, complessivamente, al 13% considerando anche il danno a carico del rachide cervicale cui è stato attribuito dall' una percentuale del 2%, o a quella maggiore CP_1
o minore percentuale che risulterà in corso di causa, individuata a mezzo CTU che, sin d'ora, si chiede;
in via alternativa, è pari al 6% e, complessivamente, al 7% considerando anche il danno a carico del rachide cervicale cui è stato attribuito dall' una percentuale del 2%, CP_1
o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa, individuata a mezzo
CTU che, sin d'ora, si chiede;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
costituzione ed al pagamento in favore del ricorrente della rendita in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del
D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS.
38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 22 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza,
3 contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Nel merito della valutazione del danno biologico, avendo riscontrato in sede peritale una riduzione complessiva del ROM della spalla dx di ca il 5%, con riferimento alle tabelle del DM luglio 2000 che riportano la perdita completa del ROM della spalla pari al 25%, si ritiene attribuire un danno biologico dell'11% riferito al deficit accertato per la spalla dx e confermare il 2% al deficit accertato per gli esiti
a carico del rachide cervicale. In conclusione operando il calcolo dei danni plurimi secondo le formule in uso nella valutazione medico-legale si ritiene attribuire al ricorrente una percentuale di danno biologico complessivo del 12%.” Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per CP_2
legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 1.03.2024, Parte_1
ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 12 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 22 aprile 2025
4 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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