CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3706/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso dr.
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E2O00438-2023 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2735/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia dà atto che in relazione al primo dei rilievi oggetto di contestazione l'Ufficio è intervenuto in autotutela con cessazione della materia del contendere. Rimane in contestazione il secondo rilievo sul quale entrambi i difensori insistono come da atti.
La corte datone atto riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – propone appello per la riforma della sentenza n. 2349/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 31/05/2024,che ha integralmente annullato l'avviso di accertamento n. TMB0E2O00438-2023, emesso ai fini Ires in relazione all'anno di imposta 2017, evidenziando, con il deposito di successivo provvedimento parziale in autotutela, di aver annullato il rilievo sub 1 )del predetto accertamento. La controversia è, pertanto, limitata al rilievo sub 2) dell'atto impositivo relativo alla registrazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per il complessivo importo di euro 220.000,00. In ordine a tale rilievo, l'Ufficio contesta la sentenza assumendone l'illegittimità per carenza di motivazione, violazione dell'art. 109, c. 1 e 5 Tuir, nonché per erronea valutazione delle circostanze di fatto rappresentate nella costituzione in giudizio. In particolare le operazioni attenzionate dalla Guardia di Finanza prima e dall'Ufficio in seguito sono quelle relative ai costi dedotti per spese di sponsorizzazione di eventi sportivi per fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. derivanti dal contratto di sponsorizzazione del 27 giugno 2016, con durata sino al 30 giugno 2017, per il corrispettivo pattuito pari a euro 220 mila. Secondo l'Ufficio, diversamente da quanto laconicamente affermato nella sentenza impugnata, non è stata dimostrata la pubblicizzazione del logo della Resistente_1 presso lo Stadio Rigamonti di Brescia in occasione delle gare casalinghe del Associazione_Calcistica_1, a quel tempo militante nel campionato italiano di calcio di Serie B, per la stagione sportiva 2016/2017 né quelle in occasione del Torneo Notturno di Polpenazze (BS) per il 2017; l'importo delle fatture registrate nell'anno 2017 è pari, compresa l'IVA, ad euro 134.200,05. Evidenzia, in particolare, che la società Società_1 s.r.l. non disponeva degli spazi pubblicitari assumendo il ruolo di “ cartiera” e di amplificatore dei costi avendo acquistato spazi pubblicitari dalla Società_2 per l'importo di 100 mila euro mentre quest'ultima per prestazioni analoghe verso altri soggetti aveva addebitato il minor importo di euro 6 mila. Deduce, inoltre, che non assume rilievo la risposta della società appellata che ha sostenuto la congruità della spesa paragonandola a quella investita negli anni successivi con la società 3 Società_3 Srl, che, tuttavia, l'Ufficio ritiene essere coinvolta nel medesimo sistema fraudolento. Conclude per la riforma della sentenza impugnata con riguardo al rilievo sub 2) e la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riguardo all'annullato rilievo sub 1); con vittoria di spese. Resiste parte appellata che insiste per la conferma della sentenza evidenziando che i costi si riferiscono a prestazioni effettivamente svolte, come dimostrato dai documenti prodotti che comprovano lo scorrimento del logo della società nelle proiezioni dei rotori siti nel giro campo nei due stadi, l'affissione dei cartelli in gradinata, l'esistenza di uno Box_1 interno allo stadio con le insegne della Resistente_1, gli accrediti e i posti auto riservati, a nulla rilevando il circuito minore degli eventi sportivi del Associazione_Calcistica_1 che è realtà molto seguita dai tifosi e dai giornali locali. Sulla congruità del costo sostenuto ribadisce che è in linea con quelli normalmente praticati nel settore specificando che la pubblicizzazione era riferita a 21 partite casalinghe si serie B, oltre quelle del Torneo di Polpenazze. In subordine insiste per la conferma dell'annullamento delle sanzioni. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio, circoscritto, per quanto sopra esposto, al rilievo sub 2), non è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Occorre preliminarmente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. È noto che, in tali ipotesi, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza, in capo al contribuente, della frode posta in essere dal fornitore;
solo una volta assolto tale onere, si sposta sul contribuente l'obbligo di fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni e della propria buona fede. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'Ufficio non abbia assolto in modo adeguato l'onere probatorio su di esso gravante. Gli elementi valorizzati dall'Amministrazione si fondano essenzialmente sui rapporti intercorrenti tra la società Società_1 s.r.l. e le altre società (“3 Società_3” e “Società_2 s.r.l.”) coinvolte in accertamenti per frode fiscale, senza tuttavia fornire una dimostrazione concreta e specifica del coinvolgimento della Società_1 s.r.l. nelle condotte illecite né, tantomeno, della consapevolezza o partecipazione dell'odierna appellante a tali schemi fraudolenti. La mera esistenza di collegamenti soggettivi o commerciali tra società terze, prive di un diretto e puntuale riscontro in relazione alle operazioni contestate, non è sufficiente a integrare un quadro presuntivo dotato dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., né consente di inferire automaticamente l'inesistenza delle prestazioni fatturate o la fittizietà del rapporto contrattuale intercorso tra Società_1 s.r.l. e Resistente_1. Parimenti non condivisibile è l'affermazione secondo cui la contribuente non avrebbe fornito prova dell'effettività dei servizi di sponsorizzazione ricevuti. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la società ha prodotto non solo il contratto di sponsorizzazione, le fatture e la prova dei relativi pagamenti mediante strumenti tracciabili, ma anche un articolato corredo documentale di natura fotografica, proveniente da fonti terze, attestante la presenza del marchio Resistente_1 sugli spazi pubblicitari a led e Associazione_Calcistica_1sui rotori installati presso lo Stadio Rigamonti in occasione delle partite casalinghe del nel campionato di Serie B, con indicazione delle specifiche giornate di gara. Si osserva che l'Ufficio, nell'atto di appello , si contraddice laddove afferma ( pag. 22) che “ Al fine di dimostrare Associazione_Calcistica_1l'effettività del servizio ricevuto, produceva del materiale fotografico relativo alle gare in casa del con evidenza dell'esposizione del logo e della ragione sociale di Resistente_1 nello stadio” ma che tali pubblicità non erano state svolte da “ Società_1” perché quest'ultima non aveva acquistato lo spazio pubblicitario, quando, in altro punto dell'atto difensivo ( pag.23 par. 3) afferma che “ Società_1 ha acquistato tali spazi dalla Società_2
S.r.l. al costo di € 100.000,00, ma è stato rilevato che quest'ultima per un servizio analogo prestato nei confronti di un cliente terzo aveva addebitato l'importo di € 6.000,00”.. Tale documentazione, valutata complessivamente e secondo un criterio di ragionevolezza, è idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di sponsorizzazione oggetto del contratto. Anche la censura relativa alla pretesa incongruità del corrispettivo pattuito non merita accoglimento. L'Amministrazione si è limitata ad affermare l'eccessività del prezzo senza fornire alcun parametro comparativo attendibile o elemento oggettivo di raffronto con i valori di mercato di analoghe prestazioni di sponsorizzazione, mentre l'appellata ha evidenziato la coerenza economica del corrispettivo rispetto alla durata del contratto e alla visibilità garantita nel contesto di un campionato professionistico. Ne consegue che la ripresa a tassazione, fondata su una asserita antieconomicità dell'operazione, risulta priva di adeguato supporto probatorio. Le osservazioni sopra svolte conducono al rigetto dell'appello con riguardo al rilievo ancora in essere, con condanna dell'Ufficio a sostenere le spese del grado liquidate in euro 4.800,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al primo rilievo in contestazione. Respinge nel resto l' appello avverso la sentenza che conferma. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3706/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso dr.
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E2O00438-2023 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2735/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia dà atto che in relazione al primo dei rilievi oggetto di contestazione l'Ufficio è intervenuto in autotutela con cessazione della materia del contendere. Rimane in contestazione il secondo rilievo sul quale entrambi i difensori insistono come da atti.
La corte datone atto riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – propone appello per la riforma della sentenza n. 2349/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 31/05/2024,che ha integralmente annullato l'avviso di accertamento n. TMB0E2O00438-2023, emesso ai fini Ires in relazione all'anno di imposta 2017, evidenziando, con il deposito di successivo provvedimento parziale in autotutela, di aver annullato il rilievo sub 1 )del predetto accertamento. La controversia è, pertanto, limitata al rilievo sub 2) dell'atto impositivo relativo alla registrazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per il complessivo importo di euro 220.000,00. In ordine a tale rilievo, l'Ufficio contesta la sentenza assumendone l'illegittimità per carenza di motivazione, violazione dell'art. 109, c. 1 e 5 Tuir, nonché per erronea valutazione delle circostanze di fatto rappresentate nella costituzione in giudizio. In particolare le operazioni attenzionate dalla Guardia di Finanza prima e dall'Ufficio in seguito sono quelle relative ai costi dedotti per spese di sponsorizzazione di eventi sportivi per fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. derivanti dal contratto di sponsorizzazione del 27 giugno 2016, con durata sino al 30 giugno 2017, per il corrispettivo pattuito pari a euro 220 mila. Secondo l'Ufficio, diversamente da quanto laconicamente affermato nella sentenza impugnata, non è stata dimostrata la pubblicizzazione del logo della Resistente_1 presso lo Stadio Rigamonti di Brescia in occasione delle gare casalinghe del Associazione_Calcistica_1, a quel tempo militante nel campionato italiano di calcio di Serie B, per la stagione sportiva 2016/2017 né quelle in occasione del Torneo Notturno di Polpenazze (BS) per il 2017; l'importo delle fatture registrate nell'anno 2017 è pari, compresa l'IVA, ad euro 134.200,05. Evidenzia, in particolare, che la società Società_1 s.r.l. non disponeva degli spazi pubblicitari assumendo il ruolo di “ cartiera” e di amplificatore dei costi avendo acquistato spazi pubblicitari dalla Società_2 per l'importo di 100 mila euro mentre quest'ultima per prestazioni analoghe verso altri soggetti aveva addebitato il minor importo di euro 6 mila. Deduce, inoltre, che non assume rilievo la risposta della società appellata che ha sostenuto la congruità della spesa paragonandola a quella investita negli anni successivi con la società 3 Società_3 Srl, che, tuttavia, l'Ufficio ritiene essere coinvolta nel medesimo sistema fraudolento. Conclude per la riforma della sentenza impugnata con riguardo al rilievo sub 2) e la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riguardo all'annullato rilievo sub 1); con vittoria di spese. Resiste parte appellata che insiste per la conferma della sentenza evidenziando che i costi si riferiscono a prestazioni effettivamente svolte, come dimostrato dai documenti prodotti che comprovano lo scorrimento del logo della società nelle proiezioni dei rotori siti nel giro campo nei due stadi, l'affissione dei cartelli in gradinata, l'esistenza di uno Box_1 interno allo stadio con le insegne della Resistente_1, gli accrediti e i posti auto riservati, a nulla rilevando il circuito minore degli eventi sportivi del Associazione_Calcistica_1 che è realtà molto seguita dai tifosi e dai giornali locali. Sulla congruità del costo sostenuto ribadisce che è in linea con quelli normalmente praticati nel settore specificando che la pubblicizzazione era riferita a 21 partite casalinghe si serie B, oltre quelle del Torneo di Polpenazze. In subordine insiste per la conferma dell'annullamento delle sanzioni. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio, circoscritto, per quanto sopra esposto, al rilievo sub 2), non è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Occorre preliminarmente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. È noto che, in tali ipotesi, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza, in capo al contribuente, della frode posta in essere dal fornitore;
solo una volta assolto tale onere, si sposta sul contribuente l'obbligo di fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni e della propria buona fede. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'Ufficio non abbia assolto in modo adeguato l'onere probatorio su di esso gravante. Gli elementi valorizzati dall'Amministrazione si fondano essenzialmente sui rapporti intercorrenti tra la società Società_1 s.r.l. e le altre società (“3 Società_3” e “Società_2 s.r.l.”) coinvolte in accertamenti per frode fiscale, senza tuttavia fornire una dimostrazione concreta e specifica del coinvolgimento della Società_1 s.r.l. nelle condotte illecite né, tantomeno, della consapevolezza o partecipazione dell'odierna appellante a tali schemi fraudolenti. La mera esistenza di collegamenti soggettivi o commerciali tra società terze, prive di un diretto e puntuale riscontro in relazione alle operazioni contestate, non è sufficiente a integrare un quadro presuntivo dotato dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., né consente di inferire automaticamente l'inesistenza delle prestazioni fatturate o la fittizietà del rapporto contrattuale intercorso tra Società_1 s.r.l. e Resistente_1. Parimenti non condivisibile è l'affermazione secondo cui la contribuente non avrebbe fornito prova dell'effettività dei servizi di sponsorizzazione ricevuti. Dagli atti di causa emerge, infatti, che la società ha prodotto non solo il contratto di sponsorizzazione, le fatture e la prova dei relativi pagamenti mediante strumenti tracciabili, ma anche un articolato corredo documentale di natura fotografica, proveniente da fonti terze, attestante la presenza del marchio Resistente_1 sugli spazi pubblicitari a led e Associazione_Calcistica_1sui rotori installati presso lo Stadio Rigamonti in occasione delle partite casalinghe del nel campionato di Serie B, con indicazione delle specifiche giornate di gara. Si osserva che l'Ufficio, nell'atto di appello , si contraddice laddove afferma ( pag. 22) che “ Al fine di dimostrare Associazione_Calcistica_1l'effettività del servizio ricevuto, produceva del materiale fotografico relativo alle gare in casa del con evidenza dell'esposizione del logo e della ragione sociale di Resistente_1 nello stadio” ma che tali pubblicità non erano state svolte da “ Società_1” perché quest'ultima non aveva acquistato lo spazio pubblicitario, quando, in altro punto dell'atto difensivo ( pag.23 par. 3) afferma che “ Società_1 ha acquistato tali spazi dalla Società_2
S.r.l. al costo di € 100.000,00, ma è stato rilevato che quest'ultima per un servizio analogo prestato nei confronti di un cliente terzo aveva addebitato l'importo di € 6.000,00”.. Tale documentazione, valutata complessivamente e secondo un criterio di ragionevolezza, è idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di sponsorizzazione oggetto del contratto. Anche la censura relativa alla pretesa incongruità del corrispettivo pattuito non merita accoglimento. L'Amministrazione si è limitata ad affermare l'eccessività del prezzo senza fornire alcun parametro comparativo attendibile o elemento oggettivo di raffronto con i valori di mercato di analoghe prestazioni di sponsorizzazione, mentre l'appellata ha evidenziato la coerenza economica del corrispettivo rispetto alla durata del contratto e alla visibilità garantita nel contesto di un campionato professionistico. Ne consegue che la ripresa a tassazione, fondata su una asserita antieconomicità dell'operazione, risulta priva di adeguato supporto probatorio. Le osservazioni sopra svolte conducono al rigetto dell'appello con riguardo al rilievo ancora in essere, con condanna dell'Ufficio a sostenere le spese del grado liquidate in euro 4.800,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al primo rilievo in contestazione. Respinge nel resto l' appello avverso la sentenza che conferma. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi