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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16082 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra e in proprio ed n.q. di titolari Parte_1 Parte_2 della responsabilità genitoriale sul minore , rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Maria Grazia Perrino, con elezione di domicilio a
Palermo, via Alessio Narbone n. 42. appellanti contro e Controparte_1 Controparte_2 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza dell'08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
e in proprio e n.q. di titolari della Pt_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , avverso la sentenza Persona_1
n. 1742/2023 resa dal GdP di Palermo in data 12.05.2023 che, pur accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento del danno dagli stessi formulata in primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese asseritamente sostenute per il patrocinio stragiudiziale affidato allo studio tecnico di RM
EN e per l'assistenza tecnica del ctp per complessivi euro
930,00.
Nessuna delle parti convenute si è costituita ancorché regolarmente evocate in giudizio.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale le spese legali stragiudiziali richieste dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante sono secluse dal risarcimento del danno laddove non necessarie e giustificate.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4306/2019, ha sostenuto che in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima qualora il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore ed ancora con sentenza n.
9548/2017 ha affermato che, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente va valutata considerando se la spese sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività prestata in via stragiudiziale.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16990/2017 ha affermato che la spesa sostenuta per l'attività stragiudiziale non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità; ne deriva che nella fattispecie in esame, non emergendo particolari complessità non può ritenersi necessaria l'assistenza relativa alla fase stragiudiziale sicché tali spese non possono essere riversate sul danneggiante. La medesima pronuncia ha poi precisato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
Ora, nella specie, gli odierni appellanti n.q. di genitori del danneggiato si sono rivolti allo studio tecnico EN affinché inoltrasse alla
Compagnia di assicurazione una richiesta di risarcimento, esercitando una libera scelta personale, non scaturente da necessità legate alla complessità
o a difficoltà nell'ottenere il risarcimento dei danni.
In ogni caso, si rileva che la spesa che gli appellanti sostengono di aver sostenuto non risulta provata.
Ed invero, nella documentazione versata in atti si rinviene soltanto al doc. n.10 il Mandato in favore dello Studio EN e la documentazione attestante l'attività svolta ma non c'è prova che la spesa, seppure preventivata, sia stata effettivamente sostenuta.
L'appello è risultato infondato anche con riferimento alle spese asseritamente sostenute per la ctp. Ed infatti, la stessa giurisprudenza richiamata dagli appellanti afferma che la parte vittoriosa in sede giudiziale ha diritto al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (CTP), purché non siano ritenute eccessive o superflue dal giudice.
Ebbene, nella specie, non risulta che le parti appellanti abbiano allegato una consulenza di parte a firma del tecnico incaricato, né tanto meno quest'ultimo ha redatto note critiche alla ctu (come pure riconosciuto dagli stessi appellanti).
Consegue che la nomina del ctp deve ritenersi in effetti superflua non essendovi prova dell'attività dallo stesso svolta.
Infine, atteso il rigetto dell'appello, e la contumacia delle altre parti convenute, le spese restano a carico degli appellanti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 in proprio ed n.q. di titolari della responsabilità genitoriale sul minore avverso la sentenza n. 1742/2023 resa dal GdP di Persona_1
Palermo in data 12.05.2023 che per l'effetto conferma.
Dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16082 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra e in proprio ed n.q. di titolari Parte_1 Parte_2 della responsabilità genitoriale sul minore , rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Maria Grazia Perrino, con elezione di domicilio a
Palermo, via Alessio Narbone n. 42. appellanti contro e Controparte_1 Controparte_2 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza dell'08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
e in proprio e n.q. di titolari della Pt_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , avverso la sentenza Persona_1
n. 1742/2023 resa dal GdP di Palermo in data 12.05.2023 che, pur accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento del danno dagli stessi formulata in primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese asseritamente sostenute per il patrocinio stragiudiziale affidato allo studio tecnico di RM
EN e per l'assistenza tecnica del ctp per complessivi euro
930,00.
Nessuna delle parti convenute si è costituita ancorché regolarmente evocate in giudizio.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale le spese legali stragiudiziali richieste dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante sono secluse dal risarcimento del danno laddove non necessarie e giustificate.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4306/2019, ha sostenuto che in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sono dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima qualora il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore ed ancora con sentenza n.
9548/2017 ha affermato che, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente va valutata considerando se la spese sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività prestata in via stragiudiziale.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16990/2017 ha affermato che la spesa sostenuta per l'attività stragiudiziale non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità; ne deriva che nella fattispecie in esame, non emergendo particolari complessità non può ritenersi necessaria l'assistenza relativa alla fase stragiudiziale sicché tali spese non possono essere riversate sul danneggiante. La medesima pronuncia ha poi precisato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
Ora, nella specie, gli odierni appellanti n.q. di genitori del danneggiato si sono rivolti allo studio tecnico EN affinché inoltrasse alla
Compagnia di assicurazione una richiesta di risarcimento, esercitando una libera scelta personale, non scaturente da necessità legate alla complessità
o a difficoltà nell'ottenere il risarcimento dei danni.
In ogni caso, si rileva che la spesa che gli appellanti sostengono di aver sostenuto non risulta provata.
Ed invero, nella documentazione versata in atti si rinviene soltanto al doc. n.10 il Mandato in favore dello Studio EN e la documentazione attestante l'attività svolta ma non c'è prova che la spesa, seppure preventivata, sia stata effettivamente sostenuta.
L'appello è risultato infondato anche con riferimento alle spese asseritamente sostenute per la ctp. Ed infatti, la stessa giurisprudenza richiamata dagli appellanti afferma che la parte vittoriosa in sede giudiziale ha diritto al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (CTP), purché non siano ritenute eccessive o superflue dal giudice.
Ebbene, nella specie, non risulta che le parti appellanti abbiano allegato una consulenza di parte a firma del tecnico incaricato, né tanto meno quest'ultimo ha redatto note critiche alla ctu (come pure riconosciuto dagli stessi appellanti).
Consegue che la nomina del ctp deve ritenersi in effetti superflua non essendovi prova dell'attività dallo stesso svolta.
Infine, atteso il rigetto dell'appello, e la contumacia delle altre parti convenute, le spese restano a carico degli appellanti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 in proprio ed n.q. di titolari della responsabilità genitoriale sul minore avverso la sentenza n. 1742/2023 resa dal GdP di Persona_1
Palermo in data 12.05.2023 che per l'effetto conferma.
Dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza