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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, dott.ssa Stefania Rescigno, all'esito della camera di consiglio alle ore 16.30, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari di Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Frosinone con il n.3846 / 2024 promossa con ricorso
da
elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico , presso Parte_1 lo studio legale dell'avv. MEI FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA GRAMSCI 03100 FROSINONE ,
[...] rappresento e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
resistente
Oggetto del giudizio: assegno vedovile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 , la parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' , in persona del legale rappresentante p.t. per Con atto ritualmente CP_1 depositato e notificato, parte ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Frosinone per ottenere il pagamento di quanto richiesto con domanda di riconoscimento e liquidazione
1 dell'assegno vedovile presentata il 18.03.2024 stante il possesso di tutti i requisiti di legge. Si costituiva in giudizio l convenuto evidenziando che l'Ufficio preposto aveva provveduto CP_1 all'erogazione di quanto richiesto come da provvedimento allegato agli atti di giudizio.
All'udienza del 1 luglio 2025 stante l' accoglimento della domanda della ricorrente le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'accoglimento della domanda consente di poter dichiarare cessata la materia del contendere.
In relazione alle spese relative al presente procedimento, si osserva che l' ha provveduto CP_1 ad accogliere la domanda solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per tale ragione, si ritiene di dover porre le spese di lite, liquidate in dispositivo, a carico dell' contumace. Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, spese in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda o eccezione rigettata: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, in virtù dell'accoglimento della domanda da parte dell' . CP_1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite relative alla sola costituzione in giudizio in CP_1 favore della sig.ra liquidate in €.1.000,00, per compensi, oltre IVA e Parte_1 cassa di previdenza in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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