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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_3 IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 4 a) accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana,
e, per l'effetto, b) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_2
riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile”.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (doc. 02). Nel corso delle Persona_1 trascrizioni il nome dell'avo ha subìto la variazione in “Eugenio” ed il suo cognome quella in
“ ”. ha sposato successivamente emigrato in Brasile, Pt_1 Persona_1 Persona_2
ove è deceduto senza mai perdere la cittadinanza italiana, perché mai naturalizzato rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda pagina 2 di 4 giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , nato a [...] Persona_1
(LU) il 25 maggio 1885, che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. , nato a [...] il [...] , emigrato in Persona_1
Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. , nata a [...], Stato di San Paolo, Parte_4
Brasile, il 4 agosto 1974 (C.F. ); , nata a [...] C.F._2 Parte_5
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il 12 giugno 2001 (C.F. ) e C.F._3 Parte_6
, nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile, il 4 agosto 2005 (C.F.
[...] C.F._4
[...
), tutti ivi residenti in rua Doutor Flaquer n. 115 sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_3 IN EU e dell'avv. MONTELEONE ELISABETTA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
IN EU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 4 a) accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana,
e, per l'effetto, b) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_2
riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile”.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (doc. 02). Nel corso delle Persona_1 trascrizioni il nome dell'avo ha subìto la variazione in “Eugenio” ed il suo cognome quella in
“ ”. ha sposato successivamente emigrato in Brasile, Pt_1 Persona_1 Persona_2
ove è deceduto senza mai perdere la cittadinanza italiana, perché mai naturalizzato rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda pagina 2 di 4 giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano , nato a [...] Persona_1
(LU) il 25 maggio 1885, che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. , nato a [...] il [...] , emigrato in Persona_1
Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. , nata a [...], Stato di San Paolo, Parte_4
Brasile, il 4 agosto 1974 (C.F. ); , nata a [...] C.F._2 Parte_5
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il 12 giugno 2001 (C.F. ) e C.F._3 Parte_6
, nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile, il 4 agosto 2005 (C.F.
[...] C.F._4
[...
), tutti ivi residenti in rua Doutor Flaquer n. 115 sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4