Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2024, proposto dagli avv.ti Giovanni Gattuso e Giulio Catalano, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui di cui all’ordinanza cron. n. 531/2024 del 17/01/2024 e Repertorio n. 113/2024 del 18/01/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza del giudicato di cui all’ordinanza cron. n. 531/2024 del 17/01/2024 e Repertorio n. 113/2024 del 18/01/2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., ha ingiunto all’A.S.P. di Reggio Calabria il pagamento, in loro favore, quali procuratori distrattari, della complessiva somma di € 2.600,00 oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfetario come per legge ed €. 145,50 per spese documentate;
RILEVATO che l’A.S.P. di Reggio Calabria non si è costituita;
RILEVATO, altresì, che i ricorrenti, con memoria depositata in data 14.04.2025, hanno dichiarato che “ nelle more del giudizio per l’ottemperanza del giudicato, l’ASP di Reggio Calabria ha provveduto all’integrale corresponsione delle somme dovute con regolazione delle spese relative alla presente fase processuale, pertanto è cassata la materia del contendere e non vi è interesse ad una pronuncia giurisdizionale sulla materia dedotta nel processo ”;
RITENUTO che, a fronte delle dichiarazioni rese dai ricorrenti ed in assenza di prova documentale circa l’intervenuta ottemperanza del giudicato, il ricorso sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO