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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 21357/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 titolare della ditta individuale KA LL
(p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggero Laboragine del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Tassoni n. 31/A parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 convenuto contumace
OGGETTO: contratto d'opera ex art. 2222 del codice civile;
corrispettivo art. 2225 del codice civile;
domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: la parte attrice ha precisato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“A) In via istruttoria Ammettersi, se del caso, la prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 30/4/24 e con i testimoni ivi indicati. B) Nel merito
- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto a pagare a parte attrice la somma di € 26.000,00 quale prezzo pattuito per la realizzazione delle opere artistiche commissionate, salvo veriore importo ritenuto dovuto dal Tribunale. Oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla costituzione in mora (22/11/22, data di ricevimento della diffida inviata al convenuto a mezzo lettera racc. a.r. 18/11/22), nonché quelli ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
- Condannare il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese di lite, inclusi quelli di cui all'esperita procedura di negoziazione assistita, oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario 15% T.P..“
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha promosso il presente Parte_1 procedimento esponendo in atto di citazione, fra l'altro, quanto segue:
1) nel mese di settembre 2021 il convenuto CP_1
si è rivolto ad essa attrice
[...] Parte_1 titolare del negozio/laboratorio d'arte KA LL sito in Torino alla via Maria Vittoria n. 11, per commissionarle l'esecuzione di opere artistiche;
2) in esito a svariati incontri intercorsi tra le parti, ai quali ha partecipato quasi sempre un amico dell'acquirente, tal è stato pattuito Persona_1 che essa attrice avrebbe realizzato n. 10 Parte_1
2 tele (con soggetti: gentleman, “ ” e manichini) ed una Per_2 scultura in gesso;
3) le menzionate tele sono state vendute al prezzo scontato di € 2.500,00 ciascuna e la scultura al prezzo di
€ 1.000,00, e così per il complessivo importo di €
26.000,00;
4) le opere commissionate sono state quindi ultimate nel mese di aprile 2022 e subito dopo consegnate all'odierno convenuto presso l'indirizzo Controparte_1 da questi indicato in Torino alla via S. Anselmo n. 11 nonché collocate nei vari alloggi e corridoi dello stabile in fase di restauro;
5) nonostante ripetute promesse, il committente non ha ancora pagato il prezzo convenuto, adducendo a giustificazione presunte difficoltà finanziarie dovute ad accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, e si è limitato a pagare la sola somma di € 200,00 per le spese di trasporto delle suddette opere;
6) non avendo ricevuto alcun riscontro, con lettera raccomandata A.R. del 12 gennaio 2023 del proprio legale,
l'odierna attrice ha invitato a stipulare Controparte_1 una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e segg. del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14;
7) il convenuto ha aderito a tale Controparte_1 invito e le parti, con l'assistenza dei loro Difensori, hanno dato corso alla procedura, la quale, tuttavia, non ha sortito gli effetti auspicati.
In forza di tali premesse, parte attrice ha pertanto promosso il presente giudizio al fine di sentir condannare il convenuto al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma di € 26.000,00 quale prezzo pattuito per la realizzazione delle opere artistiche commissionate, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla costituzione in mora (ovverosia dal giorno 22 novembre 2022, data di ricevimento della diffida inviata al
3 convenuto a mezzo lettera raccomandata A.R. del 18 novembre
22), nonché quelli ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
Il convenuto dal canto suo, pur Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito in giudizio così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della parte attrice , l'assunzione Parte_1 della prova testimoniale e l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace ex art. 230 del c.p.c..
3. Sul merito della causa.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'articolo 2697 del codice civile, rubricato “Onere della prova”, dispone testualmente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
Come è noto, poi, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
4 Ebbene, nel caso in esame la parte attrice ha correttamente assolto agli oneri probatori su di essa gravanti avendo provato la sussistenza di un accordo contrattuale, avente ad oggetto la realizzazione di n. 10 tele e n. 1 scultura, e il proprio adempimento all'obbligo di consegna delle opere commissionate, e ciò mediante i seguenti mezzi di prova:
1) le fotografie relative agli incontri fra le parti presso l'atelier (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice);
2) le fotografie relative alle opere realizzate (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice);
3) le fotografie relative alla consegna ed all'installazione delle opere in questione (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice);
4) il contenuto del messaggio whatsapp del figlio del convenuto con il quale viene confermato il rapporto contrattuale intercorso fra le parti e contestualmente proposta una soluzione transattiva della vicenda di causa
(v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice);
5) l'assunzione della prova testimoniale che ha confermato sia l'intervenuta commissione delle opere che la loro avvenuta consegna presso lo stabile in via ristrutturazione sito in Torino in via Sant'Anselmo n. 15, dove le stesse erano destinate e dove sono state effettivamente collocate.
In particolare, in corso di causa, sono state escusse due testimoni, una condomina del palazzo ove l'attrice gestisce la propria galleria – laboratorio (KA
LL) che frequenta abitualmente la galleria (la testimone e un'amica – collaboratrice Testimone_1 che la coadiuva nella gestione delle pratiche amministrative (la testimone . Testimone_2
5 Le dichiarazioni rese dalle testimoni, da ritenersi pienamente attendibili in assenza di precipui motivi contrari qui non emersi, hanno confermato che il CP_1 ha effettivamente commissionato all'odierna attrice le tele in parola (per un prezzo di € 2.500,00 cadauna) oltre una scultura (al prezzo di € 1.000,00) e che dette opere sono state consegnate presso lo stabile di via Sant'Anselmo.
La prima testimone ( - fra l'altro Testimone_1
– ha dichiarato quanto segue:
“(…) Sono condomina dello stabile di via via Maria Vittoria n. 11; abito al primo piano sopra il negozio-galleria della signora;
Parte_1
e sono solita frequentare l'attrice recandomi nei suoi locali Parte_1
dati i nostri buoni rapporti”.
Sul capitolo 1:
“Vero che Nel mese di settembre 2021, il Sig. si Controparte_1
rivolse alla Sig.ra titolare del negozio/laboratorio d'arte Parte_1
TOKAIDO GALLERY in Torino, Via Maria Vittoria n. 11, per ordinarle l'esecuzione di alcune opere artistiche?”
“Non ero presente in quel momento. Ho avuto modo di conoscere il sig. in successive occasioni nella galleria della sig.ra Controparte_1
. Una volta mi sono trovata nella galleria mentre la sig.ra e il Pt_1 Pt_1
sig. stavano avendo una discussione. Da quello che ho sentito il CP_1
sig. aveva ordinato dieci tele che poi sono state montate in suo CP_1
locale o appartamento, o palazzo. Visto che la discussione era particolarmente animata, per discrezione sono uscita dal negozio e mi sono allontanata”.
(…)
Sul capitolo 5:
“Vero che le opere commissionate furono ultimate nel mese di aprile
2022 (v. doc. 2) e subito dopo consegnate al Sig. all'indirizzo da CP_1
6 questi indicato in Torino, Via S. Anselmo n. 11, e piazzate nei vari alloggi e corridoi di uno stabile in fase di restauro (v. doc. 3) ?“
“Confermo quanto da me sopra detto e verbalizzato. Ho visto le tele montate nel palazzo di via Sant'Anselmo perché avevo accompagnato la sig.ra dandole un passaggio con la mia Vespa.”. Pt_1
(v. il verbale dell'udienza del 13 settembre 2024).
La seconda testimone ( , a sua Testimone_2 volta, fra l'altro, ha dichiarato quanto segue:
“(…) sono impiegata amministrativa;
sono amica dell'attrice, e le fornisco un aiuto a titolo di amicizia nella parte amministrativa della sua attività; in particolare, redigo le fatture elettroniche, sollecito i pagamenti, recupero i crediti e collaboro con il suo commercialista”.
Sul capitolo 1:
“Vero che nel mese di settembre 2021, il Sig. si Controparte_1
rivolse alla Sig.ra titolare del negozio/laboratorio d'arte Parte_1
TOKAIDO GALLERY in Torino, Via Maria Vittoria n. 11, per ordinarle l'esecuzione di alcune opere artistiche?”
“Tre anni fa circa mi sono trovata ad assistere all'interno del negozio-galleria della sig.ra ad un ordinativo di tele. Ricordo questo Pt_1
signore, il che richiedeva delle tele e ne pretendeva anche la CP_1
consegna in tempi ristretti. Erano presenti anche altre persone che accompagnavano questo signore e che non conoscevo”.
Sul capitolo 2:
“Vero che in esito a svariati incontri tra le parti (v. doc. 1 da mostrare al teste e così anche per i doc. indicati nei successivi capitoli), a cui partecipò quasi sempre un amico dell'acquirente, tal , Persona_1
veniva pattuito che la Sig.ra avrebbe realizzato n. 10 tele dell'altezza Pt_1
di m. 3 circa (aventi come soggetti: gentlman, “ ” e manichini) ed una Per_2
scultura in gesso ?”
7 “In altre occasioni ho assistito in galleria ad altre conversazioni fra il e la sig.ra nelle quali il dava indicazioni circa le CP_1 Pt_1 CP_1
misure esatte delle tele a secondo della loro precisa collocazione finale.”
ADR “I rapporti erano cordiali e amichevoli e spesso seguiva un aperitivo all'interno della galleria”
Sul capitolo 3:
“Vero che le tele furono quindi vendute al prezzo scontato di €
2.500,00 ciascuna e la scultura al prezzo di € 1.000,00 e così per il complessivo importo di € 26.000,00 ?”
“Si è vero.
Ricordo che prima ci fu la trattativa per individuare la tipologia di tele da commissionare, poi ci fu un sopralluogo e successivamente le parti hanno pattuito dette cifre. Ho assistito personalmente ai dialoghi sul punto fra la signora e il Mi trovavo in negozio come capita Pt_1 CP_1
sovente, sia perché lavoro in piazza Carignano vicino alla galleria, sia perché, come sopra detto, aiuto la sig.ra nelle incombenze Pt_1
amministrative e abitando lì vicino mi reco sovente presso il suo negozio – galleria;
quotidianamente passo davanti alla galleria per recarmi a lavoro
o comunque di ritorno verso la mia abitazione”.
Sul capitolo 5:
“Vero che le opere commissionate furono ultimate nel mese di aprile
2022 (v. doc. 2) e subito dopo consegnate al Sig. all'indirizzo da CP_1
questi indicato in Torino, Via S. Anselmo n. 11, e piazzate nei vari alloggi e corridoi di uno stabile in fase di restauro (v. doc. 3) ?“
“Si è vero”
Sul capitolo 6:
“Vero che il Sig. ha giustificato il mancato Controparte_1
pagamento del prezzo pattuito per difficoltà finanziarie dovute ad accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a
8 versare la somma di € 200,0 per le spese di trasporto delle suddette opere
?”
“Si è vero. Tanto lo so, perché fu lo stesso a riferirlo a me ed CP_1
alla signora in un'occasione nella quale era passato in negozio. Fu Pt_1
offerta anche la possibilità al di pagare con una dilazione ma lui CP_1
rispose che doveva assolutamente prima onorare il debito con l'Agenzia delle Entrate.”
(v. il verbale dell'udienza del 13 settembre 2024).
Tali dichiarazioni testimoniali, come detto da ritenersi pienamente attendibili, unitamente alla documentazione fotografica sopra richiamata e al messaggio whatsapp sopra cennato, costituiscono piena e adeguata prova dei fatti costitutivi di causa.
Ulteriori elementi di convincimento, in ordine alla fondatezza della domanda attorea, possono poi trarsi dalla mancata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale disposto, stante la rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. della relativa ordinanza ammissiva
(v., ex multis, Cass. 15389/2005, Cass. 4019/2003 e Cass.
5089/1993).
Raggiunta la prova della stipulazione del contratto d'opera ex art. 2222 del codice civile come dedotto in atto di citazione e dell'adempimento di esso da parte dell'attrice (mediante realizzazione e consegna delle opere), è stato dunque allegato dalla parte attrice stessa l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo gravante in capo al convenuto.
Quest'ultimo, dal canto suo, è rimasto contumace, così omettendo di dar prova del fatto estintivo dell'altrui diritto (ovverosia l'intervenuto pagamento del prezzo).
9 Alla luce di quanto sopra deve dunque essere accolta la domanda attorea di pagamento della somma di € 26.000,00
a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di causa realizzate e consegnate dall'odierna attrice in Pt_1 favore del convenuto . CP_1
Il convenuto deve pertanto essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore dell'attrice Pt_1
, della somma di € 26.000,00 oltre agli interessi
[...] legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dal giorno della costituzione in mora (ovverosia dal giorno 22 novembre 2022) (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) sino al giorno della domanda giudiziale nonché quelli ex art. 1284 comma 4 del codice civile dal giorno della domanda giudiziale (ovverosia dal giorno della notifica dell'atto di citazione) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
10 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01), e ciò in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
A tali importi vanno altresì aggiunte le spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria svolta ante causam ex art. 3 del D. L. n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 (v. il verbale prodotto sub doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice) che si liquidano in € 662,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della Parte_1 somma di € 26.000,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dal giorno della costituzione in mora (ovverosia dal giorno 22 novembre
2022) sino al giorno della domanda giudiziale nonché quelli ex art. 1284 comma 4 del codice civile dal giorno della domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
11 2) Condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 237,00 per esposti ed €
5.739,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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