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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1279 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario CodiceFiscale_1
Bongarzone e Paolo Zinzi, giusta procura su documento informatico prodotto telematicamente in uno al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi telematici;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del pro tempore,
[...] CP_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, siti in , via Libertà nr. CP_3 CP_3
174, sono domiciliati ex lege;
- resistenti-
A seguito dell'udienza del 02.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2019, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni "1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto
Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei
24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al convenuto di inserire la ricorrente CP_1 nella seconda fascia (II fascia) ovvero nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A1 , A012 A013 A022, ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori".
A sostegno della domanda ha esposto:
- di essere in possesso della Laurea magistrale in Filologia Classica, conseguita in data 28.11.2017, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropopsico-pedagogiche conseguiti in data 26.03.2019;
- di avere presentato domanda di inserimento in terza fascia, avendole il convenuto, CP_1 mediante il Dm 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie, precluso l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;
- di risultare pertanto inserita presso l'Ambito Territoriale Provinciale di in terza fascia CP_3
GI per le classi di concorso A1 , A012 A013, A022.
Deduceva dunque che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, i titoli dalla stessa posseduti sono idonei all'accesso alla seconda fascia delle GI, lamentando dunque l'illegittimità del Dm
374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie (DM 11.05.2018 e successivo
Decreto dipartimentale del 29.03.2019), nella parte in cui non consentono alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. in virtù del possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, in quanto in contrasto con la disciplina legislativa primaria citata.
Con memoria del 10.03.2020 si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1 in fatto e diritto il ricorso, chiedendone dunque il rigetto. Ha dedotto, in particolare, l'insussistenza dei titoli, stabiliti dal D.M. 374/2017, art. 2, per l'accesso alla II^ fascia delle GI, ribadendo la legittimità della richiamata fonte regolamentare in considerazione del fatto che la laurea unitamente ai 24 CFU costituisce unicamente titolo di accesso a concorso ma non titolo equiparabile all'abilitazione all'insegnamento.
Istruita in via documentale, la causa veniva indi decisa a seguito dell'udienza del 02.07.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La disciplina attuativa, applicabile ratione temporis, concernente le Graduatorie Provinciali per le
Supplenze, per i posti di sostegno nonché per le graduatorie di istituto è contenuta nel D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 nonché nella successiva O.M. 60/2020.
Quanto alla prima, in particolare, l'art. 2 del DM dispone: “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A)
SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G.
n. 10512016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
(…) 9. Al punteggio così assegnato saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi per i titoli conseguiti successivamente alla data del 23 giugno 2014 - termine di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio 2014/2017 - autocertificati o presentati, ai sensi dell'art. 8, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal successivo art.
7. Per i docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell'art. 1, comma l, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/17, il termine temporale di riferimento di cui al periodo precedente è quello fissato da ciascuno dei decreti direttoriali che hanno disciplinato termini e modalità di inserimento in ciascuna finestra semestrale del triennio precedente e, in particolare: 1 febbraio 2015 - D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015; 1 agosto 2015 - D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015; 1 febbraio 2016 - D.D.G n. 89 del 16 febbraio 2016; 1 agosto 2016 - D.D.G n. 643 dell'11 luglio 2016; 1 febbraio 2017 - D.D.G n. 3 dell'11 gennaio 2017. 10. Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014, ovvero prima del termine temporale di riferimento previsto dai decreti direttoriali che hanno disciplinato l'inserimento in ciascuna finestra temporale riportati al comma precedente, purché non presentati in precedenza. È fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e
2010/20 Il che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda. II. Devono, invece, dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro
[...]
6 agosto 1999 h. 201, che intendano iscriversi nelle graduatorie relative Controparte_4 alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici per gli insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89. Relativamente ai titoli artistici, anche per i suddetti docenti, valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo;
b) i docenti della classe di concorso A077 di cui al D.M. n. 201/1999, precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il presente decreto.
Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati, per i quali valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo;
I2.Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dall'anno scolastico 2017/18, così come l'utilizzo dei modelli All. Al2 e Al2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art.
7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato,
l'aspirante deve essere già: - a) abilitato (ai fini dell'inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto);
- b) in possesso del titolo di studio (ai fini dell'inclusione in III fascia di graduatoria d' istituto)”. In termini sintonici si pone l'O.M. n. 60/2020, che regola le nuove GPS e le correlate graduatorie di istituto, il quale all'art. 3 così dispone: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
In base a tali disposizioni, dunque, l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo espressamente ed evidentemente distinto dalla titolarità congiunta di laurea e 24 CFU costituendo, la prima, titolo di accesso alla prima fascia delle GPS e, quindi, alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e i secondi titolo di accesso alla seconda fascia delle GPS e, quindi, alla terza fascia delle graduatorie di istituto.
La ricorrente, pacificamente non in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento è dunque stata correttamente collocata nella II^ fascia delle GPS e nella III^ fascia delle G.I, in conformità, peraltro, con la domanda dalla stessa presentata.
A sostegno del reclamato diritto alla collocazione nella II^ fascia delle graduatorie di istituto, la ricorrente ha richiamato la previsione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 59 del 2017, secondo cui la titolarità di 24 CFU congiuntamente ai diplomi di laurea abilitano alla partecipazione a concorsi per l'immissione in ruolo in qualità di docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (prevedendo in particolare che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico- pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 3.
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma
2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24
CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare”.
Ha in sostanza inferito dalla richiamata disposizione che, essendo titolare del diritto di partecipare a bandi di concorso per i posti di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, avrebbe anche titolo ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
La legittimazione a partecipare al concorso per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado sarebbe, secondo tale impostazione, di per sé, titolo di accesso alla I^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Una siffatta opzione ermeneutica non può essere condivisa. Giova a tal fine richiamare la puntuale motivazione del T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/02/2021, n. 1486, la quale ha affermato:
"Il Tribunale e la prevalente giurisprudenza amministrativa si è costantemente orientata nel senso della non equiparabilità della laurea, dei 24 CFU e dei 36 mesi di esperienza professionale - anche congiuntamente posseduti - al conseguimento del titolo abilitativo. Come anticipato, per l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie, è necessario il conseguimento del titolo abilitativo. Il semplice possesso di laurea, ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio
2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della
L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.
Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a CP_1 chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.
Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di "percorsi" rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.
275".
In sostanza, la distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa
è il titolo per la partecipazione al concorso, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, secondo un ordine di preferenza stabilito ex ante e in via generale dal provvedimento dell'autorità amministrativa. Come ha correttamente rilevato l'amministrazione convenuta, “Né la richiesta abilitazione può ritenersi posseduta dal ricorrente sulla base di una ipotetica implicita equiparazione tra il percorso previsto per il conseguimento dei
24 CFU e il ben più complesso percorso formativo che gli aspiranti docenti sono chiamati ad affrontare per poter conseguire il titolo abilitante all'insegnamento. Invero, il primo è un iter connotato da una matrice spiccatamente teorica, nella misura in cui presenta caratteristiche tali da consentire di reputarlo come vero e proprio strumento di prosecuzione del percorso universitario, strumentale all'acquisizione di quel ventaglio di conoscenze – nei settori psico-antropo-pedagogici
– ritenuto di certo necessario ai fini del corretto svolgimento della funzione docente;
altro è invece il secondo tipo di percorso, caratterizzato da una durata triennale, da un programma di studio ben più ampio e, soprattutto, dalla non trascurabile circostanza che la formazione teorica viene affiancata da una formazione pratica – consistente nell'espletamento di un significativo numero di ore di laboratorio e di tirocinio – specificamente volta a preparare il docente al suo futuro inserimento nel mondo della scuola. Tale considerazione è per ciò solo sufficiente a spiegare l'espressa attribuzione di valore abilitante al titolo conseguito all'esito – positivo – di questi ultimi percorsi, nonché a giustificare il differente valore attribuito al conseguimento dei 24 crediti formativi universitari. Alla luce della legittimità e doverosità di tale differenziazione, che attribuisce diversa rilevanza a percorsi intrinsecamente differenti tra loro, il decreto ministeriale ex adverso contestato non presenta profili di illegittimità”.
Dunque, non sussiste alcuna contraddizione tra il permettere l'accesso al concorso per il reclutamento anche a soggetti che non abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, e il preferire, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze e, quindi, per il concreto esercizio dell'insegnamento, seppure a tempo determinato, i soggetti in possesso dell'abilitazione. Questa costituisce titolo di legittima precedenza nelle supplenze, ottenibile attraverso il superamento di un concorso o di un corso abilitativo. Il possesso dell'abilitazione certifica, in sostanza, l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente, che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU.
Tale conclusione hanno da ultimo trovato una confortevole sponda in un recentissimo arresto della Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 7084 del 13/03/2024 (nello stesso senso Cassazione,
Sez. Lav., sent. n. 15838 del 06.06.2024). Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, ci si limita a riportarne i passaggi essenziali necessari ad individuare e risolvere le questioni rilevanti per la decisione: “Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento).
L'abilitazione, almeno fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale, o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU.
Nel periodo dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'abilitazione, poi, era collegata al percorso FIT, che iniziava in seguito al superamento del concorso, e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, è conseguita al termine di una nuova procedura.
La corte territoriale ritiene che argomenti a sostegno delle sue conclusioni si possano ricavare dal fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, considerava requisiti di ammissione al concorso pubblico in questione, per quel che qui rileva,
a) il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure b) il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico (...) e di 24 crediti formativi universitari o accademici (...).
La Corte d'appello di Ancona omette, però, di valutare la normativa in materia per il periodo precedente e successivo.
Infatti, come evidenziato, il sistema generale, tranne che dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre
2018 e dopo l'entrata in vigore, il 1° maggio 2022, dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., operanti dal 30 giugno 2022, dalla legge n. 79 del 2022, ha sempre ricondotto l'abilitazione al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o al completamento di appositi processi formativi normativizzati.
In quest'ottica, l'indicazione dei titoli per accedere al detto concorso pubblico perde ogni valenza, in quanto si tratta di profili che nulla hanno a che vedere con l'abilitazione in quanto tale.
(…) Pure la lettura del testo attuale dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2017, vigente dal 30 giugno 2022, conforta la tesi di parte ricorrente, in quanto prescrive che:
"1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso".
Infatti, il possesso della laurea si deve aggiungere all'abilitazione per prendere parte al concorso in questione.
Altresì l'esame dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 (legge contenente la delega che ha portato al D.Lgs. n. 59 del 1997) conduce in questa direzione, in quanto prescriveva che, a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto potevano accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come modificato dal comma 113 dello stesso art. 1, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.
Il successivo comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 dava rilievo al titolo di studio in termini diversi da quanto ipotizzato dal controricorrente, precisando che:
"Il , ferma restando la procedura Controparte_5 autorizzatola, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado".
A conclusioni difformi da quelle raggiunte dalla Corte di appello di Ancona deve arrivarsi anche esaminando la normativa in tema di supplenze qui rilevante.
Infatti, l'art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 124 del 1999, concernente le supplenze, stabilisce che
"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti".
L'art. 1, commi 1-6, del d.m. del 13 giugno 2007, intitolato "Disponibilità di posti e tipologia di supplenze", ha precisato, poi, che:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolasti delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto".
Il successivo art. 5, commi da 1 a 4, del d.m. del 13 giugno 2007, concernente le graduatorie di circolo e di istituto, ha stabilito, infine, che:
"1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale".
La corte territoriale sostiene che il controricorrente avrebbe diritto ad essere iscritto nella menzionata II Fascia, che comprende "gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", in quanto il possesso congiunto di laurea e 24 CFU andrebbe equiparato all'abilitazione, come già sarebbe avvenuto in tema di accesso al concorso con l'art. 5 del
D.Lgs. n. 59 del 2017, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019.
Peraltro, a prescindere dal fatto che questa equiparazione va respinta per le ragioni già esposte, si rileva che la semplice lettura delle disposizioni appena menzionate contrasta con questa ricostruzione.
Infatti, nella II fascia sono iscritti gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
Ciò significa che essa è formata da soggetti individuati tenendo conto dei requisiti previsti per entrare nelle dette graduatorie ad esaurimento e che, per la chiusura di queste, non avrebbe potuto più esservi inclusi. Le graduatorie ad esaurimento, però, sono state introdotte dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, il quale ha previsto che:
"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".
In precedenza, l'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 2004, aveva stabilito che:
"Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".
Da tale normativa si evince che le graduatorie ad esaurimento riguardano soggetti abilitati, con la conseguenza che la menzionata II fascia non può non riguardare persone che siano pure abilitate o perché hanno seguito le procedure formative previste dalla normativa vigente o in quanto hanno superato il concorso pubblico senza divenire di ruolo”.
Si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, connessi all'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela il 18/07/2025 IL GIUDICE
Giulia Polizzi