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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 aprile 2025, iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in IV NA (VT), Via Rio C.F._1
Fratta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Chiara Ferrauti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in IV NA (VT), Via A. De Gasperi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Carrisi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 24 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 giugno 2000 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Corchiano (VT), parte II, serie
A, n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Viterbo il 15 Persona_1
ottobre 2000, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e Per_2
, a Viterbo il 19 settembre 2007, minorenne;
che la prosecuzione della convi-
[...]
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Alla sig.r verrà assegnato l'immobile sito in Corchiano (VT), Via Parte_1
Leonardo Da Vinci n. 23, distinto in NCEU del medesimo Comune al Foglio 13,
Particella 385, Sub. 3, Cat. A/3, ove coabiterà stabilmente con i figli;
3. Il sig. risiederà stabilmente presso l'immobile sito in Corchiano Parte_2
(VT), Via della Repubblica n. 11, di proprietà della madre;
4. Il figlio minore , nato a [...] il [...], (C.F. Persona_3 [...]
), verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che deposi- C.F._3
tano in questa sede il piano genitoriale in uso presso il Tribunale di Viterbo (all.
12);
5. Entrambi i figli, in considerazione della loro non più tenera età, saranno liberi di frequentare ciascun genitore nei giorni e negli orari che più riterranno consoni ed opportuni, tenendo conto anche dei rispettivi impegni universitari, scolastici, ludici e sportivi nonché delle rispettive esigenze personali e ricreative, sempre nel rispetto del principio di una frequentazione paritaria con ciascun genitore;
6. Il medesimo principio verrà applicato, altresì, alle vacanze estive e, laddove pro- grammate, invernali, durante le quali i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, da concordare, salvo diverso accordo, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
7. Altrettanto dicasi per le festività natalizie, pasquali e per ogni altra festività prevista in calendario (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1° mag- gio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festività patronali), per le quali verrà appli- cato il regime dell'alternanza tra l'uno e l'altro genitore;
8. In ragione di quanto concordato in termini di collocamento ed affidamento con- giunto dei figli ed in considerazione della mancanza di indipendenza economica degli stessi, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di entrambi per il tempo in cui si troveranno con l'uno o con l'altro;
9. In punto di spese straordinarie, i coniugi provvederanno a ripartirsi i relativi im- porti al 50%, nel rispetto di quanto prescritto dal “Protocollo per la regolamenta- zione delle spese straordinarie” adottato presso il Tribunale di Viterbo e da inten- dersi parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 13).
10. La sig.r beneficerà dell'intero importo mensilmente previsto a Parte_1
titolo di assegno unico per i figli, ove corrisposto e dovuto;
11. Il sig si impegna ed obbliga al pagamento dell'intero importo del Parte_2
mutuo concesso ai ricorrenti dalla BCC di Roma ed acceso per l'acquisto dell'im- mobile sito in Corchiano (VT), Via Leonardo da Vinci n. 23, relativamente al quale corrisponde la somma mensile di euro 456,00 rateo (quattrocentottanta//settan- totto);
12. Il medesimo provvederà, inoltre, al pagamento del finanziamento acceso per la ristrutturazione e l'acquisto del mobilio del predetto immobile, per un importo mensile pari ad euro 637,90;
13. La sig.ra in considerazione di quanto statuito nei punti 4 e 5, Parte_1
riceverà dal sig a titolo di assegno di mantenimento un importo pari Parte_2
ad euro 100,00 (cento//00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, che verrà versata dal coniuge entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese sulla PostePay Evolution intestata alla stessa e recante n. 53331711508489;
14. I coniugi, infine, provvederanno a ripartirsi equamente accessori ed utensili di uso domestico presenti presso l'abitazione adibita a casa coniugale, quali, a titolo pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di piatti;
bicchieri; pentole;
len- zuola;
asciugamani;
15. I coniugi, cointestatari del conto corrente n. 002/193/031283 presso la BCC di
Roma - Filiale di Capranica, dichiarano di voler provvedere alla chiusura dello stesso;
16. Il Sig. , unico proprietario degli autoveicoli (autoveicolo “Fiat Punto” Pt_2
tg. DC 168 XK, e autoveicolo “Peugeot” tg CA 028 KJ), provvederà a sostenere interamente le spese di gestione degli stessi”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cor- chiano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 aprile 2025, iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in IV NA (VT), Via Rio C.F._1
Fratta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Chiara Ferrauti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in IV NA (VT), Via A. De Gasperi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Carrisi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 24 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 giugno 2000 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Corchiano (VT), parte II, serie
A, n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Viterbo il 15 Persona_1
ottobre 2000, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e Per_2
, a Viterbo il 19 settembre 2007, minorenne;
che la prosecuzione della convi-
[...]
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Alla sig.r verrà assegnato l'immobile sito in Corchiano (VT), Via Parte_1
Leonardo Da Vinci n. 23, distinto in NCEU del medesimo Comune al Foglio 13,
Particella 385, Sub. 3, Cat. A/3, ove coabiterà stabilmente con i figli;
3. Il sig. risiederà stabilmente presso l'immobile sito in Corchiano Parte_2
(VT), Via della Repubblica n. 11, di proprietà della madre;
4. Il figlio minore , nato a [...] il [...], (C.F. Persona_3 [...]
), verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che deposi- C.F._3
tano in questa sede il piano genitoriale in uso presso il Tribunale di Viterbo (all.
12);
5. Entrambi i figli, in considerazione della loro non più tenera età, saranno liberi di frequentare ciascun genitore nei giorni e negli orari che più riterranno consoni ed opportuni, tenendo conto anche dei rispettivi impegni universitari, scolastici, ludici e sportivi nonché delle rispettive esigenze personali e ricreative, sempre nel rispetto del principio di una frequentazione paritaria con ciascun genitore;
6. Il medesimo principio verrà applicato, altresì, alle vacanze estive e, laddove pro- grammate, invernali, durante le quali i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, da concordare, salvo diverso accordo, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
7. Altrettanto dicasi per le festività natalizie, pasquali e per ogni altra festività prevista in calendario (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1° mag- gio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festività patronali), per le quali verrà appli- cato il regime dell'alternanza tra l'uno e l'altro genitore;
8. In ragione di quanto concordato in termini di collocamento ed affidamento con- giunto dei figli ed in considerazione della mancanza di indipendenza economica degli stessi, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di entrambi per il tempo in cui si troveranno con l'uno o con l'altro;
9. In punto di spese straordinarie, i coniugi provvederanno a ripartirsi i relativi im- porti al 50%, nel rispetto di quanto prescritto dal “Protocollo per la regolamenta- zione delle spese straordinarie” adottato presso il Tribunale di Viterbo e da inten- dersi parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 13).
10. La sig.r beneficerà dell'intero importo mensilmente previsto a Parte_1
titolo di assegno unico per i figli, ove corrisposto e dovuto;
11. Il sig si impegna ed obbliga al pagamento dell'intero importo del Parte_2
mutuo concesso ai ricorrenti dalla BCC di Roma ed acceso per l'acquisto dell'im- mobile sito in Corchiano (VT), Via Leonardo da Vinci n. 23, relativamente al quale corrisponde la somma mensile di euro 456,00 rateo (quattrocentottanta//settan- totto);
12. Il medesimo provvederà, inoltre, al pagamento del finanziamento acceso per la ristrutturazione e l'acquisto del mobilio del predetto immobile, per un importo mensile pari ad euro 637,90;
13. La sig.ra in considerazione di quanto statuito nei punti 4 e 5, Parte_1
riceverà dal sig a titolo di assegno di mantenimento un importo pari Parte_2
ad euro 100,00 (cento//00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, che verrà versata dal coniuge entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese sulla PostePay Evolution intestata alla stessa e recante n. 53331711508489;
14. I coniugi, infine, provvederanno a ripartirsi equamente accessori ed utensili di uso domestico presenti presso l'abitazione adibita a casa coniugale, quali, a titolo pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di piatti;
bicchieri; pentole;
len- zuola;
asciugamani;
15. I coniugi, cointestatari del conto corrente n. 002/193/031283 presso la BCC di
Roma - Filiale di Capranica, dichiarano di voler provvedere alla chiusura dello stesso;
16. Il Sig. , unico proprietario degli autoveicoli (autoveicolo “Fiat Punto” Pt_2
tg. DC 168 XK, e autoveicolo “Peugeot” tg CA 028 KJ), provvederà a sostenere interamente le spese di gestione degli stessi”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cor- chiano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5