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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 893/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Antonio Braile Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE contumace-
oggetto: fondo di garanzia . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'08.07.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_2
con sede legale in Belvedere Marittimo (CS), alla C.da Vetticello n. 49, in virtù di
[...] contratto a tempo indeterminato, dell'01.10.2014, con qualifica di Impiegato d'Archivio,
Livello I, del CCNL Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e
Servizi Integrati / Multiservizi;
che, con lettera racc. a mano del 14.11.2016, la società
le comunicava il licenziamento per mutate Parte_2
1 esigenze aziendali a decorrere dal 30.11.2016; che la società
[...]
non le corrispondeva gli stipendi relativi ai mesi di Parte_2
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2016, nonché il TFR e gli accessori relativi alla tredicesima e tredicesima per cessazione, quattordicesima e quattordicesima per cessazione, per le festività non godute;
che, pertanto, il credito totale vantato nei confronti della ammontava ad € 11.899,75, al lordo delle Parte_2
trattenute di legge;
che, nonostante il sollecito di pagamento del 26.10.2017, la società
nulla versava in suo favore;
che, quindi, in Parte_2
data 21.12.2017, procedeva alla notifica di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e dell'atto di precetto, alla società debitrice, senza alcun esito;
che, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo diveniva definitivamente esecutivo;
che, in data
30.07.2018, la società veniva dichiarata Parte_2
fallita con sentenza n. 11/2018 emessa dal Tribunale di Paola;
che, in data 10.10.2018, spiegava istanza di ammissione al passivo nella procedura fallimentare a carico di del Tribunale di Paola;
che, all'udienza del 14.03.2019, Parte_2
veniva ammessa al passivo del fallimento in privilegio, ex art. 2751 bis, comma1, n. 1,
c.c., per € 10.294,47 per retribuzioni ed € 1.605,28 per TFR, senza che venisse proposta opposizione;
che, in data 02.08.2019, il curatore del inoltrava il modello Per_1
TFR/CL-BIS - SR52, con cui dichiarava che ad essa ricorrente era dovuta una retribuzione lorda pari ad € 2.458,22 per gli ultimi tre mesi di lavoro;
che, in data
15.11.2019, trasmetteva all' la domanda di intervento dei Fondi di IA con n. CP_1
protocollo .2590.15/11/2019.0034768; che, non avendo avuto riscontro alcuno alla CP_1 domanda, chiedeva delucidazioni all' con PEC del 27.05.2020, 12.06.2020 e CP_1
29.06.2020; che, in data 27.07.2020, pertanto, inoltrava ricorso ex art. 465 L. 88/1989, avverso il silenzio rigetto serbato dall' , con protocollo n. CP_1
.2500.27/07/2020.0352824; che, con PEC del 31.10.2020, l' , a seguito del CP_1 CP_1 proposto ricorso amministrativo, comunicava: “..la prestazione è stata erogata…”; che, in data 05.11.2020, trasmetteva PEC all' per conoscere tempistiche e modalità di CP_1 liquidazione;
che, l' riscontrava con PEC del 29.12.2020, comunicando che, a causa CP_1
del trasferimento della sede di Scalea, ed il conseguentemente trasferimento presso la sede di Paola, la pratica non era stata definita e, quindi, confermando l'accoglimento della domanda, ribadiva che si sarebbe provveduto a gennaio “…essendosi costituita un'unità ad hoc…”; In data 04 e 06 maggio e 29 giugno 2021 inoltrava ripetute richieste di
2 informazioni all' , senza ricevere riscontro alcuno;
che, con PEC del 28.01.2021, CP_1 segnalava all' che il beneficio non le era stato ancora erogato;
che, con PEC del CP_1
29.01.2021, l' riscontrava la segnalazione, garantendo sulla liquidazione della CP_1 prestazione e comunicando che “…si sta provvedendo in stretto ordine cronologico…”; che, pertanto, non avendo ancora conseguito il proprio credito nei confronti dell , CP_1
ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “[…] accertare e dichiarare, che la sig.ra ha diritto ad ottenere il beneficio del Fondo Parte_1
di IA del TFR e dei Crediti di Lavoro ex art. 2 L. 297/82 ed artt. 1 e 2 D.lgs. 80/92,
a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 15.11.2019, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo.
Con condanna dell' in persona del Presidente legale rapp.te p.t., alla CP_1
corresponsione, quale gestore del Fondo di IA TFR e dei Crediti di Lavoro ex art.
2 L. 297/82 ed artt. 1 e 2 D.lgs. 80/92, in favore della sig.ra , del TFR ed alle Pt_1
ultime retribuzioni maturate, per il periodo 01.10.2014 – 30.11.2016, alle dipendenze della società nella misura di € 2.458,22, Parte_2
ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo.” Vinte le spese di lite da distrarsi.
Non si costituiva l' , nonostante la regolarità del procedimento notificatorio, sicché CP_1
se ne deve dichiarare la contumacia.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte costituita, esperita la prova per testi per come richiesta dalla parte ricorrente ed ammessa dal giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Giova premettere che il Fondo di IA è stato istituito presso l' con lo scopo di CP_1
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo
3 la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
2.1. In particolare, sul piano normativo, valga premettere che in attuazione della direttiva comunitaria 987/1980 lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la legge n. 297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il d.lgs.
n. 80/1992, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni.
Per quanto concerne i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, e per quanto ai fini di causa interessa, il d.lgs. n. 80/1992 agli artt. 1 e 2 prevede che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I).
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa
(articolo 2, comma I).
Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
4 periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata (articolo 2, comma III)”.
2.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie parte ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza della domanda nei confronti del Fondo di IA , ha CP_1
prodotto in atti documentazione probante: la domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito dal Tribunale di Paola con sentenza n. 11/2018 del 28.05.2018 (cfr. all. 10 ricorso), a titolo di TFR e di “crediti diversi” ex d.lgs. 80/92 (cfr. all. 11 ricorso); stato passivo reso esecutivo in data
14.03.2019, con ammissione di tali crediti per un importo di euro 1.605,28 a titolo di TFR ed euro 10.294,47 a titolo di mensilità non percepite (cfr. all. 12 ricorso), per come anche risultante da D.I. n. 115/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 22.11.2017, per la somma complessiva di euro 11.889,75 (cfr. all. 9 ricorso); certificato di non opposizione allo stato passivo del fallimento, datato 17.06.2019 (cfr. all. 12 ricorso).
Evidentemente, allora, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, considerato, ulteriormente, che i crediti azionati nei confronti dell' , corrispondenti CP_1
a quelli delle ultime tre retribuzioni maturate dalla ricorrente - settembre, ottobre e novembre 2016 - ricadonono “nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura di fallimento”, perché è vero che il rapporto di lavoro si è concluso il 30.11.2016, mentre non è dato sapere quando è stata proposta la prima istanza di fallimento, ma è altresì vero che il 30.10.2017 la lavoratrice ha agito per ottenere il citato decreto ingiuntivo, sicché le tre mensilità che rivendica rientrano nei dodici mesi computati a ritroso dal ricorso in monitorio (cfr. all. 9 ricorso).
D'altronde, l' , non costituendosi in giudizio, si è astenuto dal Controparte_2
dedurre ragioni ostative all'accoglimento della domanda, la cui fondatezza appare ancora più evidente alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 22.09.2022
(cfr. relativo verbale d'udienza).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: si riconosce il diritto di Parte_1 ad ottenere dal fondo di garanzia dell' l'importo corrispondente alle sue retribuzioni CP_1
dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016 e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, per come risultanti dal modello SR52 (cfr. all. 13 ricorso) e per l'effetto si condanna
5 l' ad erogarle il relativo importo, pari ad € 2.458,22 oltre interessi legali dal dovuto CP_1
al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (da 1.101,00 a 5.200,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto a) riconosce il diritto di Parte_1 ad ottenere dal fondo di garanzia dell' l'importo corrispondente alle sue CP_1
retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016 e ai ratei di tredicesima e quattordicesima;
b) condanna l' ad erogarle il relativo importo, pari ad € CP_1
2.458,22 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, che si liquidano in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Nicola Antonio Braile.
Si comunichi.
Paola, 16.05.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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