Articolo 3 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 aprile 1958
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Versione
1 gennaio 1972
Art. 3. ((Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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