Art. 3. ((Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata))
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata))