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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/9/2025, vertente tra nata a [...] il Parte_1
2/1/1981, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Clino Pompei e Roberta CodiceFiscale_1
Nacci, e , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Santopietro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 10/2/2020 la signora , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile ad Ausonia (FR) l'11/5/2009 con il signor e di Controparte_1 aver avuto da costui i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 la separazione giudiziale dal consorte e la disciplina degli istituti connessi;
preso atto della costituzione del resistente avvenuta l'11/5/2020; rilevato che con istanza dell'11/7/2025 il signor ha chiesto la pronuncia della sentenza CP_1 non definitiva di separazione;
rilavata la mancata opposizione della controparte;
esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio civile ad Ausonia (FR) Parte_1 CP_1
l'11/5/2009;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
Ausonia (FR) dell'anno 2009 al numero 3, parte I, ufficio 1;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
considerato che
il giudizio deve proseguire con riferimento alle altre questioni controverse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509/2020
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: ➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ausonia (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ausonia (FR) dell'anno 2009 al numero 3, parte I, ufficio 1;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 17/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/9/2025, vertente tra nata a [...] il Parte_1
2/1/1981, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Clino Pompei e Roberta CodiceFiscale_1
Nacci, e , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Santopietro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 10/2/2020 la signora , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile ad Ausonia (FR) l'11/5/2009 con il signor e di Controparte_1 aver avuto da costui i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 la separazione giudiziale dal consorte e la disciplina degli istituti connessi;
preso atto della costituzione del resistente avvenuta l'11/5/2020; rilevato che con istanza dell'11/7/2025 il signor ha chiesto la pronuncia della sentenza CP_1 non definitiva di separazione;
rilavata la mancata opposizione della controparte;
esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio civile ad Ausonia (FR) Parte_1 CP_1
l'11/5/2009;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
Ausonia (FR) dell'anno 2009 al numero 3, parte I, ufficio 1;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
considerato che
il giudizio deve proseguire con riferimento alle altre questioni controverse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509/2020
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: ➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ausonia (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ausonia (FR) dell'anno 2009 al numero 3, parte I, ufficio 1;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 17/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi