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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19594 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Curcio
ATTORE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gian
MA TI
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata chiedeva la condanna della Parte_1
, nella qualità indicata in epigrafe, al risarcimento dei danni Controparte_1
causati alla sua persona in occasione di un sinistro verificatosi in Napoli, alla via
Arenaccia, verso le ore 21,oo del 7-09-2013. L'istante riferiva la dinamica del sinistro nel seguente modo: mentre percorreva a piedi verso casa la via Arenaccia esso istante otteneva un passaggio da uno sconosciuto a bordo di un motoveicolo del quale non conosceva né le generalità né gli estremi identificativi;
sulla medesima via
Arenaccia il motoveicolo, guidato da conducente ignoto e con esso istante quale trasportato, andava ad impattare con un autoveicolo Smart fermo, nello stesso senso di marcia, ad un semaforo rosso;
a seguito dell'impatto esso istante riportava gravi lesioni mentre il conducente ignoto del motoveicolo si dileguava, omettendo di prestargli soccorso.
Instauratosi il contraddittorio la convenuta compagnia di assicurazioni resisteva alla domanda contestando la ricostruzione del fatto storico operata dalla parte istante in particolare sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l'intervento del FGVS.
Espletata prova testimoniale la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti (ex art. 190 vecchio testo cpc ) di gg. 20
+ 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - conformemente a quanto ha dedotto fin dalla comparsa di costituzione la convenuta - non può con certezza essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS
e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Deve però apparire certo che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente. Alla stregua dei sopra affermati principi non può ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nella premessa dell'atto introduttivo, mentre era a bordo (quale trasportato) di un motoveicolo sconosciuto e dileguatosi con il suo conducente dopo il sinistro, ha subito le lesioni lamentate a seguito dell'impatto del suddetto motoveicolo con un autoveicolo fermo al semaforo rosso.
In primo luogo appare poco verosimile la circostanza che l'istante abbia avuto un passaggio (mentre percorreva a piedi il tratto – presumibilmente di breve distanza
- che lo riconduceva verso casa) da un soggetto sconosciuto (del quale nemmeno indica la apparente età o altre caratteristiche somatiche) a bordo di un motoveicolo
(del quale nemmeno genericamente indica le caratteristiche o il colore).
In secondo luogo, sia dal rapporto dei Carabinieri che dal rapporto della Polizia
Municipale (cfr. in atti) – si evidenzia che tali Autorità di PS sono intervenute sul posto nell'immediatezza del sinistro ma non hanno assistito allo stesso – non si evince la presenza di un secondo soggetto occupante il motoveicolo coinvolto nel sinistro
(per la verità non si evince alcuna traccia nemmeno del motoveicolo).
Appare significativa la deposizione del teste (conducente del veicolo Tes_1
Smart contro cui è impattato il motoveicolo) che ha dichiarato: “… sono sceso dall' autovettura ed ho visto che il conducente dello scooter era a terra ed anche il motorino era a terra, previso che mentre le forze dell'ordine mi chiedevano i documenti il motorino era sparito ed erano rimasti a terra solo dei pezzi”. Tale deposizione è del tutto conforme a quanto dichiarato dallo stesse teste alla Polizia
Municipale (cfr. verbale in atti ) e riportate dagli Agenti in questo modo: “ riferiva…di aver visto un'unica persona, nello specifico l'infortunato, nella immediatezza del sinistro e di non poter fornire altre indicazioni …”. E' vero che la
Polizia Municipale ricostruisce in verbale il sinistro in maniera analoga a quanto dedotto nella premessa della citazione dall'attore ma ciò fa sulla base delle affermazioni rese dall'attuale attore a distanza dal sinistro (nell'immediatezza l'infortunato non era in grado di parlare).
Tutte le sopra richiamate contraddizioni rendono assolutamente incerto e non dimostrato – e l'onere probatorio incombeva esclusivamente sulla originaria parte istante - che l'evento dannoso occorso indubitabilmente al sia Pt_1 effettivamente stato causato dalla negligente condotta di guida del conducente del motoveicolo (sconosciuto) su cui viaggiava quale trasportato l'istante.
Il quadro probatorio è tale da far ritenere probabile che a bordo del motoveicolo ci fosse soltanto la parte istante che lo conduceva e che il motoveicolo dopo il sinistro
(nella concitazione del momento per la preoccupazione per le gravi lesioni subite dall'istante) sia stato prelevato da terzi estranei.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda proposta da nei confronti della , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Napoli lì 28 ottobre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco