2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 .
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
(( 4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ))