Articolo 331 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 331. Ricorso abusivo al credito 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019