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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2274/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Michele Geronimo
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. da avv. Anna Faretra
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, , in veste Parte_1 di dipendente dell' dal 31.07.2010 con qualifica di collaboratore CP_1 professionale sanitario infermiere, cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica, lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di turno, di cui all'art. 86, comma 3, C.C.N.L., per i giorni di ferie usufruiti.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
1 L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza CP_1 della domanda in fatto e diritto.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
L'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”. L'indennità, come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'art. 106 del nuovo contratto collettivo 2019-2021, in vigore dal 1° gennaio 2023, precisa che l'indennità di turno “è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione” dell'orario di lavoro e dell'ordinario sviluppo del turno (commi 1 e 5), ribadendo che l'indennità, “pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”, compete “al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni” e “non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” (comma 2).
Nel caso di specie, con riferimento al periodo in questione, l CP_1 ha corrisposto alla ricorrente l'indennità di turno per un numero di
[...] giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell'indennità, per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro.
2 In conclusione, la domanda va respinta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante la connotazione interpretativa delle questioni trattate, equo appare compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_2
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2274/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Michele Geronimo
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. da avv. Anna Faretra
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, , in veste Parte_1 di dipendente dell' dal 31.07.2010 con qualifica di collaboratore CP_1 professionale sanitario infermiere, cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica, lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di turno, di cui all'art. 86, comma 3, C.C.N.L., per i giorni di ferie usufruiti.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
1 L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza CP_1 della domanda in fatto e diritto.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
L'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”. L'indennità, come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'art. 106 del nuovo contratto collettivo 2019-2021, in vigore dal 1° gennaio 2023, precisa che l'indennità di turno “è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione” dell'orario di lavoro e dell'ordinario sviluppo del turno (commi 1 e 5), ribadendo che l'indennità, “pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”, compete “al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni” e “non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” (comma 2).
Nel caso di specie, con riferimento al periodo in questione, l CP_1 ha corrisposto alla ricorrente l'indennità di turno per un numero di
[...] giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell'indennità, per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro.
2 In conclusione, la domanda va respinta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante la connotazione interpretativa delle questioni trattate, equo appare compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_2
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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