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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2454/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudie ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 2454/2023 RG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ALESSIA BALDI e PIETRO RATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, codice fiscale , nata a [...] (U.R.S.S.) il 22 Controparte_1 C.F._2 giugno 1984, contumace;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero -Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria-; oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio). conclusioni
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio e disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Castelnuovo Scrivia affinché proceda alle prescritte annotazioni, il tutto per i motivi evidenziati e alle seguenti condizioni:
la casa coniugale, di proprietà del Sig. e della di lui madre, rimane a quest'ultimo con i Pt_1 mobili e gli arredi nella stessa esistenti;
la Sig.ra dichiara di aver già lasciato la casa coniugale e ritirato i propri effetti CP_1 personali;
i coniugi dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno divorzile;
i coniugi dichiarano di avere così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere. Con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29/09/2023, il ricorrente evocava in giudizio il Parte_1 coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio civile in Kazan Controparte_1
(Federazione Russa) il 14/06/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) al n. 20, P.II, serie C, anno 2019.
Esponeva parte ricorrente che dalla loro unione non sono nati figli e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con sentenza n. 348/2024 il Tribunale Ordinario di Alessandria in data 12/04/2024 in seno al presente procedimento pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione. Il Tribunale rigettava, al contrario, la richiesta di addebito della separazione alla resistente.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge. All'udienza del 15/05/2025 il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, richiamando le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12/04/2024, n. 348/2024. Motivi della decisione
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare: la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 12/04/2024 e sono pertanto trascorsi oltre 12 mesi dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e, nelle more, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il ricorrente, nel proseguo del giudizio, ha confermato la domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Spese compensate stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Kazan (Federazione Russa) il 14/06/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) al n. 20, parte II, serie C, anno 2019. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Castelnuovo Scrivia (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 20, parte II, serie C, anno 2019). conferma le condizioni di cui alla sentenza n. 348/2024 del 12/04/2024 e, in particolare: la casa coniugale in assenza di figli minori deve essere assegnata al ricorrente che ne è proprietario unitamente alla di lui madre . Controparte_2
Spese legali compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 20/05/2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudie ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 2454/2023 RG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ALESSIA BALDI e PIETRO RATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, codice fiscale , nata a [...] (U.R.S.S.) il 22 Controparte_1 C.F._2 giugno 1984, contumace;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero -Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria-; oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio). conclusioni
Conclusioni di parte ricorrente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio e disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Castelnuovo Scrivia affinché proceda alle prescritte annotazioni, il tutto per i motivi evidenziati e alle seguenti condizioni:
la casa coniugale, di proprietà del Sig. e della di lui madre, rimane a quest'ultimo con i Pt_1 mobili e gli arredi nella stessa esistenti;
la Sig.ra dichiara di aver già lasciato la casa coniugale e ritirato i propri effetti CP_1 personali;
i coniugi dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno divorzile;
i coniugi dichiarano di avere così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere. Con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29/09/2023, il ricorrente evocava in giudizio il Parte_1 coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio civile in Kazan Controparte_1
(Federazione Russa) il 14/06/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) al n. 20, P.II, serie C, anno 2019.
Esponeva parte ricorrente che dalla loro unione non sono nati figli e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con sentenza n. 348/2024 il Tribunale Ordinario di Alessandria in data 12/04/2024 in seno al presente procedimento pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione. Il Tribunale rigettava, al contrario, la richiesta di addebito della separazione alla resistente.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge. All'udienza del 15/05/2025 il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, richiamando le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12/04/2024, n. 348/2024. Motivi della decisione
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare: la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 12/04/2024 e sono pertanto trascorsi oltre 12 mesi dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e, nelle more, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il ricorrente, nel proseguo del giudizio, ha confermato la domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Spese compensate stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Kazan (Federazione Russa) il 14/06/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) al n. 20, parte II, serie C, anno 2019. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Castelnuovo Scrivia (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 20, parte II, serie C, anno 2019). conferma le condizioni di cui alla sentenza n. 348/2024 del 12/04/2024 e, in particolare: la casa coniugale in assenza di figli minori deve essere assegnata al ricorrente che ne è proprietario unitamente alla di lui madre . Controparte_2
Spese legali compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 20/05/2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI