Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5120/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5120/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. in Torre del Greco alla via CP_1
Marconi n. 66 e rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti autenticata dal Notaio di Maio in Per_1 data 3-2-2023, rep. 8360, racc. 5374.
OPPONENTE in persona del legale rappresentante p. t. elettivamente Controparte_2 domiciliata in Genova, via Cesarea 2/41 presso lo studio dell'avvocato Emilio Robotti che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opposta: come d note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c., ex art.
3-bis legge 53/1994, in data
3-11-2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1128/2023 Parte_2 del 20-9-2023 e notificato in data 26-9-2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva Controparte_2 somma di euro 138.275,00, oltre interessi e spese.
A fondamento della richiesta deduceva che nelle sue strutture di ricovero per utenza psichiatrica, su invio della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, aveva erogato prestazioni ai pazienti di competenza della controparte, relativamente ai signori , CP_3 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6 ER
, e che per le prestazioni residenziali ed assistenziali rese, aveva emesso Persona_4 regolari fatture (ivi elencate) che non erano state pagate né contestate.
2. L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva che la somma richiesta non era dovuta poiché non vi era un contratto scritto relativo agli anni in cui erano state erogate le prestazioni fatturate ex art.
8-quinques d.lgs. 502/1992.
In subordine eccepiva la prescrizione decennale per le prestazioni rese prima del 22-9-
2012 e la inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite;
in subordine, dichiarare dovuti gli importi dovuti per i mesi regolarmente autorizzati con interessi nella misura legale. contestava l'opposizione nel merito, insistendo nelle proprie richieste, Controparte_2 ovvervando che la controparte non aveva contestato le prestazioni rese e il quantum richiesto, di cui vi era prova documentale.
Deduceva, poi, l'infondatezza anche della eccepita mancanza del requisito del contratto in forma scritta, evidenziando di aver prodotto le determinazioni della che Parte_3 individuavano, verso le strutture autorizzate ed accreditate dell'opposta, sia i pazienti da ricoverare, sia la struttura e le prestazioni da erogare in regime di ricovero, sia il corrispettivo economico (pari alla retta regionale prevista dalla normativa regionale), sia l'ammontare della spesa per la . Parte_3
Pertanto, chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 138.275,00, o di quella maggiore o minore emersa in corso di causa per le ragioni descritte o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pag. 2 3. In diritto, va rammentato che secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 16-5-2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ., 3-2-2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ., 19-10-2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ., 3-3-2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ., 16-12-2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. 17-11-2003, n. 17371).
4. Nella specie, come prima evidenziato, l'opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni rese dalle proprie strutture in favore dei pazienti Part inviati dalla opponente, la quale ha eccepito la non debenza della somma ingiunta a causa della mancanza di un contratto sottoscritto.
Alla stregua dei principi enunziati, quindi, incombe in capo all'opposta – attrice in senso sostanziale - l'onere della prova dei fatti costituitivi, e dunque la prova della autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura sanitaria, del suo accreditamento istituzionale, ed infine la prova che momento in cui è stata eseguita la prestazione erano già stati stipulati gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992.
4.1. A tal uopo si evidenzia che la giurisprudenza consolidata ha affermato che la qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) “accreditato” è, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni pag. 3 assistenziali erogate agli utenti del SSR, come è dato inequivocabilmente desumere dalla disciplina del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della “autorizzazione” all'esercizio di attività sanitaria, all'“accreditamento istituzionale” (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di “accordi contrattuali”, secondo il c.d. “sistema delle tre A”.
Più nel dettaglio, l'autorizzazione, costituisce il titolo abilitativo che deve essere posseduto dalle strutture che intendono erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN ed è subordinata alla verifica, da parte della Regione interessata, della realizzabilità della struttura in relazione alla localizzazione territoriale, tenuto conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra livelli essenziali di assistenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 7 del 2021), e al possesso dei requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie;
l'accreditamento, con il quale alla struttura pubblica o privata già autorizzata è concesso lo status di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale, richiede, invece, “requisiti ulteriori” (rispetto a quelli necessari all'autorizzazione) e l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell'art.
8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992» (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del
Considerato in diritto); gli accordi tra fornitori privati e assistenza sanitaria, per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, infine, definiscono il programma di attività, con l'indicazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili e la loro remunerazione massima (art.
8-quinques d.lgs. n. 502 del 1992).
Ai fini della prova dell'esistenza del credito giova, altresì, ricordare che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. civ., 20690/2016; Cass. civ., 12540/2016).
È noto, infatti, che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto pag. 4 interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. civ., n. 21574/22, n. 8950/06, n. 8621/06, n. 4635/06, n.
13385/05, n. 21138/04, n. 14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01). Ciò in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. civ., n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (Cass. civ., n.
7478/20).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato iure privatorum, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione pag. 5 delle prestazioni ex art. 1327 c.c. (ex pluribus: Cass. civ., n. 5263/15; Cass. civ., n.
12316/15; Cass. civ., n. 20391/16).
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata “utilitas” della prestazione in favore della P.A. (Cass. civ., n. 14099/2004).
Tuttavia, i predetti principi sono stati in parte mitigati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9775/22, con cui si è statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema
Corte, che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato. Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con il predetto art. 17 r.d. n. 2440 del 1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
I predetti principi, in tema di forma dei contratti stipulati dalla P.A., sono pacificamente Part applicabili anche nei confronti delle (Cass. civ., n. 24640/2016).
4.2. Nel caso in esame, da un lato è risultato pacifico, oltre che documentalmente provato, che le strutture sanitarie dell'opposta erano autorizzate e accreditate come previsto dall'art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992, n. 502; dall'altro, sulla scorta della pag. 6 documentazione prodotta, che per parte delle prestazioni sanitarie sia stata fornita la prova della stipulazione di un contratto scritto attraverso il modello dello scambio separato della proposta e della accettazione per iscritto.
In particolare, l'opposta ha prodotta la seguente documentazione che è riconducibile alle prestazioni relative alle fatture di seguito elencate: per il paziente determinazione dirigenziale n. 23 del 19-3-2019 di CP_3 autorizzazione al ricovero per 180 giorni (doc. 8), richiamata nelle seguenti fatture: n. 295 del 28-2-2011 per euro 5.320,00; n. 392 del 31-3-2011 per euro 5.890,00; n. 796 del 31-
5-2011 per euro 5.890,00; per il paziente , comunicazione della delibera dirigenziale n. 211 del 14- Controparte_4
6-2011 di autorizzazione della proroga del ricovero dal 1°-1-2012 al 31-12-2012 (doc. 10), riferita alla fattura n. 1863 del 31-12-2011 per euro 4.792,60; per il paziente , determinazione dirigenziale n. 12 del 3-2-2012 di Persona_2 liquidazione della somma di euro 18.200,00 per il periodo di degenza ottobre/dicembre
2011, in cui richiama la determina dirigenziale 16 del 26-5-2011 che autorizzava il ricovero dal 29-6-2011 al 25-11-2011 (doc. 13), riferita alle seguenti fatture: n. 1241 del 31-8-2012 per euro 5.920,00, n. 6/T1 del 30-11-2012 per euro 6.000,00, n. 19/T1 del 31-12-2012 per euro 5.840,00, n. 8/T1 del 31-1-2013 per euro 6.160,00, n. 23/T1 del 28-2-2013 per euro 5.600,00, n. 37/T1 del 31-3-2013 per euro 6.040,00; per il paziente , comunicazione della proroga dal 22-3-2013 al 31-12- Controparte_6
2013 - con nota prot. 1984 del 31-5-2013 – disposta con determina dirigenziale n. 15 del
20-5-2013 per una spesa complessiva di euro 44.560,00 (doc. 12), riferita temporalmente alla fattura n. 59/SS del 31-3-2013 per euro 4.079,40; per il paziente determina dirigenziale n. 23 del 19-4-2012 di ER autorizzazione al ricovero per giorni 180, determina dirigenziale n. 39 del 22-10-2012 di proroga dal 24-10-2012 al 15-6-2013, determina dirigenziale n. 55 del 22-11-2012 di liquidazione delle fatture 1104 e 1237, determina dirigenziale n. 20 del 20-3-2023 di liquidazione della fattura 6/T2, determina dirigenziale n. 21 del 29-3-2013 di liquidazione della fattura n. 9/T1, determina dirigenziale n. 51 del 1-10-2023 di proroga del ricovero dal 15-6-2013 al 15-9-2013 (sub 9). A tali provvedimenti fanno riferimento le seguenti fatture: n. 1104 del 31-7-2012 per euro 6.080,00; n. 9/T1 del 31-1-2013 per euro
5.880,00;
pag. 7 per il paziente , determina dirigenziale n. 51 del 21-10-2013 di Persona_4 proroga del ricovero dal 15-6-2013 al 15-9-2013, in cui si richiama la determina dirigenziale 54 del 12-11-2012 di autorizzazione dal 28-10-2012 al 15-6-2013 (doc. 11), riferita temporalmente alla fattura n. 6/T2 del 31-1-2013 per euro 6.200,00.
Per tali crediti, risulta quindi provata la sussistenza del contratto.
Diversamente, la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare che anche per le prestazioni a cui fanno riferimento le fatture prodotte a corredo della domanda, sia stato stipulato per iscritto il contratto.
In particolare: le fatture n. 7/T2 del 31-1-2013 per 5.738,00, n. 19/T2 del 28-2-2013 per euro
5.054,00, n. 32/T2 del 31-3-2013 per euro 5.738,00, n. 136/T2 del 31-11-2013 per euro
2.112,80, n. 149/T2 del 31-12-2013 per euro 2.204,00, si riferiscono a prestazioni rese in favore di , richiamando determina (32/2009) non prodotta;
CP_3 le fattura n. 48/T2 del 30-4-2013 per euro 5.472,00, n. 86/T2 del 31-7-2013 per euro
5.890,00, n. 112/T2 del 30-9-2013 per euro 5.700,00, n. 123/T2 del 31-10-2013 per euro
5.624,00, n. 136/T2 del 31-11-2013 per euro 2.112,80, relative a prestazioni rese in favore di sono prive di riferimenti a periodo o determine: L'ulteriore CP_3 documentazione prodotta sub 8 (ovvero: determinazione dirigenziale n. 17 del 30-5-2011 di proroga dal 1°-4-2011 al 30-9-2011; determinazione dirigenziale n. 18 del 5-4-2012 di proroga dal 1-4-2012 al 30-9-2012; comunicazione, con nota prot. 3744 dell'8-11-2013, della proroga con determina 319 del 28-10-2013 dal 1-5-2013 al 31-10-2013) in difetto di precise allegazioni, non fornite dall'opposta, non è riconducibile alle prestazioni oggetto delle descritte fatture;
la fattura n. 118/SM del 30-6-2016 per euro 3.805,80, relativa a prestazioni rese in favore di , si riferisce ad un periodo (1/30-6-2016) non compreso nel Controparte_4 provvedimento prodotto;
la fattura n. 1653 del 31-12-2010, per euro 4.724,40, per prestazioni rese in favore di dal 1-12-2010 al 31-12-2010, riguarda un periodo diverso da quello a Controparte_5 cui fa riferimento la comunicazione - con nota prot. n. 3208 del 21-10-2009 - della proroga con determina 149 del 19-10-2009 dal 15-10-2009 al 15-4-2010, per una retta giornaliera di euro 152,00 per un importo totale di euro 27.826,00 (doc. 14);
pag. 8 la fattura n. 93/T1 del 30-6-2013 per euro 5.720,00, relativa a prestazioni rese in favore di non contiene riferimenti a periodi o determine;
ER la fattura n. 612 del 30-4-2012 per euro 800,00, relativa a prestazioni rese in favore di
, non contiene riferimenti a periodi o determine ed è stata emessa prima Persona_4 dell'autorizzazione sopra descritta.
5. L'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente è parzialmente fondata.
Invero, l'opposta ha prodotto le costituzioni in mora inviate alla controparte il 23-5-
2019, il 4-8-2020 e il 23-9-2022 e dall'esame delle stesse risulta che non vi è stata tempestiva interruzione della prescrizione relativamente ai crediti oggetto delle seguenti fatture: n. 295 del 28-2-2011 per euro 5.320,00; n. 392 del 31-3-2011 per euro 5.890,00;
n. 796 del 31-5-2011 per euro 5.890,00; n. 1863 del 31-12-2011 per euro 4.792,60; n.
1241 del 31-8-2012 per euro 5.920,00; n. 1104 del 31-7-2012 per euro 6.080,00.
Per gli altri crediti, invece, la creditrice ha provato di aver interrotto la prescrizione entro il termine decennale di prescrizione, di cui all'art. 2946 c.c., con le descritte costituzioni in mora ex art. 2943 comma 4 c.c., in cui vi sono gli specifici riferimenti alle fatture in questione, e di aver poi agito tempestivamente in giudizio mediante la notifica del decreto ingiuntivo in data 26-9-2023, avente efficacia di ulteriore atto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 27944 del 23-9-2022).
6. Per quanto esposto, che deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova del credito nei limiti della somma complessiva di euro 45.799,40, per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare, in favore dell'opposta la somma di euro 45.799,40 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura.
Questi ultimi, invero, vanno riconosciuto come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ex mulris, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27131 del 18-10-2024).
7. L'opposta ha chiesto, in via subordinata, la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento delle medesime somme richieste in via principale o al diverso importo accertato in corso di causa o liquidato in via equitativa.
pag. 9 La richiesta, quindi, atteso il parziale accoglimento della domanda principale, deve essere esaminata con riferimento alla somma non riconosciute.
La domanda, tuttavia, è inammissibile per carenza del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria (cfr.
Cass. civ., 8-3-1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti:
a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (cfr. Cass. civ., 29672/2021; cfr. Cass. civ., 6664/1981).
In altri termini, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: cfr. Cass. civ.,
29672/2021)
Si è altresì precisato che l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto per l'ipotesi che quest'ultima venga rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non allorquando sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non venga dall'interessato più coltivata (cfr. Cass. civ., 13-3-2013, n. 6295;
Cass. civ., 14-5-2018, n. 11682; Cass. civ., 11-5-2022, n. 14944).
Va anche osservato che la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che:
“ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la pag. 10 domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 33954 del 5-12-2023).
Ne consegue, dunque, che la residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento deve essere valutata in astratto mirando ad evitare che in presenza di un rimedio di tutela previsto dall'ordinamento la parte danneggiata possa decidere di avvalersi dell'azione ex art. 2041 c.c.
In altri termini, l'art. 2042 c.c. impedisce il concorso alternativo o integrativo tra i rimedi previsti dall'ordinamento, relegando l'operatività dell'art. 2041 c.c. alle sole ipotesi in cui tale azione sia l'unico rimedio esperibile.
Ciò posto, se è pur vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto e che tale domanda può essere rivolta anche nei confronti della Pubblica Amministrazione
è pur vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti;
diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, proprio perché la residualità va valutata in astratto (cfr., in termini, Trib. di Enna, sentenza 2-11-2023).
Nella specie, per come in precedenza sottolineato, la domanda proposta in via principale è stata disattesa perché in parte relativa a crediti prescritti e in parte relativi a crediti per i quali non è stata fornita la prova dell'allegato contratto scritto e non per un difetto del titolo.
Per tali ragioni, la domanda subordinata deve essere dichiarata inammissibile
8. Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai pag. 11 sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai medi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro
2.905,00. Il tutto aumentato del 30 % ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014 e poi ridotto della metà).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona
[...] Controparte_2 del Legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1128/2023 del 20-9-2023 e notificato in data 26-9-2023, emesso dal tribunale di Torre
Annunziata;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_2 favore di in persona del Legale rappresentante p.t., della somma di euro Controparte_2
45.799,40 oltre interessi oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 5 del d. l.vo 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricezione di ciascuna fattura;
C) dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041
c.c. da in persona del Legale rappresentante p.t.; Controparte_2
pag. 12 D) compensa le spese processuali per la metà e condanna , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore di Controparte_2 in persona del Legale rappresentante p.t., che liquida in euro 620,50 per esborsi ed euro 4.950,40 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 12 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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