Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 311
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto attestazione di conformità

    L'avviso di accertamento impugnato riporta, nella intestazione, l'attestazione di conformità della copia notificata all'originale telematico da cui è stata estratta.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    L'avviso riporta in calce la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, con indicazione della delibera di nomina e l'attestazione che la firma autografa è stata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del funzionario.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla pretesa

    La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 si applica anche ai termini relativi alle attività di accertamento, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la durata della sospensione. Pertanto, alla data di notifica dell'avviso non erano maturati i termini di prescrizione quinquennale, occorrendo aggiungere i giorni di sospensione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La notifica dell'avviso riporta tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione del soggetto notificatore e ricevente. Peraltro, l'eventuale nullità della notifica è stata superata ai sensi dell'art. 156 c.p.p. per il raggiungimento dello scopo, avendo la ricorrente impugnato l'avviso notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 311
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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