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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34571 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa all'esito del deposito entro il termine del 22.01.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sanna;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: COMODATO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che era proprietario in forza di atto di compravendita del 19.11.2019 Parte_1
dell'immobile di Via Bonfadini Romualdo n. 98 Milano di mq 80 ca., posto al piano quinto composto di 3 locali ed accessori con annesso vano cantina posto al piano interrato riportato in catasto al foglio
563 - mappale 36 - subalterno 16, che al momento dell'acquisto all'interno dell'appartamento CP_1
occupava una stanza con l'uso cucina e bagno concessale dai fratelli a titolo di
[...] Per_1
precario immobiliare oneroso, con l'accordo di liberarlo prima della vendita dell'immobile all'attuale proprietario ed in ogni caso prima che fossero iniziati i lavori di ristrutturazione, che acquistava la proprietà dell'appartamento con l'impegno da parte della di liberare la stanza e quindi CP_1
l'appartamento entro un mese, senza esito, che seguivano altre richieste che non sortivano effetto, che pagina 1 di 3 la resistente ometteva altresì il rimborso spese sia per la stanza detenuta, sia per le utenze, sia per spese condominiali, che in data 02/02/2024 non era riuscito ad entrare nell'immobile in quanto la convenuta aveva sostituito una delle serrature della porta blindata di ingresso impossessandosi dell'intero appartamento, che aveva sopportato spese per complessivi €. 9.692,35, che la resistente aveva corrisposto dalla data del rogito fino al maggio 2023 (data in cui ha omesso qualunque tipo di contribuzione, ovvero 49 mesi) circa €. 500,00 comprensive di utenze, spese condominiali e spese caldaia per un totale €. 23.000,00 e da 16 mesi non versava nemmeno il contributo per l'occupazione della stanza di € 200,00 mensili circa ed aveva iniziato a subaffittare l'immobile a terzi, che non aveva potuto iniziare i lavori di ristrutturazione, chiedeva di dichiarare l'intervenuto recesso ad nutum del ricorrente in data 26/1/2024 e per l'effetto di dichiarare sciolto il vincolo contrattuale di comodato precario oneroso tra le parti a far data dal 26/1/2024 ovvero, in via subordinata, per inadempimento, di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e condannare a corrispondere la somma di CP_1
€ 4.000 comprensivi di spese condominiali ed utenze da giugno 2023 a gennaio 2024 a titolo di precario immobiliare oneroso nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai locali dalla stessa occupati quantificati in €. 280,60 per la sostituzione della serratura della porta di ingresso ed al risarcimento dei danni da ritardata restituzione per il disagio, la perdita di tempo ed il danno economico conseguito per spese utenze e condominiali e per perdita di chances/mancata percezione dei frutti per ulteriori €.
1.200 mensili da febbraio 2024 alla data di effettivo rilascio, oltre rimborso di tutte le spese condominiali e utenze parimenti sino al rilascio effettivo ed oltre interessi.
non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi che l'azione spiegata abbia natura personale, in quanto la richiesta di rilascio è ricondotta, sotto il profilo della causa petendi, alla cessazione per recesso ovvero per inadempimento di un contratto di comodato.
Inquadrato in questi termini il thema decidendum, la domanda proposta da é Parte_1
inammissibile atteso che il rilascio riguarda l'intero appartamento e non già la porzione che secondo l'assunto attoreo, sarebbe stata concessa in comodato, e considerato che comunque l'attore non ha dimostrato il titolo della concessione in godimento alla resistente, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 2 di 3 Sotto tale profilo, infatti, va osservato che nel caso di specie non assume rilevanza il fatto che sia proprietario dell'appartamento in oggetto, né che occupa l'immobile Parte_1 CP_1
in oggetto, per come chiesto con le istanze istruttorie, atteso che la pretesa restitutoria viene ricondotta non già ad una situazione di fatto quale è il mero dell'appartamento, ma bensì al rapporto di comodato intercorso con la resistente, che costituisce la ragione giustificativa dell'azione esercitata, con la conseguenza che il ricorrente deve dimostrare la stipula del relativo contratto.
Nelle domande eterodeterminate, infatti, l'identificazione dell'azione avviene in funzione dello specifico fatto storico affermato come costitutivo e quindi anche come individuatore del diritto fatto valere, per cui risulta evidente la necessità di fornire la prova dello specifico rapporto obbligatorio posto a fondamento della detenzione dell'immobile, atteso che il possesso può trarre origine da rapporti giuridici diversi, riconducibili a forme negoziali quali locazione, deposito, affitto etc., ovvero da un rapporto di mero fatto con il bene nella sua interezza che potrebbe configurarsi nel caso di specie, ove ritualmente provato.
Spese di lite non ripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda.
Milano, 23 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34571 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa all'esito del deposito entro il termine del 22.01.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sanna;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: COMODATO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che era proprietario in forza di atto di compravendita del 19.11.2019 Parte_1
dell'immobile di Via Bonfadini Romualdo n. 98 Milano di mq 80 ca., posto al piano quinto composto di 3 locali ed accessori con annesso vano cantina posto al piano interrato riportato in catasto al foglio
563 - mappale 36 - subalterno 16, che al momento dell'acquisto all'interno dell'appartamento CP_1
occupava una stanza con l'uso cucina e bagno concessale dai fratelli a titolo di
[...] Per_1
precario immobiliare oneroso, con l'accordo di liberarlo prima della vendita dell'immobile all'attuale proprietario ed in ogni caso prima che fossero iniziati i lavori di ristrutturazione, che acquistava la proprietà dell'appartamento con l'impegno da parte della di liberare la stanza e quindi CP_1
l'appartamento entro un mese, senza esito, che seguivano altre richieste che non sortivano effetto, che pagina 1 di 3 la resistente ometteva altresì il rimborso spese sia per la stanza detenuta, sia per le utenze, sia per spese condominiali, che in data 02/02/2024 non era riuscito ad entrare nell'immobile in quanto la convenuta aveva sostituito una delle serrature della porta blindata di ingresso impossessandosi dell'intero appartamento, che aveva sopportato spese per complessivi €. 9.692,35, che la resistente aveva corrisposto dalla data del rogito fino al maggio 2023 (data in cui ha omesso qualunque tipo di contribuzione, ovvero 49 mesi) circa €. 500,00 comprensive di utenze, spese condominiali e spese caldaia per un totale €. 23.000,00 e da 16 mesi non versava nemmeno il contributo per l'occupazione della stanza di € 200,00 mensili circa ed aveva iniziato a subaffittare l'immobile a terzi, che non aveva potuto iniziare i lavori di ristrutturazione, chiedeva di dichiarare l'intervenuto recesso ad nutum del ricorrente in data 26/1/2024 e per l'effetto di dichiarare sciolto il vincolo contrattuale di comodato precario oneroso tra le parti a far data dal 26/1/2024 ovvero, in via subordinata, per inadempimento, di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e condannare a corrispondere la somma di CP_1
€ 4.000 comprensivi di spese condominiali ed utenze da giugno 2023 a gennaio 2024 a titolo di precario immobiliare oneroso nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai locali dalla stessa occupati quantificati in €. 280,60 per la sostituzione della serratura della porta di ingresso ed al risarcimento dei danni da ritardata restituzione per il disagio, la perdita di tempo ed il danno economico conseguito per spese utenze e condominiali e per perdita di chances/mancata percezione dei frutti per ulteriori €.
1.200 mensili da febbraio 2024 alla data di effettivo rilascio, oltre rimborso di tutte le spese condominiali e utenze parimenti sino al rilascio effettivo ed oltre interessi.
non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi che l'azione spiegata abbia natura personale, in quanto la richiesta di rilascio è ricondotta, sotto il profilo della causa petendi, alla cessazione per recesso ovvero per inadempimento di un contratto di comodato.
Inquadrato in questi termini il thema decidendum, la domanda proposta da é Parte_1
inammissibile atteso che il rilascio riguarda l'intero appartamento e non già la porzione che secondo l'assunto attoreo, sarebbe stata concessa in comodato, e considerato che comunque l'attore non ha dimostrato il titolo della concessione in godimento alla resistente, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 2 di 3 Sotto tale profilo, infatti, va osservato che nel caso di specie non assume rilevanza il fatto che sia proprietario dell'appartamento in oggetto, né che occupa l'immobile Parte_1 CP_1
in oggetto, per come chiesto con le istanze istruttorie, atteso che la pretesa restitutoria viene ricondotta non già ad una situazione di fatto quale è il mero dell'appartamento, ma bensì al rapporto di comodato intercorso con la resistente, che costituisce la ragione giustificativa dell'azione esercitata, con la conseguenza che il ricorrente deve dimostrare la stipula del relativo contratto.
Nelle domande eterodeterminate, infatti, l'identificazione dell'azione avviene in funzione dello specifico fatto storico affermato come costitutivo e quindi anche come individuatore del diritto fatto valere, per cui risulta evidente la necessità di fornire la prova dello specifico rapporto obbligatorio posto a fondamento della detenzione dell'immobile, atteso che il possesso può trarre origine da rapporti giuridici diversi, riconducibili a forme negoziali quali locazione, deposito, affitto etc., ovvero da un rapporto di mero fatto con il bene nella sua interezza che potrebbe configurarsi nel caso di specie, ove ritualmente provato.
Spese di lite non ripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda.
Milano, 23 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3