Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2017, proposto da
RI SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Maio eAlessia Fontana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Fantini in Latina, via Amaseno 36;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 220 del 5.1.2017, notificato il 13.1.2017 recante diniego di sanatoria edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. BE RI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 13 marzo 2017 e depositato il successivo giorno 21 la sig.ra RI SA ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Capo Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sabaudia ha respinto la domanda di condono edilizia presentata in data 27.1.2004 ai sensi della L. 326/03 ad oggetto un manufatto a un piano ad uso abitativo di mq 45,80, un locale servizi di mq 3,80 e un porticato di mq 15,12 relativamente all’immobile ubicato in Via Litoranea Località Rio Blu, con la motivazione le opere ricadono in area soggetta a vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/04 e sono ricomprese nella perimetrazione stabilita con la D.G.R. del Lazio del 19.3.1996 in attuazione della Direttiva 92/43 CEE (habitat) che ha definito le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) Omessa indicazione delle norme urbanistiche e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ritenute violate e disparità di trattamento rispetto a quanto ritenuto compatibile ai fini urbanistici e, quindi, ammesso a sanatoria in forza della concessione n. 5 del 19/6/1990 rilasciata dal medesimo Comune di Sabaudia a favore della Coop. Rio Blu a r. l. per abusi edilizi praticati sul medesimo fondo – mappale 33 del Foglio 23 - in Loc.tà Bella Farnia.
II) Riconducibilità del diniego impugnato a opere già sanate ex L. 47/85 (in esito favorevole alla pratica n. 1361 del 26/3/1986 a nome DI MA) e per le quali non risultano completati, tantomeno definiti, i procedimenti e le attività provvedimenti adottati dall’Amministrazione di Sabaudia riguardo al recupero del nucleo abusivo denominato “Lottizzazione Rio Blu”, perimetrato e approvato giusta delibera del Consiglio Comunale n.19 del 22/6/2000.
3) Alla udienza smaltimento del 27.2.2026, la causa è stata riservata per la decisione.
4) Il ricorso è infondato.
5) Il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del D.L. 269/03 conv. in L. 326/03., il quale testualmente dispone che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Sul tema è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato” (Consiglio di Stato, sez. VII, 21/07/2025, n. 6392).
6) Né può essere accolta la tesi dell’accoglimento per silenzio assenso di precedenti istanze di sanatorie perché come noto “Il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 01/07/2022, n. 5485).
7) Infine va respinta la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che, in disparte l’insufficiente dimostrazione della identità delle situazioni richiamate “non è possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio per insussistenza del presupposto legale di sanabilità delle opere abusive” (ex multis T.A.R. Catania Sicilia sez. V, 9/12/2024, n. 4052).
8) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
9) Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 194/17 lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE RI CH, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE RI CH |
IL SEGRETARIO