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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1771/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
nata a [...] l'[...], con l'avv. Parte_1
ANELO UGO - RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], con l'avv. ANELO LUCA – CP_1
RICORRENTE
CON L' INTERVENTO DI
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso – legge n. 898/1970 e succ. mod. - artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d. )
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso congiunto presentato in data 09.10.2024, Parte_1
e , hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli
[...] CP_1
effetti civili del matrimonio religioso da loro contratto in Castrovillari in data 7/08/1976; che i medesimi si sono separati in forza di accordo omologato da questo Tribunale con decreto del 28/03/2001;
1 che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
che i coniugi, genitori di (nata l'[...]), e Persona_1 Per_2 [...]
(nati il 21.10.1979), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1
hanno proposto di divorziare senza vantare alcuna pretesa di mantenimento e alle condizioni stabilite all'udienza presidenziale del 15.03.2001 e riportate nel decreto di omologa del 28.03.2001, e in particolare;
“i suindicati coniugi non sono proprietari di alcuna abitazione. Poiché, però, la moglie e figli vivono in un'abitazione di proprietà dell'Istituto Case Popolari, e Parte_1
concordano che tale abitazione rimanga nella esclusiva utilizzazione e nel CP_1 pieno possesso della ”; Parte_1
che il PM ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni;
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come successivamente modificata;
visto l' art. 4 comma 16 legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987 e da ultimo modificata dalla legge 55/2015, in vigore dal 26.5.2015;
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto il
7/08/1976 in Castrovillari da e;
CP_1 Parte_1
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castrovillari, anno 1976, atto numero 53);
- nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 24/02/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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