Ordinanza 24 aprile 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/04/2018, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2018 |
Testo completo
14 ORDINANZA sul ricorso 13210/2014 proposto da: Apomercato S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Messina n.30, presso lo studio dell'avvocato Caratozzolo Enrico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mazzei Antonino, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Fallimento Apomercato S.p.a. in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari avv. Letterio Arena e dott. Speciale Maria, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vitarelli Angelo, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 13/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Apomercato s.p.a. in liquidazione - articolando quattro motivi - propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost, avverso il decreto del Tribunale di Messina, depositato il 13 febbraio 2014, con il quale, a conclusione del procedimento avviato ex art. 173 legge fall., è stato revocato il decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento.
2. Il fallimento della Apomercato s.p.a. è stato, peraltro, successivamente dichiarato con sentenza del Tribunale di Messina del 26 marzo 2014, depositata il 28 marzo 2014. 3. Il Fallimento Apomercato s.p.a. in liquidazione ha replicato con controricorso e con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha proposto ricorso - affidato a quattro motivi - per la cassazione del decreto del Tribunale di Messina depositato il 13 febbraio 2014, con il quale, a conclusione del procedimento avviato ex art. 173 legge fall., è stato revocato il decreto di ammissione della Apomercato s.p.a. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento della società, attesa l'assenza di creditori istanti. Il fallimento della società è stato, dipoi, dichiarato con sentenza del 26 marzo 2014, depositata il 28 marzo 2014. 2. Tanto premesso, va osservato che il decreto con cui il tribunale revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto - al pari di quello che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, legge fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) - a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (Cass. Sez. U., 28/12/2016, n. 27073). E l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. ricorre anche qualora - come nel caso di specie - il suddetto decreto sia connesso ad una successiva e conseguenziale, ma non contestuale, sentenza dichiarativa di fallimento, dovendo in tal caso i vizi del decreto essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza (Cass., 08/05/2014, n. 9998).
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del / comma 1 bis dello stesso art. 13. Così decis