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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6427/2022 AL , ivi riunite le cause iscritte al n. 618/2023 R.G. e al n. 3244/2023 R.G. TRA e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. FRANCESCO IOELE
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO MANNA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti il Sig. conveniva davanti a questo Giudice la e, Parte_1 Controparte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Locale convenuto dal 01.03.1994 al 31.03.2022 (data di collocamento in quiescenza) deduceva che nel periodo 2016/2019 egli era stato formalmente nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Acconciatore, Estetista, Grafico Pubblicitario, Agenti d'affari in mediazione immobiliare, Operatore di Segreteria ed altri. Aggiungeva che gli incarichi erano stati a lui assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività
1 di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esame ed il compenso per ogni seduta partecipata. Dedotto che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai gettoni di presenza a lui Controparte_1 spettanti, il ricorrente lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto. Concludeva chiedendo la corresponsione delle somme di euro 4.305,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 6427/2022 R.G. e di euro 1.260,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 618/2023.
In corso di causa ai procedimenti introdotti dal ricorrente Parte_1 veniva riunito il procedimento recante il n. 3244/2023 introdotto con ricorso depositato dal Sig. , con il quale quest'ultimo, Parte_2 premesso di lavorare alle dipendenze della dal 01.08.2015, Controparte_1 con inquadramento alla categoria C6 CCNL Enti Locali e con mansioni di istruttore, deduceva che dal 2017/2018 al 2022 era stato nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Revisore di veicoli, Commercio settore merceologico alimentare, Acconciatore, O.S.S., Estetista, Agenti d'affari in mediazione immobiliare ed altri. Rilevava anche il ricorrente che gli incarichi erano stati a lui Parte_2 assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso per ogni seduta partecipata. Il ricorrente deduceva, quindi, che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai Controparte_1 gettoni di presenza a lui spettanti e lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto.
2 Concludeva chiedendo la corresponsione della somma di euro 16.380,00 o in subordine di euro 10.815,00, oltre accessori. Veniva disposta una CTU contabile. Dopo il deposito della relazione di consulenza si costituiva la CP_1
, deducendo la parziale infondatezza delle domande, in particolare
[...] assumendo che il diritto dei ricorrenti deve essere circoscritto agli incarichi svolti fuori dall'orario lavorativo, in applicazione dall'art. 12 del Regolamento Regionale nr. 1/2018, a tenore del quale “l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione. L'udienza veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Si premette che la tardiva costituzione della non è Controparte_1 evidentemente di ostacolo alla valutazione degli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione, comportando esclusivamente la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e dai mezzi istruttori. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande siano fondate e meritino accoglimento per quanto di ragione. Dispone l'art. 12 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA UFFICIO AUTORIZZATI O CONFERITI AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 1/2018 approvato nella seduta della Giunta Regionale del 23 settembre 2017 “Ferme restando le prerogative del personale con qualifica Dirigenziale, l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna
3 retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”. L'art. 14 del medesimo Regolamento: “L'inosservanza delle norme del presente
Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, comporta l'obbligo del dipendente di versare alla il compenso dovuto per le prestazioni Controparte_1 eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari”. Il citato regolamento è entrato in vigore il 24 gennaio 2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della n. 1 Controparte_1 del 23 gennaio 2018; cfr. art. 17 del Regolamento). Ebbene, ritiene il Tribunale alla stregua, anche, di una lettura della norma in combinato disposto con altre norme dettate dal Regolamento, che gli incarichi di presidente di commissioni d'esame svolti dai ricorrenti durante l'orario lavorativo non debbano essere remunerati. A tale conclusione si perviene in primo luogo in base alla lettera della norma dell'art. 12 (“l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro”;
“Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento”) avendo il regolamento previsto un divieto di espletamento di incarichi remunerati in orario lavorativo;
divieto la cui inosservanza comporta l'obbligo di versare alla Regione il compenso dovuto “per le prestazioni … che eccedono i limiti regolamentari”). Tanto, “ferma restando la responsabilità disciplinare”, disposizione, quest'ultima, che deve intendersi riferita anche a chi tali incarichi abbia conferito, perché, appunto, eccedenti i limiti regolamentari (cfr. anche l'art.
7 - Criteri per la concessione dell'autorizzazione: “…gli incarichi di cui all'art.
1 possono essere esercitati … qualora: … si svolgano totalmente al di fuori dell'orario di servizio…”). Ne discende l'irrilevanza dell'autorizzazione rilasciata senza il rispetto della normativa regolamentare e l'impossibilità di una condanna in favore dei ricorrenti e (che sarebbero poi tenuti a versare in Pt_1 Parte_2 favore della “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente CP_1 svolte… che eccedono i limiti regolamentari”).
4 La sussistenza di un divieto di svolgimento di incarichi remunerati in orario lavorativo è, poi, confermata, da altre disposizioni del regolamento ed in particolare dall'art. 4 (Incarichi ed attività vietate a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro): “Sono vietati, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro: … gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio, salvo che il dipendente fruisca di permessi non retribuiti o con recupero dell'orario se retribuiti, ove previsto dal CCNL…”. Il Regolamento, pertanto, pone un divieto assoluto di svolgere incarichi in orario lavorativo, non superabile, come si è visto, attraverso autorizzazioni che si pongano in contrasto con le previsioni regolamentari.
Al ricorrente compete, allora, sicuramente l'importo di Parte_1 euro 1.260,00 richiesto nell'atto introduttivo del procedimento n. 618/2023, nello stesso importo accertato anche dal CTU e riconosciuto dalla stessa
, in quanto riferito a prestazioni svolte fuori dall'orario Controparte_1 lavorativo. Con riferimento agli incarichi di presidente di commissioni d'esami svolte dal ricorrente come indicati nell'atto introduttivo del Parte_1 procedimento n. 6427/2022 R.G., possono, tuttavia, essere riconosciuti gli importi richiesti e calcolati dal CTU relativamente agli incarichi conferiti e svolti prima dell'entrata in vigore (in data 24 gennaio 2018) del Regolamento n. 1 del 2018, atteso che il convenuto Ente Locale non ha dedotto che il precedente Regolamento prevedesse un analogo divieto di espletamento degli incarichi stessi durante l'orario lavorativo. Si tratta degli incarichi relativi ai seguenti corsi:
1. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 124/2016 (Prot. SIAR n. 348133 del 18/11/2016) – 21-22/11/2016;
2. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 224/2016 (Prot. SIAR n. 376907 del 16/12/2016) – 19-20/12/2016;
3. Corso abilitante per la qualifica di Imprenditore agricolo professionale – Prot. SIAR n. 40601 del 09/02/2017 – 17/02/2017;
5 4. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 225/2016 (Prot. SIAR n. 111269 del 31/03/2017) – 04-05/04/2017;
5. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 283/2016 (Prot. SIAR n. 179928 del 30/05/2017) – 31/05/2017-01/06/2017;
6. Corso abilitante per il conseguimento del Patentino conduttore impianti termini – cod. 296/2016 (Prot. SIAR n. 217372 del 30/06/2017) – 05-
06/07/2017;
7. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Prot. SIAR n. 279345 del 07/09/2017 – 13-14/09/2017;
8. Corso per la qualifica di Acconciatore – cod. 116/2014 (Prot. SIAR n. 309707 del 04/10/2017) - 05-06/10/2017. L'importo, pari ad euro 105,00 per ogni singola seduta è quello richiesto in ricorso e confermato dalla CTU di euro 1.575,00. Al ricorrente pertanto, compete la somma complessiva di Parte_1 euro 2.835,00, detratti gli importi eventualmente già corrisposti. Quanto al ricorrente , alla somma calcolata dal CTU (euro Parte_2
8.820,00, “per le sole sessioni d'esame collocate fuori orario di servizio”, cfr. pag. 8 dell'Allegato “Valutazione delle Osservazioni”) va aggiunto l'importo di euro 105,00 per l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice relativa al corso “Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (cod. n. 93752 del 17/03/2017) – Data esami 17/03/2017 ore 09:00”; corso autorizzato ed espletato prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 1 del 2018. L'importo complessivo dovuto al ricorrente è, pertanto, Parte_2 pari ad 8.925,00, detratti gli importi eventualmente già corrisposti. Sulle somme riconosciute dovranno, infine, essere computati e liquidati i soli interessi legali (dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo), atteso il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto in materia di pubblico impiego dall'art. 22, comma 36° L. 23.12.1994 n. 724.
6 Le spese di lite, compensate al 50% atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della
. Controparte_1
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle domande, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.835,00, detratti gli importi Parte_1 eventualmente già corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e al ricorrente la somma di euro 8.925,00, detratti gli Parte_2 importi eventualmente già corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 50%, liquida in euro 1.940,40, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie e oltre gli importi versati a titolo di contributo unificato, con distrazione. Pone a carico della , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 25/11/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO MANNA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti il Sig. conveniva davanti a questo Giudice la e, Parte_1 Controparte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Locale convenuto dal 01.03.1994 al 31.03.2022 (data di collocamento in quiescenza) deduceva che nel periodo 2016/2019 egli era stato formalmente nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Acconciatore, Estetista, Grafico Pubblicitario, Agenti d'affari in mediazione immobiliare, Operatore di Segreteria ed altri. Aggiungeva che gli incarichi erano stati a lui assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività
1 di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esame ed il compenso per ogni seduta partecipata. Dedotto che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai gettoni di presenza a lui Controparte_1 spettanti, il ricorrente lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto. Concludeva chiedendo la corresponsione delle somme di euro 4.305,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 6427/2022 R.G. e di euro 1.260,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 618/2023.
In corso di causa ai procedimenti introdotti dal ricorrente Parte_1 veniva riunito il procedimento recante il n. 3244/2023 introdotto con ricorso depositato dal Sig. , con il quale quest'ultimo, Parte_2 premesso di lavorare alle dipendenze della dal 01.08.2015, Controparte_1 con inquadramento alla categoria C6 CCNL Enti Locali e con mansioni di istruttore, deduceva che dal 2017/2018 al 2022 era stato nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Revisore di veicoli, Commercio settore merceologico alimentare, Acconciatore, O.S.S., Estetista, Agenti d'affari in mediazione immobiliare ed altri. Rilevava anche il ricorrente che gli incarichi erano stati a lui Parte_2 assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso per ogni seduta partecipata. Il ricorrente deduceva, quindi, che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai Controparte_1 gettoni di presenza a lui spettanti e lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto.
2 Concludeva chiedendo la corresponsione della somma di euro 16.380,00 o in subordine di euro 10.815,00, oltre accessori. Veniva disposta una CTU contabile. Dopo il deposito della relazione di consulenza si costituiva la CP_1
, deducendo la parziale infondatezza delle domande, in particolare
[...] assumendo che il diritto dei ricorrenti deve essere circoscritto agli incarichi svolti fuori dall'orario lavorativo, in applicazione dall'art. 12 del Regolamento Regionale nr. 1/2018, a tenore del quale “l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione. L'udienza veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Si premette che la tardiva costituzione della non è Controparte_1 evidentemente di ostacolo alla valutazione degli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione, comportando esclusivamente la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e dai mezzi istruttori. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande siano fondate e meritino accoglimento per quanto di ragione. Dispone l'art. 12 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA UFFICIO AUTORIZZATI O CONFERITI AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 1/2018 approvato nella seduta della Giunta Regionale del 23 settembre 2017 “Ferme restando le prerogative del personale con qualifica Dirigenziale, l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna
3 retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”. L'art. 14 del medesimo Regolamento: “L'inosservanza delle norme del presente
Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, comporta l'obbligo del dipendente di versare alla il compenso dovuto per le prestazioni Controparte_1 eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari”. Il citato regolamento è entrato in vigore il 24 gennaio 2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della n. 1 Controparte_1 del 23 gennaio 2018; cfr. art. 17 del Regolamento). Ebbene, ritiene il Tribunale alla stregua, anche, di una lettura della norma in combinato disposto con altre norme dettate dal Regolamento, che gli incarichi di presidente di commissioni d'esame svolti dai ricorrenti durante l'orario lavorativo non debbano essere remunerati. A tale conclusione si perviene in primo luogo in base alla lettera della norma dell'art. 12 (“l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro”;
“Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento”) avendo il regolamento previsto un divieto di espletamento di incarichi remunerati in orario lavorativo;
divieto la cui inosservanza comporta l'obbligo di versare alla Regione il compenso dovuto “per le prestazioni … che eccedono i limiti regolamentari”). Tanto, “ferma restando la responsabilità disciplinare”, disposizione, quest'ultima, che deve intendersi riferita anche a chi tali incarichi abbia conferito, perché, appunto, eccedenti i limiti regolamentari (cfr. anche l'art.
7 - Criteri per la concessione dell'autorizzazione: “…gli incarichi di cui all'art.
1 possono essere esercitati … qualora: … si svolgano totalmente al di fuori dell'orario di servizio…”). Ne discende l'irrilevanza dell'autorizzazione rilasciata senza il rispetto della normativa regolamentare e l'impossibilità di una condanna in favore dei ricorrenti e (che sarebbero poi tenuti a versare in Pt_1 Parte_2 favore della “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente CP_1 svolte… che eccedono i limiti regolamentari”).
4 La sussistenza di un divieto di svolgimento di incarichi remunerati in orario lavorativo è, poi, confermata, da altre disposizioni del regolamento ed in particolare dall'art. 4 (Incarichi ed attività vietate a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro): “Sono vietati, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro: … gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio, salvo che il dipendente fruisca di permessi non retribuiti o con recupero dell'orario se retribuiti, ove previsto dal CCNL…”. Il Regolamento, pertanto, pone un divieto assoluto di svolgere incarichi in orario lavorativo, non superabile, come si è visto, attraverso autorizzazioni che si pongano in contrasto con le previsioni regolamentari.
Al ricorrente compete, allora, sicuramente l'importo di Parte_1 euro 1.260,00 richiesto nell'atto introduttivo del procedimento n. 618/2023, nello stesso importo accertato anche dal CTU e riconosciuto dalla stessa
, in quanto riferito a prestazioni svolte fuori dall'orario Controparte_1 lavorativo. Con riferimento agli incarichi di presidente di commissioni d'esami svolte dal ricorrente come indicati nell'atto introduttivo del Parte_1 procedimento n. 6427/2022 R.G., possono, tuttavia, essere riconosciuti gli importi richiesti e calcolati dal CTU relativamente agli incarichi conferiti e svolti prima dell'entrata in vigore (in data 24 gennaio 2018) del Regolamento n. 1 del 2018, atteso che il convenuto Ente Locale non ha dedotto che il precedente Regolamento prevedesse un analogo divieto di espletamento degli incarichi stessi durante l'orario lavorativo. Si tratta degli incarichi relativi ai seguenti corsi:
1. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 124/2016 (Prot. SIAR n. 348133 del 18/11/2016) – 21-22/11/2016;
2. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 224/2016 (Prot. SIAR n. 376907 del 16/12/2016) – 19-20/12/2016;
3. Corso abilitante per la qualifica di Imprenditore agricolo professionale – Prot. SIAR n. 40601 del 09/02/2017 – 17/02/2017;
5 4. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 225/2016 (Prot. SIAR n. 111269 del 31/03/2017) – 04-05/04/2017;
5. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – cod. 283/2016 (Prot. SIAR n. 179928 del 30/05/2017) – 31/05/2017-01/06/2017;
6. Corso abilitante per il conseguimento del Patentino conduttore impianti termini – cod. 296/2016 (Prot. SIAR n. 217372 del 30/06/2017) – 05-
06/07/2017;
7. Corso abilitante all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Prot. SIAR n. 279345 del 07/09/2017 – 13-14/09/2017;
8. Corso per la qualifica di Acconciatore – cod. 116/2014 (Prot. SIAR n. 309707 del 04/10/2017) - 05-06/10/2017. L'importo, pari ad euro 105,00 per ogni singola seduta è quello richiesto in ricorso e confermato dalla CTU di euro 1.575,00. Al ricorrente pertanto, compete la somma complessiva di Parte_1 euro 2.835,00, detratti gli importi eventualmente già corrisposti. Quanto al ricorrente , alla somma calcolata dal CTU (euro Parte_2
8.820,00, “per le sole sessioni d'esame collocate fuori orario di servizio”, cfr. pag. 8 dell'Allegato “Valutazione delle Osservazioni”) va aggiunto l'importo di euro 105,00 per l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice relativa al corso “Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (cod. n. 93752 del 17/03/2017) – Data esami 17/03/2017 ore 09:00”; corso autorizzato ed espletato prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 1 del 2018. L'importo complessivo dovuto al ricorrente è, pertanto, Parte_2 pari ad 8.925,00, detratti gli importi eventualmente già corrisposti. Sulle somme riconosciute dovranno, infine, essere computati e liquidati i soli interessi legali (dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo), atteso il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto in materia di pubblico impiego dall'art. 22, comma 36° L. 23.12.1994 n. 724.
6 Le spese di lite, compensate al 50% atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della
. Controparte_1
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle domande, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.835,00, detratti gli importi Parte_1 eventualmente già corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e al ricorrente la somma di euro 8.925,00, detratti gli Parte_2 importi eventualmente già corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 50%, liquida in euro 1.940,40, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie e oltre gli importi versati a titolo di contributo unificato, con distrazione. Pone a carico della , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cosenza, 25/11/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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