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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice rel. dott.ssa dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8515/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marti, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Feola, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 3.5.2006, hanno generato una figlia, nata in [...] il
,
data 19.11.2006; la loro separazione è stata dichiarata dall'Ufficio epigrafato con sentenza n. 3008/2015
del 9.6.2015 R.G. n. 4888/2009.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.6.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
2) disporre a carico di IO RT un assegno mensile a titolo di mantenimento per la figlia CA oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente pari all'importo di Euro 150,00
(centocinquanta/00), annualmente rivalutabile, da corrispondersi direttamente alla figlia CA entro il 5 di ogni mese;
Disporre che le parti partecipino ciascuno nella misura del 50% alle 3)
scolastico-didattiche-universitarie tutte, mediche spese e tasse straordinarie (non coperte dal S.S.N.), sportive, ludico-ricreative,
regolarmente documentate, che si rendano necessarie nell'interesse della figlia;
ove non specificamente concordato si ritiene applicabile la disciplina del protocollo di intesa in materia di spese straordinarie elaborato dal COA
di Lecce ed il Tribunale di Lecce, insieme alla Associazioni familiaristiche e minorili;
4) Il signor IO, si impegna a corrispondere, anche parzialmente, gli arretrati dei pregressi assegni per la figlia non corrisposti ad oggi maturati in favore della Signora AC, quando avrà la capacità
finanziaria per provvedervi;
5) Spese e competenze integralmente compensate, tenendo conto che la signora AC è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3.5.2006 in Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 26 Parte I Anno 2006, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice rel. dott.ssa dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8515/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marti, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Feola, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 3.5.2006, hanno generato una figlia, nata in [...] il
,
data 19.11.2006; la loro separazione è stata dichiarata dall'Ufficio epigrafato con sentenza n. 3008/2015
del 9.6.2015 R.G. n. 4888/2009.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.6.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
2) disporre a carico di IO RT un assegno mensile a titolo di mantenimento per la figlia CA oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente pari all'importo di Euro 150,00
(centocinquanta/00), annualmente rivalutabile, da corrispondersi direttamente alla figlia CA entro il 5 di ogni mese;
Disporre che le parti partecipino ciascuno nella misura del 50% alle 3)
scolastico-didattiche-universitarie tutte, mediche spese e tasse straordinarie (non coperte dal S.S.N.), sportive, ludico-ricreative,
regolarmente documentate, che si rendano necessarie nell'interesse della figlia;
ove non specificamente concordato si ritiene applicabile la disciplina del protocollo di intesa in materia di spese straordinarie elaborato dal COA
di Lecce ed il Tribunale di Lecce, insieme alla Associazioni familiaristiche e minorili;
4) Il signor IO, si impegna a corrispondere, anche parzialmente, gli arretrati dei pregressi assegni per la figlia non corrisposti ad oggi maturati in favore della Signora AC, quando avrà la capacità
finanziaria per provvedervi;
5) Spese e competenze integralmente compensate, tenendo conto che la signora AC è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3.5.2006 in Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 26 Parte I Anno 2006, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)