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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 896/20 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo al n. RG 896/20, avverso la sentenza n. 3168/23, emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.10.23 e pubblicata in data 02.11.23, nel procedimento rubricato al n. 13799/2021 R.G.,
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Abbate (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Del Pian Dei Carpini n. 21, giusta procura in atti;
- appellante -
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 ilippi (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Del Corso n. 2, giusta procura in atti;
- appellata -
e con l'intervento di
PG
- interveniente ex lege -
1 avente ad oggetto: appello avverso sentenza di divorzio.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa occorrendo la nomina di un Curatore speciale delle minori, - disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
- confermare l'educativa domiciliare con una calendarizzazione settimanale per entrambi i genitori, anche alternata, al fine di supportare sia il padre che la madre con un sostegno alla genitorialità condivisa;
- disporre che i Servizi Sociali organizzino degli incontri osservati tra il padre e la figlia per aiutarli nella loro relazione;
- disporre un Per_1 monitoraggio dei Servizi sugli incontri;
- determinare in €. 500,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre, ferma rimanendo l'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
- compensare le spese di lite del primo grado ivi comprese quelle di Ctu e Ctp, con riserva di ripetizione delle somme eventualmente pagate nel contempo;
- disporre la rinnovazione della Ctu e/o, in subordine, che il Ctu venga chiamato a chiarimenti sulle ragioni esposte in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Successivamente precisate come da nota del 7.4.25 in questi termini:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed Per_1
ad entrambi i genitori;
- determinare in €. 300,00 mensili il Per_2 contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€. 150,00 cadauno) a carico del padre, ferma rimanendo l'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre e spese straordinarie nella misura del 50% cadauno;
- disporre che il padre possa tenere con sé entrambe le figlie a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nonché per un giorno la settimana con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
festività pasquali e natalizie alternate;
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
festività nel corso dell'anno alternate;
- compensare le spese di lite del primo grado ivi comprese quelle di Ctu e Ctp, con riserva di ripetizione delle somme già pagate (€. 5.431,00 oltre rimborso forfettario spese processuali, ed oneri di legge, nonché spese Ctp e quota spese Ctu); in via istruttoria: disporre la rinnovazione della Ctu e/o, in subordine, che il Ctu venga chiamato a chiarimenti sulle ragioni esposte in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Per l'appellata: “l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere il reclamo avversario
2 confermando la sentenza del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. PG: non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. In data 14.12.21, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1 sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Firenze, in data 22.09.2010, con , dal quale erano Controparte_1 nate le figlie , il 14.01.2010, ed , il 29.12.2015. Per_1 Per_2
Rilevava che, nel ricorso per la separazione consensuale, le parti avevano concordato l'affidamento condiviso delle figlie con residenza prevalente presso la madre che sarebbe temporaneamente rimasta nell'ex domicilio coniugale;
un contributo di € 500,00 mensili a carico del a Pt_1 titolo di mantenimento delle figlie, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
che la figlia avrebbe trascorso Per_1 con il padre almeno un giorno infrasettimanale ed un fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternato;
che , attesa la sua Per_2 tenera età, per il momento avrebbe trascorso con il padre soltanto un giorno infrasettimanale.
Rispetto all'assetto stabilito con la separazione, con il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, il domandava un aumento della Pt_1 frequentazione con la figlia e chiedeva l'adozione di rimedi volti a Per_2 rendere effettivo il diritto di visita del padre alla figlia , che si Per_1 rifiutava di trascorrere del tempo con lui. Per quanto concerne l'aspetto economico, domandava la diminuzione del contributo al mantenimento delle figlie da € 500,00 a € 300,00 mensili, deducendo una riduzione del proprio reddito e la necessità di mantenere anche un altro figlio, nato da una precedente relazione.
si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_1 riconoscendo che non voleva vedere il padre e che si era Per_1 allontanata da lui nel tentativo di ottenere maggiori attenzioni;
dal punto di vista economico, chiedeva l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie a € 350,00 per ciascuna, non riuscendo con l'attuale assegno
3 a far fronte a tutte le spese connesse ai bisogni delle stesse che, essendo anche cresciute, richiedevano maggiori necessità.
Il Tribunale di Firenze, dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, statuiva quanto segue: “- affida le minori ed Per_1 Per_3
in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente
[...] delle minori presso la madre;
- dispone che trascorra con il padre Per_2 un fine settimana alternato dal venerdì sera dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 19.00; nelle settimane ( senza fine settimana) nel giorno del giovedì dalla uscita di scuola fino al venerdì al rientro a scuola. Nel periodo estivo l'orario senza scuola sarà dalle 17.00 del venerdì alle 19.00 della domenica, ogni 15 gg e dalle 17.00 del giovedi al venerdì mattina presso il Centro estivo quando la bambina lo frequenterà, oppure la sera alle 21.30 dalla madre, nelle settimane in cui il padre non ha il fine settimana. La bambina potrà trascorrere due settimane consecutive con il padre durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno, e una settimana durante le vacanze di Natale. Un anno il padre terrà con sé la figlia per la festività del 24-25 e un anno del
31/12 e l' 1/01, ad anni alterni, da decidersi entro il 30/10 di ogni anno.
Il padre trascorrerà anche 4 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali con (la festività della Pasqua sarà ripartita tra i genitori ad anni Per_2 alterni). - potrà vedere e stare con il padre un giorno Per_1 infrasettimanale a sua scelta e un sabato o domenica dalle 16.30 alla cena, qualora lo ritenga opportuno e sostenibile;
salvo che la minore richieda maggiore tempo e, comunque, a seguito di inizio del percorso psicoterapeutico del padre;
-dispone che il Servizio sociale di Firenze, durante la frequentazione delle minori presso la abitazione paterna disponga un'educativa domiciliare (con orari e tempi possibili al servizio, ma almeno dalla uscita di scuola sino all'arrivo del padre). L'educatrice avrà il compito di coadiuvare il , implementare le competenze Pt_1 genitoriali;
- invita ad un percorso di terapia individuale Parte_1 finalizzata alla elaborazione dei nuclei intrapsichici e al recupero della relazione con la figlia maggiore;
-dispone che l' organizzi un CP_2
4 sostegno psicologico per , anche al fine di riallacciare la relazione Per_1 padre\figlia, laddove ritenuto ancora necessario e non sia ancora attivo un percorso privato;
-dispone che versi a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque del
[...] mese, la somma di € 350,00 per ciascuna;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla , genitore collocatario prevalente CP_1 delle figlie;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, individuate Contr secondo le Linee guida del in materia di Famiglia;
-condanna
[...]
al pagamento, in favore di , delle Pt_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 5.431,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA;
oltre alle spese di ctu e ctp”.
II. appellava detta sentenza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) “AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI E DISCIPLINA DI
FREQUENTAZIONE PADRE/FIGLIE - CRITICITÀ DELLA CTU”.
Parte reclamante, anzitutto, lamentava che il Tribunale aveva disposto l'affidamento super esclusivo in virtù della sole conclusioni del CTU, ritenendo erroneamente che il padre non era capace “di riconoscere i bisogni della figlia , di fronte all'allontanamento della quale” pone Per_1
“in essere atteggiamenti negativi in quanto, anziché avvicinarsi, per sintonizzarsi sulla sua sofferenza, metterebbe in atto un meccanismo punitivo”.
Lamentando incongruenze e contraddizioni dell'elaborato peritale, deduceva che occorreva indagare sui veri motivi per cui la figlia non voleva vedere il padre e, a tal fine, domandava che la CTU venisse rinnovata.
Rilevava che in mancanza di un intervento preciso ed orientato al recupero del rapporto padre/figlia, sussisteva il rischio che il rapporto si incrinasse definitivamente o per molto tempo ancora. Specificava che,
5 infatti, attualmente, dopo una prima ripresa dei rapporti, non lo Per_1 voleva più incontrare e che dal 07.03.20 lo aveva anche bloccato sul cellulare.
Spiegava il reclamante che, nonostante egli si fosse rivolto ad un proprio terapeuta, come indicato dal giudice di primo grado, e nonostante la figlia venisse seguita da una psicologa, la loro relazione sarebbe stata fortemente compromessa in assenza di un aiuto esterno per un lavoro di presenza reciproca e confronto.
2) “SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - VIOLAZIONE ART. 337
TER C.C.”.
Parte reclamante si doleva del mancato accoglimento della richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore delle figlie, necessaria, a suo parere, a seguito della flessione dei redditi che aveva subito a causa della pandemia COVID ed in virtù del fatto che doveva provvedere anche all'altro figlio diciassettenne - che vive in Germania – al quale versava mensilmente l'importo di €. 205,00.
Sottolineava, inoltre, che la poteva fare affidamento sull'intero CP_1 importo dell'assegno unico (=€. 400,00 mensili circa).
Alla luce di ciò, riteneva congruo un contributo pari a €. 500,00 mensili.
3) “DELLA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduceva parte reclamante che la condanna alle spese era ingiusta.
Sottolineava, infatti, che il era rimasto soccombente in primo Pt_1 grado sulla domanda di riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e che la era rimasta soccombente a sua volta, avendo CP_1 chiesto un contributo di €. 450,00 mensili cadauno.
Deduceva che la era soccombente anche sulla domanda di CP_1 assegno divorzile, mentre il anche sulla disciplina Pt_1 dell'affidamento delle figlie.
Pertanto, concludeva, le spese del giudizio dovevano essere compensate.
Chiedeva, altresì, che le spese di CTU venissero poste a carico di entrambe le parti, non solo per la reciproca soccombenza ma anche perché la CTU era stata espletata nell'interesse delle figlie minori.
6 III. In data 30.04.20 si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale riteneva infondate in fatto e diritto le doglianze
[...] lamentate dall'appellante, per le ragioni di seguito specificate.
A) “Il dispositivo di affidamento della sentenza del Tribunale”.
1. “L'affidamento delle figlie minori alla sola madre e le modalità di incontro padre figlie”.
Deduceva che il Tribunale, alla luce della perizia – da cui era emersa l'assoluta chiusura del alla comprensione del bisogno della Pt_1 figlia maggiore di essere compresa e riaccolta – nonché dell'ascolto diretto della minore, era correttamente giunto alla conclusione che il padre ignorava i bisogni delle figlie e non le vedeva come persone.
Alla luce di quanto esposto, sosteneva che l'affidamento super esclusivo in favore della madre doveva essere confermato.
2) “Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze in ordine alle concrete modalità di relazione padre-figlie”.
Parte reclamata affermava di condividere quanto affermato dalla controparte sulla necessità che la relazione padre/figlie venisse supportata da soggetti competenti. Sosteneva, tuttavia, che tutti gli strumenti di intervento possibili erano stati già predisposti: oltre all'educativa domiciliare per l'accompagnamento della relazione Per_2 padre, erano stati previsti percorsi psicoterapeutici individuali per il e per ed era stato predisposto l'intervento costante dei Pt_1 Per_1 servizi sociali (oltre che un'eventuale presa incarico dell' qualora CP_2
non avesse più il sostegno psicoterapeutico privato assicuratole, Per_1 per iniziativa della madre, sin dal primo grado di giudizio). Rilevava che se non vi erano stati miglioramenti, nonostante le suddette misure, la responsabilità era del . Chiedeva, dunque, che venisse acquisita Pt_1 una relazione dei servizi sociali sugli interventi svolti a favore del nucleo ed anche una relazione della psicoterapeuta di per comprendere Per_1 quanto il padre si fosse effettivamente impegnato negli ultimi tempi. A tale ultimo proposito, ricostruiva le dinamiche, spiegando che: all'inizio del procedimento di divorzio si rifiutava di andare dal padre;
Per_1
7 dopo la CTU, incoraggiata dalla sua psicoterapeuta e anche dalla madre, accettava di incontrarlo in quattro/cinque occasioni;
il tentativo non portava l'esito sperato e (a febbraio 20) decideva nuovamente Per_1 di non vederlo e sentirlo più. La reclamata lamentava che l'ex marito non aveva chiesto alla psicoterapeuta di o ai servizi incaricati dal Per_1
Tribunale di intervenire per riallacciare immediatamente i rapporti con la figlia, chiedendo eventualmente sin dall'inizio gli incontri osservati, ma aveva direttamente adito la Corte d'Appello.
3) “Altre ragioni per confermare la sentenza del Tribunale di Firenze sul capo dell'affidamento”.
Riteneva parte reclamata che doveva essere escluso l'affidamento condiviso considerando anche l'assoluta incapacità del di Pt_1 relazionarsi con la madre delle bambine che disprezzava e insultava, rifiutandosi di riconoscere che tutto l'onere organizzativo, materiale e psicologico necessario per la crescita delle figlie ricadeva sulla stessa.
4) “Breve replica su alcune delle considerazioni avversarie sulla CTU”.
Sottolineava parte reclamata l'irrilevanza rispetto alla decisione impugnata delle considerazioni svolte sulle pretese contraddizioni/carenze della CTU. Considerava destituita di fondamento l'osservazione secondo cui la CTU avrebbe indugiato sulla narrazione della vita passata del sorvolando invece su quella della Pt_1
. 5) “Conclusioni sulle richieste istruttorie e di merito di parte CP_1 appellata”.
Contestava le richieste di rinnovazione della CTU e di estendere l'educativa domiciliare anche alla madre, non necessaria la prima e non motivata la seconda.
6) “La statuizione sul mantenimento per le figlie”.
Quanto al mantenimento delle bambine, sottolineava che l'assegno stabilito dal Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, era insufficiente a coprire le necessità di due ragazzine in crescita. La
deduceva di godere di un reddito minimo (circa 1.000 mensili CP_1 più l'assegno unico per circa 460 euro mensili) con il quale, oltre a dover
8 provvedere pressoché totalmente alle figlie, doveva pagare un affitto per la casa di circa €. 700,00 mensili. Sul punto criticava la sentenza in quanto si era basata sulla sola produzione delle dichiarazioni dei redditi
(ferme all'anno fiscale 2021) senza controllare, analiticamente e su un arco di tempo significativo, i movimenti di conto corrente e senza altri riscontri di natura documentale. Rilevava che, in ogni caso, esaminando anche la sola documentazione in atti, era evidente che il reclamante, quantomeno prima del procedimento di divorzio, avesse un giro d'affari piuttosto ingente a fronte di un reddito netto sproporzionatamente
“piccolo”: nell'anno fiscale 2019, il ha dichiarato un netto di soli Pt_1
€ 36.000,00 a fronte di ricavi per circa € 200.000,00. Sottolineava che tale sproporzione tra fatturato e reddito fruibile era sospetta, soprattutto perché egli svolgeva un'attività di piccola manutenzione di tipo artigianale dove il lavoro personale prevaleva di gran lunga su investimenti e spese.
Sulla scorta di quanto esposto, chiedeva il Controparte_1 totale rigetto del reclamo proposto con conferma del decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prima battuta -e con riferimento alle istanze istruttorie di parte appellante- va evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado appare connotata da coerenza logica, rigore metodologico e completezza nell'analisi dei profili relazionali e psicologici emersi. Le conclusioni cui perviene il consulente risultano ben argomentate, fondate su dati oggettivi, su osservazioni dirette e su un'attenta valutazione delle dinamiche familiari, anche in riferimento alle minori coinvolte.
Non emergono dunque elementi fondati per ritenere necessaria né un'integrazione né una rinnovazione dell'elaborato peritale, che, di contro, si ritiene pienamente idoneo a orientare le valutazioni del
Collegio.
Fatta questa premessa, con riferimento al regime di affidamento delle minori la valutazione non può che tenere in conto quanto rilevato nella
9 CTU circa la disfunzionalità del rapporto tra il padre e la minore Per_1 criticità che sono state analizzate con oggettività.
Le risultanze peritali fotografano senza dubbio una relazione problematica tra il padre e la figlia maggiore, dando conto di un contegno paterno che appare incapace di incardinarsi in un corretto schema genitoriale che riconosca i ruoli di padre-figlia e permetta di creare un contesto di proficua comunicazione tra gli stessi. Dalla lettura della relazione del CTU emerge l'incapacità del genitore di riconoscere i bisogni della figlia di fronte all'allontanamento della quale pone in essere Per_1 atteggiamenti negativi;
anziché avvicinarsi, per sintonizzarsi sulla sua sofferenza, infatti, egli mette in atto un meccanismo punitivo e si allontana pretendendo che sia la figlia a ravvedersi e a presentargli le scuse.
Pur riconoscendo tali criticità e la necessità di porvi rimedio richiedendo uno sforzo di maturità al genitore, il Collegio ritiene che il contesto relazionale accertato in concreto non sia di fatto ostativo alla modifica dell'affidamento super esclusivo disposto in primo grado in favore di un affidamento condiviso, in considerazione dei presupposti normativi e giurisprudenziali che regolano entrambi gli istituti.
In proposito, si rammenta che l'affidamento super esclusivo rappresenta un'ipotesi eccezionale, giustificata solo in presenza di grave e comprovata disfunzionalità genitoriale, o di comportamenti pregiudizievoli da parte di uno dei genitori, mentre l'affidamento condiviso costituisce la regola generale e mira a garantire la presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore, anche in assenza di un'effettiva parità nei tempi di frequentazione.
Nel caso di specie, non sono emersi atteggiamenti impeditivi o palesemente sabotanti da parte del padre nei confronti di né Per_1 risultano condotte ostative rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario, il rapporto tra il padre e l'altra minore, , è stato Per_2 definito positivo e stabile, segno di una capacità genitoriale da valorizzare
10 e che può ritenersi recuperabile anche con riferimento alla relazione conflittuale con . Per_1
Nel senso di un mutamento del regime di affidamento depongono peraltro le considerazioni della terapeuta di che riferisce che “per un Per_1 sano sviluppo di , particolarmente in questa fase adolescenziale, è Per_1 fondamentale che non si ripetano le interruzioni del passato. Il sano rapporto con il padre è un mattone fondamentale per lo sviluppo armonico della personalità della minore”
Ad ogni buon conto, ancorchè si possa addivenire ad un regime di affidamento condiviso, con riferimento al collocamento delle minori, si ritiene di dover confermare le statuizioni di primo grado, che risultano fondate e rispettose del principio del superiore interesse delle minori, auspicando che la relazione con possa gradualmente diventare Per_1 più fluida e maturare di pari passo con la maturazione richiesta ai soggetti che vi sono coinvolti.
Altrettanto da confermarsi risultano le statuizioni concernenti il sostegno psicologico fornito dall' , autorità competente e già investita del CP_2 caso, in linea con quanto disposto in prime cure;
di contro la richiesta di parte appellante di estendere l'educativa anche alla madre appare sicuramente infondata non emergendo alcun elemento dagli atti del processo che spinga in tal senso.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento, appare necessario procedere a una revisione dello stesso, alla luce della documentazione sanitaria prodotta, che riconosce in capo al Pt_1 una diminuzione della capacità lavorativa.
Con riferimento alle condizioni reddituali emerge che ha Pt_1 un'impresa individuale con redditi di € 28.541,00 lordi dichiarati nel
2022 ed € 41.296,00 dichiarati nel 23; è onerato di € 500,00 mensili di locazione (cfr. contabile di pagamento del marzo 2022) e mensilmente versa un contributo di 200,00 euro a favore del figlio nato da CP_4 precedente relazione, che abita in Germania (cfr. bonifico di € 200,00 verso la Germania). vive in una casa in locazione con le figlie a CP_1
11 € 700,00 mensili;
il Cud 23 (relativo anno 2022) era di € 10.293,00 lordi (circa € 800\900 mensili), il cud 20 (relativo all'anno 23) pari a
10.907 euro lordi
Con riferimento alla propria situazione economica, l'odierno appellante ha allegato documentazione anche sanitaria da cui emergerebbe una considerevole riduzione della capacità reddituale.
Così come si legge nella relazione medico legale dallo stesso depositata, il consulente di parte ha dichiarato che “Sulla scorta dell'obiettività riscontrata e delle risultanze strumentali acquisite mi è possibile dedurre che è affetto da sofferenza periartica della spalla destra Parte_1 con rilevante impegno funzionale;
da severa epicondilite cronica del gomito destro inducente severa disfunzionalità come descritta e da ipertrofia prostatica causativa di minzione imperiosa e pollachiuria”.
Tale circostanza riverbera certamente sulla capacità reddituale del soggetto, almeno con riferimento all'attività di manutenzione di pozzi romani.
Al contempo, tuttavia, si rileva come l'attività economica da questi esercitata – pur subendo una contrazione – può ritenersi solo parzialmente ridimensionata.
Dalla documentazione bancaria acquisita emerge infatti che la ditta individuale del ricorrente, originariamente operante nel settore dei pozzi, svolge anche ulteriori attività, come si desume dalle voci di incasso e di spesa;
la produzione di documenti relativi alla cessazione del rapporto lavorativo di un dipendente depone peraltro in favore di un effettivo ridimensionamento dell'attività, ma non di una sua radicale riduzione.
Ciò premesso, considerata la prevalenza significativa del contributo materno nella gestione quotidiana di entrambe le minori e la persistente sperequazione economica tra le parti, si ritiene equo e proporzionato disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre che viene stabilito nella misura di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia, importo che consente di contemperare le esigenze delle minori e la mutata capacità contributiva dell'obbligato.
12 Quanto alla decorrenza dell'obbligo di mantenimento va evidenziato che non risulta contestata dalle parti la statuizione di primo grado che ha disposto “il contributo del nella misura di € 350,00 mensili per Pt_1 ciascuna figlia, con decorrenza dal deposito della presente sentenza”.
Tenuto conto di tale circostanza occorre precisare il termine da cui far decorrere la rideterminazione operata da questa Corte per come supra statuita.
Sul punto, premessa l'astratta possibilità per il giudice di determinare il termine iniziale, che può coincidere con la domanda o altra data significativa, purchè tale decisione risulti motivata, ritiene questa Corte di disporre la decorrenza dell'assegno nella misura di 250 euro dal deposito della presente sentenza, tenuto conto che tale statuizione è assunta sulla scorta della circostanza sopravvenuta in corso di causa e consistita nella riduzione della capacità reddituale legata alle condizioni fisiche del;
in tal senso, ritenendo applicabile, anche in corso di Pt_1 causa, il principio previsto dall'art. 473bis.29, relativo alla possibilità di revisionare i provvedimenti in materia di contributi economici al sopraggiungere di giustificati motivi (possibilità prevista anche dal previgente art 710 cpc), la decorrenza della rideterminazione dell'obbligo di mantenimento disposto a carico del va individuata nella data Pt_1 di deposito del presente provvedimento tenuto conto che la sopravvenienza valorizzata nella decisione è stata allegata dalla parte in sede di note autorizzate del 7.4.25, con produzione di certificati medici in data 15.4.25.
In considerazione dell'oggetto della controversia e dell'esito complessivo della stessa si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che verranno poste a carico del Pt_1 per l'ulteriore 50%, confermando altresì l'integrale imputazione al delle spese di ctu in primo grado. Pt_1
PQM
dispone l'affidamento condiviso delle minori e Per_2 Persona_4 ad entrambi i genitori;
13 dispone che versi a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque del mese, la somma di
€ 250,00 per ciascuna;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla , genitore collocatario prevalente delle figlie;
CP_1 conferma nel resto le statuizioni del giudizio di primo grado;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e pone a carico del l'ulteriore 50%, liquidandole per il primo Pt_1 grado come da statuizione resa nella sentenza del Tribunale e per il secondo grado nella misura di euro 9991,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA;
pone a carico del le spese di CTU. Pt_1
Firenze 8.5.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo al n. RG 896/20, avverso la sentenza n. 3168/23, emessa dal Tribunale di Firenze in data 25.10.23 e pubblicata in data 02.11.23, nel procedimento rubricato al n. 13799/2021 R.G.,
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Abbate (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Del Pian Dei Carpini n. 21, giusta procura in atti;
- appellante -
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 ilippi (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Del Corso n. 2, giusta procura in atti;
- appellata -
e con l'intervento di
PG
- interveniente ex lege -
1 avente ad oggetto: appello avverso sentenza di divorzio.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa occorrendo la nomina di un Curatore speciale delle minori, - disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
- confermare l'educativa domiciliare con una calendarizzazione settimanale per entrambi i genitori, anche alternata, al fine di supportare sia il padre che la madre con un sostegno alla genitorialità condivisa;
- disporre che i Servizi Sociali organizzino degli incontri osservati tra il padre e la figlia per aiutarli nella loro relazione;
- disporre un Per_1 monitoraggio dei Servizi sugli incontri;
- determinare in €. 500,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre, ferma rimanendo l'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
- compensare le spese di lite del primo grado ivi comprese quelle di Ctu e Ctp, con riserva di ripetizione delle somme eventualmente pagate nel contempo;
- disporre la rinnovazione della Ctu e/o, in subordine, che il Ctu venga chiamato a chiarimenti sulle ragioni esposte in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Successivamente precisate come da nota del 7.4.25 in questi termini:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed Per_1
ad entrambi i genitori;
- determinare in €. 300,00 mensili il Per_2 contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€. 150,00 cadauno) a carico del padre, ferma rimanendo l'attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre e spese straordinarie nella misura del 50% cadauno;
- disporre che il padre possa tenere con sé entrambe le figlie a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nonché per un giorno la settimana con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
festività pasquali e natalizie alternate;
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
festività nel corso dell'anno alternate;
- compensare le spese di lite del primo grado ivi comprese quelle di Ctu e Ctp, con riserva di ripetizione delle somme già pagate (€. 5.431,00 oltre rimborso forfettario spese processuali, ed oneri di legge, nonché spese Ctp e quota spese Ctu); in via istruttoria: disporre la rinnovazione della Ctu e/o, in subordine, che il Ctu venga chiamato a chiarimenti sulle ragioni esposte in premessa;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. Per l'appellata: “l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere il reclamo avversario
2 confermando la sentenza del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. PG: non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. In data 14.12.21, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1 sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Firenze, in data 22.09.2010, con , dal quale erano Controparte_1 nate le figlie , il 14.01.2010, ed , il 29.12.2015. Per_1 Per_2
Rilevava che, nel ricorso per la separazione consensuale, le parti avevano concordato l'affidamento condiviso delle figlie con residenza prevalente presso la madre che sarebbe temporaneamente rimasta nell'ex domicilio coniugale;
un contributo di € 500,00 mensili a carico del a Pt_1 titolo di mantenimento delle figlie, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
che la figlia avrebbe trascorso Per_1 con il padre almeno un giorno infrasettimanale ed un fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternato;
che , attesa la sua Per_2 tenera età, per il momento avrebbe trascorso con il padre soltanto un giorno infrasettimanale.
Rispetto all'assetto stabilito con la separazione, con il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, il domandava un aumento della Pt_1 frequentazione con la figlia e chiedeva l'adozione di rimedi volti a Per_2 rendere effettivo il diritto di visita del padre alla figlia , che si Per_1 rifiutava di trascorrere del tempo con lui. Per quanto concerne l'aspetto economico, domandava la diminuzione del contributo al mantenimento delle figlie da € 500,00 a € 300,00 mensili, deducendo una riduzione del proprio reddito e la necessità di mantenere anche un altro figlio, nato da una precedente relazione.
si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_1 riconoscendo che non voleva vedere il padre e che si era Per_1 allontanata da lui nel tentativo di ottenere maggiori attenzioni;
dal punto di vista economico, chiedeva l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie a € 350,00 per ciascuna, non riuscendo con l'attuale assegno
3 a far fronte a tutte le spese connesse ai bisogni delle stesse che, essendo anche cresciute, richiedevano maggiori necessità.
Il Tribunale di Firenze, dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, statuiva quanto segue: “- affida le minori ed Per_1 Per_3
in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente
[...] delle minori presso la madre;
- dispone che trascorra con il padre Per_2 un fine settimana alternato dal venerdì sera dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 19.00; nelle settimane ( senza fine settimana) nel giorno del giovedì dalla uscita di scuola fino al venerdì al rientro a scuola. Nel periodo estivo l'orario senza scuola sarà dalle 17.00 del venerdì alle 19.00 della domenica, ogni 15 gg e dalle 17.00 del giovedi al venerdì mattina presso il Centro estivo quando la bambina lo frequenterà, oppure la sera alle 21.30 dalla madre, nelle settimane in cui il padre non ha il fine settimana. La bambina potrà trascorrere due settimane consecutive con il padre durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno, e una settimana durante le vacanze di Natale. Un anno il padre terrà con sé la figlia per la festività del 24-25 e un anno del
31/12 e l' 1/01, ad anni alterni, da decidersi entro il 30/10 di ogni anno.
Il padre trascorrerà anche 4 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali con (la festività della Pasqua sarà ripartita tra i genitori ad anni Per_2 alterni). - potrà vedere e stare con il padre un giorno Per_1 infrasettimanale a sua scelta e un sabato o domenica dalle 16.30 alla cena, qualora lo ritenga opportuno e sostenibile;
salvo che la minore richieda maggiore tempo e, comunque, a seguito di inizio del percorso psicoterapeutico del padre;
-dispone che il Servizio sociale di Firenze, durante la frequentazione delle minori presso la abitazione paterna disponga un'educativa domiciliare (con orari e tempi possibili al servizio, ma almeno dalla uscita di scuola sino all'arrivo del padre). L'educatrice avrà il compito di coadiuvare il , implementare le competenze Pt_1 genitoriali;
- invita ad un percorso di terapia individuale Parte_1 finalizzata alla elaborazione dei nuclei intrapsichici e al recupero della relazione con la figlia maggiore;
-dispone che l' organizzi un CP_2
4 sostegno psicologico per , anche al fine di riallacciare la relazione Per_1 padre\figlia, laddove ritenuto ancora necessario e non sia ancora attivo un percorso privato;
-dispone che versi a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque del
[...] mese, la somma di € 350,00 per ciascuna;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla , genitore collocatario prevalente CP_1 delle figlie;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, individuate Contr secondo le Linee guida del in materia di Famiglia;
-condanna
[...]
al pagamento, in favore di , delle Pt_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 5.431,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA;
oltre alle spese di ctu e ctp”.
II. appellava detta sentenza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) “AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI E DISCIPLINA DI
FREQUENTAZIONE PADRE/FIGLIE - CRITICITÀ DELLA CTU”.
Parte reclamante, anzitutto, lamentava che il Tribunale aveva disposto l'affidamento super esclusivo in virtù della sole conclusioni del CTU, ritenendo erroneamente che il padre non era capace “di riconoscere i bisogni della figlia , di fronte all'allontanamento della quale” pone Per_1
“in essere atteggiamenti negativi in quanto, anziché avvicinarsi, per sintonizzarsi sulla sua sofferenza, metterebbe in atto un meccanismo punitivo”.
Lamentando incongruenze e contraddizioni dell'elaborato peritale, deduceva che occorreva indagare sui veri motivi per cui la figlia non voleva vedere il padre e, a tal fine, domandava che la CTU venisse rinnovata.
Rilevava che in mancanza di un intervento preciso ed orientato al recupero del rapporto padre/figlia, sussisteva il rischio che il rapporto si incrinasse definitivamente o per molto tempo ancora. Specificava che,
5 infatti, attualmente, dopo una prima ripresa dei rapporti, non lo Per_1 voleva più incontrare e che dal 07.03.20 lo aveva anche bloccato sul cellulare.
Spiegava il reclamante che, nonostante egli si fosse rivolto ad un proprio terapeuta, come indicato dal giudice di primo grado, e nonostante la figlia venisse seguita da una psicologa, la loro relazione sarebbe stata fortemente compromessa in assenza di un aiuto esterno per un lavoro di presenza reciproca e confronto.
2) “SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - VIOLAZIONE ART. 337
TER C.C.”.
Parte reclamante si doleva del mancato accoglimento della richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore delle figlie, necessaria, a suo parere, a seguito della flessione dei redditi che aveva subito a causa della pandemia COVID ed in virtù del fatto che doveva provvedere anche all'altro figlio diciassettenne - che vive in Germania – al quale versava mensilmente l'importo di €. 205,00.
Sottolineava, inoltre, che la poteva fare affidamento sull'intero CP_1 importo dell'assegno unico (=€. 400,00 mensili circa).
Alla luce di ciò, riteneva congruo un contributo pari a €. 500,00 mensili.
3) “DELLA CONDANNA ALLE SPESE”.
Deduceva parte reclamante che la condanna alle spese era ingiusta.
Sottolineava, infatti, che il era rimasto soccombente in primo Pt_1 grado sulla domanda di riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e che la era rimasta soccombente a sua volta, avendo CP_1 chiesto un contributo di €. 450,00 mensili cadauno.
Deduceva che la era soccombente anche sulla domanda di CP_1 assegno divorzile, mentre il anche sulla disciplina Pt_1 dell'affidamento delle figlie.
Pertanto, concludeva, le spese del giudizio dovevano essere compensate.
Chiedeva, altresì, che le spese di CTU venissero poste a carico di entrambe le parti, non solo per la reciproca soccombenza ma anche perché la CTU era stata espletata nell'interesse delle figlie minori.
6 III. In data 30.04.20 si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale riteneva infondate in fatto e diritto le doglianze
[...] lamentate dall'appellante, per le ragioni di seguito specificate.
A) “Il dispositivo di affidamento della sentenza del Tribunale”.
1. “L'affidamento delle figlie minori alla sola madre e le modalità di incontro padre figlie”.
Deduceva che il Tribunale, alla luce della perizia – da cui era emersa l'assoluta chiusura del alla comprensione del bisogno della Pt_1 figlia maggiore di essere compresa e riaccolta – nonché dell'ascolto diretto della minore, era correttamente giunto alla conclusione che il padre ignorava i bisogni delle figlie e non le vedeva come persone.
Alla luce di quanto esposto, sosteneva che l'affidamento super esclusivo in favore della madre doveva essere confermato.
2) “Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze in ordine alle concrete modalità di relazione padre-figlie”.
Parte reclamata affermava di condividere quanto affermato dalla controparte sulla necessità che la relazione padre/figlie venisse supportata da soggetti competenti. Sosteneva, tuttavia, che tutti gli strumenti di intervento possibili erano stati già predisposti: oltre all'educativa domiciliare per l'accompagnamento della relazione Per_2 padre, erano stati previsti percorsi psicoterapeutici individuali per il e per ed era stato predisposto l'intervento costante dei Pt_1 Per_1 servizi sociali (oltre che un'eventuale presa incarico dell' qualora CP_2
non avesse più il sostegno psicoterapeutico privato assicuratole, Per_1 per iniziativa della madre, sin dal primo grado di giudizio). Rilevava che se non vi erano stati miglioramenti, nonostante le suddette misure, la responsabilità era del . Chiedeva, dunque, che venisse acquisita Pt_1 una relazione dei servizi sociali sugli interventi svolti a favore del nucleo ed anche una relazione della psicoterapeuta di per comprendere Per_1 quanto il padre si fosse effettivamente impegnato negli ultimi tempi. A tale ultimo proposito, ricostruiva le dinamiche, spiegando che: all'inizio del procedimento di divorzio si rifiutava di andare dal padre;
Per_1
7 dopo la CTU, incoraggiata dalla sua psicoterapeuta e anche dalla madre, accettava di incontrarlo in quattro/cinque occasioni;
il tentativo non portava l'esito sperato e (a febbraio 20) decideva nuovamente Per_1 di non vederlo e sentirlo più. La reclamata lamentava che l'ex marito non aveva chiesto alla psicoterapeuta di o ai servizi incaricati dal Per_1
Tribunale di intervenire per riallacciare immediatamente i rapporti con la figlia, chiedendo eventualmente sin dall'inizio gli incontri osservati, ma aveva direttamente adito la Corte d'Appello.
3) “Altre ragioni per confermare la sentenza del Tribunale di Firenze sul capo dell'affidamento”.
Riteneva parte reclamata che doveva essere escluso l'affidamento condiviso considerando anche l'assoluta incapacità del di Pt_1 relazionarsi con la madre delle bambine che disprezzava e insultava, rifiutandosi di riconoscere che tutto l'onere organizzativo, materiale e psicologico necessario per la crescita delle figlie ricadeva sulla stessa.
4) “Breve replica su alcune delle considerazioni avversarie sulla CTU”.
Sottolineava parte reclamata l'irrilevanza rispetto alla decisione impugnata delle considerazioni svolte sulle pretese contraddizioni/carenze della CTU. Considerava destituita di fondamento l'osservazione secondo cui la CTU avrebbe indugiato sulla narrazione della vita passata del sorvolando invece su quella della Pt_1
. 5) “Conclusioni sulle richieste istruttorie e di merito di parte CP_1 appellata”.
Contestava le richieste di rinnovazione della CTU e di estendere l'educativa domiciliare anche alla madre, non necessaria la prima e non motivata la seconda.
6) “La statuizione sul mantenimento per le figlie”.
Quanto al mantenimento delle bambine, sottolineava che l'assegno stabilito dal Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, era insufficiente a coprire le necessità di due ragazzine in crescita. La
deduceva di godere di un reddito minimo (circa 1.000 mensili CP_1 più l'assegno unico per circa 460 euro mensili) con il quale, oltre a dover
8 provvedere pressoché totalmente alle figlie, doveva pagare un affitto per la casa di circa €. 700,00 mensili. Sul punto criticava la sentenza in quanto si era basata sulla sola produzione delle dichiarazioni dei redditi
(ferme all'anno fiscale 2021) senza controllare, analiticamente e su un arco di tempo significativo, i movimenti di conto corrente e senza altri riscontri di natura documentale. Rilevava che, in ogni caso, esaminando anche la sola documentazione in atti, era evidente che il reclamante, quantomeno prima del procedimento di divorzio, avesse un giro d'affari piuttosto ingente a fronte di un reddito netto sproporzionatamente
“piccolo”: nell'anno fiscale 2019, il ha dichiarato un netto di soli Pt_1
€ 36.000,00 a fronte di ricavi per circa € 200.000,00. Sottolineava che tale sproporzione tra fatturato e reddito fruibile era sospetta, soprattutto perché egli svolgeva un'attività di piccola manutenzione di tipo artigianale dove il lavoro personale prevaleva di gran lunga su investimenti e spese.
Sulla scorta di quanto esposto, chiedeva il Controparte_1 totale rigetto del reclamo proposto con conferma del decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prima battuta -e con riferimento alle istanze istruttorie di parte appellante- va evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado appare connotata da coerenza logica, rigore metodologico e completezza nell'analisi dei profili relazionali e psicologici emersi. Le conclusioni cui perviene il consulente risultano ben argomentate, fondate su dati oggettivi, su osservazioni dirette e su un'attenta valutazione delle dinamiche familiari, anche in riferimento alle minori coinvolte.
Non emergono dunque elementi fondati per ritenere necessaria né un'integrazione né una rinnovazione dell'elaborato peritale, che, di contro, si ritiene pienamente idoneo a orientare le valutazioni del
Collegio.
Fatta questa premessa, con riferimento al regime di affidamento delle minori la valutazione non può che tenere in conto quanto rilevato nella
9 CTU circa la disfunzionalità del rapporto tra il padre e la minore Per_1 criticità che sono state analizzate con oggettività.
Le risultanze peritali fotografano senza dubbio una relazione problematica tra il padre e la figlia maggiore, dando conto di un contegno paterno che appare incapace di incardinarsi in un corretto schema genitoriale che riconosca i ruoli di padre-figlia e permetta di creare un contesto di proficua comunicazione tra gli stessi. Dalla lettura della relazione del CTU emerge l'incapacità del genitore di riconoscere i bisogni della figlia di fronte all'allontanamento della quale pone in essere Per_1 atteggiamenti negativi;
anziché avvicinarsi, per sintonizzarsi sulla sua sofferenza, infatti, egli mette in atto un meccanismo punitivo e si allontana pretendendo che sia la figlia a ravvedersi e a presentargli le scuse.
Pur riconoscendo tali criticità e la necessità di porvi rimedio richiedendo uno sforzo di maturità al genitore, il Collegio ritiene che il contesto relazionale accertato in concreto non sia di fatto ostativo alla modifica dell'affidamento super esclusivo disposto in primo grado in favore di un affidamento condiviso, in considerazione dei presupposti normativi e giurisprudenziali che regolano entrambi gli istituti.
In proposito, si rammenta che l'affidamento super esclusivo rappresenta un'ipotesi eccezionale, giustificata solo in presenza di grave e comprovata disfunzionalità genitoriale, o di comportamenti pregiudizievoli da parte di uno dei genitori, mentre l'affidamento condiviso costituisce la regola generale e mira a garantire la presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore, anche in assenza di un'effettiva parità nei tempi di frequentazione.
Nel caso di specie, non sono emersi atteggiamenti impeditivi o palesemente sabotanti da parte del padre nei confronti di né Per_1 risultano condotte ostative rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario, il rapporto tra il padre e l'altra minore, , è stato Per_2 definito positivo e stabile, segno di una capacità genitoriale da valorizzare
10 e che può ritenersi recuperabile anche con riferimento alla relazione conflittuale con . Per_1
Nel senso di un mutamento del regime di affidamento depongono peraltro le considerazioni della terapeuta di che riferisce che “per un Per_1 sano sviluppo di , particolarmente in questa fase adolescenziale, è Per_1 fondamentale che non si ripetano le interruzioni del passato. Il sano rapporto con il padre è un mattone fondamentale per lo sviluppo armonico della personalità della minore”
Ad ogni buon conto, ancorchè si possa addivenire ad un regime di affidamento condiviso, con riferimento al collocamento delle minori, si ritiene di dover confermare le statuizioni di primo grado, che risultano fondate e rispettose del principio del superiore interesse delle minori, auspicando che la relazione con possa gradualmente diventare Per_1 più fluida e maturare di pari passo con la maturazione richiesta ai soggetti che vi sono coinvolti.
Altrettanto da confermarsi risultano le statuizioni concernenti il sostegno psicologico fornito dall' , autorità competente e già investita del CP_2 caso, in linea con quanto disposto in prime cure;
di contro la richiesta di parte appellante di estendere l'educativa anche alla madre appare sicuramente infondata non emergendo alcun elemento dagli atti del processo che spinga in tal senso.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento, appare necessario procedere a una revisione dello stesso, alla luce della documentazione sanitaria prodotta, che riconosce in capo al Pt_1 una diminuzione della capacità lavorativa.
Con riferimento alle condizioni reddituali emerge che ha Pt_1 un'impresa individuale con redditi di € 28.541,00 lordi dichiarati nel
2022 ed € 41.296,00 dichiarati nel 23; è onerato di € 500,00 mensili di locazione (cfr. contabile di pagamento del marzo 2022) e mensilmente versa un contributo di 200,00 euro a favore del figlio nato da CP_4 precedente relazione, che abita in Germania (cfr. bonifico di € 200,00 verso la Germania). vive in una casa in locazione con le figlie a CP_1
11 € 700,00 mensili;
il Cud 23 (relativo anno 2022) era di € 10.293,00 lordi (circa € 800\900 mensili), il cud 20 (relativo all'anno 23) pari a
10.907 euro lordi
Con riferimento alla propria situazione economica, l'odierno appellante ha allegato documentazione anche sanitaria da cui emergerebbe una considerevole riduzione della capacità reddituale.
Così come si legge nella relazione medico legale dallo stesso depositata, il consulente di parte ha dichiarato che “Sulla scorta dell'obiettività riscontrata e delle risultanze strumentali acquisite mi è possibile dedurre che è affetto da sofferenza periartica della spalla destra Parte_1 con rilevante impegno funzionale;
da severa epicondilite cronica del gomito destro inducente severa disfunzionalità come descritta e da ipertrofia prostatica causativa di minzione imperiosa e pollachiuria”.
Tale circostanza riverbera certamente sulla capacità reddituale del soggetto, almeno con riferimento all'attività di manutenzione di pozzi romani.
Al contempo, tuttavia, si rileva come l'attività economica da questi esercitata – pur subendo una contrazione – può ritenersi solo parzialmente ridimensionata.
Dalla documentazione bancaria acquisita emerge infatti che la ditta individuale del ricorrente, originariamente operante nel settore dei pozzi, svolge anche ulteriori attività, come si desume dalle voci di incasso e di spesa;
la produzione di documenti relativi alla cessazione del rapporto lavorativo di un dipendente depone peraltro in favore di un effettivo ridimensionamento dell'attività, ma non di una sua radicale riduzione.
Ciò premesso, considerata la prevalenza significativa del contributo materno nella gestione quotidiana di entrambe le minori e la persistente sperequazione economica tra le parti, si ritiene equo e proporzionato disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre che viene stabilito nella misura di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia, importo che consente di contemperare le esigenze delle minori e la mutata capacità contributiva dell'obbligato.
12 Quanto alla decorrenza dell'obbligo di mantenimento va evidenziato che non risulta contestata dalle parti la statuizione di primo grado che ha disposto “il contributo del nella misura di € 350,00 mensili per Pt_1 ciascuna figlia, con decorrenza dal deposito della presente sentenza”.
Tenuto conto di tale circostanza occorre precisare il termine da cui far decorrere la rideterminazione operata da questa Corte per come supra statuita.
Sul punto, premessa l'astratta possibilità per il giudice di determinare il termine iniziale, che può coincidere con la domanda o altra data significativa, purchè tale decisione risulti motivata, ritiene questa Corte di disporre la decorrenza dell'assegno nella misura di 250 euro dal deposito della presente sentenza, tenuto conto che tale statuizione è assunta sulla scorta della circostanza sopravvenuta in corso di causa e consistita nella riduzione della capacità reddituale legata alle condizioni fisiche del;
in tal senso, ritenendo applicabile, anche in corso di Pt_1 causa, il principio previsto dall'art. 473bis.29, relativo alla possibilità di revisionare i provvedimenti in materia di contributi economici al sopraggiungere di giustificati motivi (possibilità prevista anche dal previgente art 710 cpc), la decorrenza della rideterminazione dell'obbligo di mantenimento disposto a carico del va individuata nella data Pt_1 di deposito del presente provvedimento tenuto conto che la sopravvenienza valorizzata nella decisione è stata allegata dalla parte in sede di note autorizzate del 7.4.25, con produzione di certificati medici in data 15.4.25.
In considerazione dell'oggetto della controversia e dell'esito complessivo della stessa si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che verranno poste a carico del Pt_1 per l'ulteriore 50%, confermando altresì l'integrale imputazione al delle spese di ctu in primo grado. Pt_1
PQM
dispone l'affidamento condiviso delle minori e Per_2 Persona_4 ad entrambi i genitori;
13 dispone che versi a , a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque del mese, la somma di
€ 250,00 per ciascuna;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla , genitore collocatario prevalente delle figlie;
CP_1 conferma nel resto le statuizioni del giudizio di primo grado;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e pone a carico del l'ulteriore 50%, liquidandole per il primo Pt_1 grado come da statuizione resa nella sentenza del Tribunale e per il secondo grado nella misura di euro 9991,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA;
pone a carico del le spese di CTU. Pt_1
Firenze 8.5.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
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