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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. CASOLI ANGIOLO Indirizzo Telematico Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MONTANARI MARCO CORSO Controparte_1 P.IVA_2
MATTEOTTI N.31 JE .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1445/2021 del 12/11/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Ancona nei confronti di decreto ingiuntivo n.1595/2018 Pt_2 Parte_1
per la somma di € 11.834,00 oltre accessori, quale corrispettivo del lavoro di riparazione di uno stampo
Flexicart.
pagina 1 di 4 ha opposto il decreto, si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso: Parte_1 Pt_2
Dichiara l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1595/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Ancona il 12.09.2018, infondata e, pertanto, la respinge;
Per l'effetto dichiara il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
In applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma di € 4.500,00 Controparte_2
oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
Condanna, ex art. 91 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla Parte_1
controparte le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Ha tempestivamente impugnato si è costituita resistendo. Parte_1 Pt_2
Primo motivo: errata individuazione del contratto intercorso tra le parti ed errata interpretazione degli artt. 1655 e ss. ed errata applicazione degli artt. 2222 e ss. c.c.
Sostiene l'appellante l'errore del Tribunale, laddove quest'ultimo individua il rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera e non di appalto.
Precisa Ve.la.s che l'appalto si distingue dal contratto d'opera in base alla struttura organizzativa di un azienda nel senso se sia o meno una grande o media impresa, nel qual caso si è in presenza di un contratto di appalto.
Nel caso di specie la proprio per essere una società a responsabilità limitata, e come tale CP_2
società di capitale, con numerosi dipendenti, è certamente una media o grande impresa e quindi il rapporto intercorso inter partes deve qualificarsi come contratto di appalto e non di contratto d'opera.
Spiega infine l'appellante che la questione è dirimente ai fini della decisione della causa, perché dal diverso inquadramento giuridico, consegue una diversa disciplina del rapporto, ed in particolare quella sulla decadenza per tardiva denunzia, che ha assunto un ruolo centrale nella motivazione della sentenza gravata.
E' pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass 09.02.2024 n. 3682), che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (desumibile dall'art. 2083 c.c.) mentre il contratto di appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.
Da quanto emerge dagli atti la Corte ritiene il motivo fondato.
La è una società a responsabilità limitata, e come tale società di capitale, ciò che depone per CP_3
una struttura complessa, ove prevalente, da parte dei soci è l'apporto finanziario, piuttosto che il lavoro.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie è pacifico che la si sia servita di una organizzazione e non di lavoro personale Pt_2
nell'effettuazione dell'opera, difatti i lavori di che trattasi sono stati eseguiti, su commissione della , Part
dai dipendenti dalla ditta Parte
Devono applicarsi pertanto le norme sull'appalto.
Secondo motivo: mancata ammissione di prove decisive.
L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova per testi dalla stessa richiesta (e reiterata fin nelle conclusioni definitive in primo grado).
Invero, i fatti dedotti nei capitoli non ammessi, risultano per lo più pacifici, altri ininfluenti ai fini del decidere ed altri ancora talmente generici da non consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria.
Dev'essere pertanto confermata la valutazione del Tribunale sul punto.
Nè può qui trovare ingresso una Ctu volta alla constatazione dei vizi asseritamente affettanti l'opera realizzata dalla in quanto difetta una indicazione specifica relativa alla natura e consistenza dei Pt_2
vizi, ciò che renderebbe l'indagine inammissibilmente esplorativa, come deciso dal primo giudice.
Terzo motivo: errata applicazione dell'art. 96 III c. c.p.c.
In effetti, la decisione del Tribunale di condannare per responsabilità aggravata ai sensi Pt_1
dell'art. 96, III comma, c.p.c. non è condivisibile.
Sebbene l'opposizione spiegata dall'appellante, non abbia trovato riscontro probatorio, difettano nella fattispecie i presupposti per siffatta condanna, non emergendo dal contegno processuale della parte, la presenza di malafede o colpa grave.
In definitiva l'appello deve respingersi quanto all'azione fondata sulla asserita presenza di vizi nell'opera e risarcimento danni, per difetot di prova, ma può accogliersi in parte, ciò che determina la necessità, per questa Corte, di regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Sotto tale ultimo aspetto occorre constatare la soccombenza piena dell'appellante in primo grado, e la reciproca soccombenza delle parti in appello (sia per la riforma in punto di responsabilità aggravata, - cfr. Cassazione Civile n. 15102 del 31/05/2021 - che in considerazione della emenda della motivazione in punto a riqualificazione giuridica del rapporto): ciò che legittima compensazione per metà delle spese del grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata esclude la responsabilità aggravata dell' appellante,
pagina 3 di 4 condanna, al pagamento delle spese di primo grado che si liquidano in complessivi euro Parte_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, e quelle dell'appello, che liquida, già dimidiate in euro 2.500 oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. CASOLI ANGIOLO Indirizzo Telematico Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MONTANARI MARCO CORSO Controparte_1 P.IVA_2
MATTEOTTI N.31 JE .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1445/2021 del 12/11/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Ancona nei confronti di decreto ingiuntivo n.1595/2018 Pt_2 Parte_1
per la somma di € 11.834,00 oltre accessori, quale corrispettivo del lavoro di riparazione di uno stampo
Flexicart.
pagina 1 di 4 ha opposto il decreto, si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso: Parte_1 Pt_2
Dichiara l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1595/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Ancona il 12.09.2018, infondata e, pertanto, la respinge;
Per l'effetto dichiara il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
In applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma di € 4.500,00 Controparte_2
oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
Condanna, ex art. 91 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla Parte_1
controparte le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Ha tempestivamente impugnato si è costituita resistendo. Parte_1 Pt_2
Primo motivo: errata individuazione del contratto intercorso tra le parti ed errata interpretazione degli artt. 1655 e ss. ed errata applicazione degli artt. 2222 e ss. c.c.
Sostiene l'appellante l'errore del Tribunale, laddove quest'ultimo individua il rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera e non di appalto.
Precisa Ve.la.s che l'appalto si distingue dal contratto d'opera in base alla struttura organizzativa di un azienda nel senso se sia o meno una grande o media impresa, nel qual caso si è in presenza di un contratto di appalto.
Nel caso di specie la proprio per essere una società a responsabilità limitata, e come tale CP_2
società di capitale, con numerosi dipendenti, è certamente una media o grande impresa e quindi il rapporto intercorso inter partes deve qualificarsi come contratto di appalto e non di contratto d'opera.
Spiega infine l'appellante che la questione è dirimente ai fini della decisione della causa, perché dal diverso inquadramento giuridico, consegue una diversa disciplina del rapporto, ed in particolare quella sulla decadenza per tardiva denunzia, che ha assunto un ruolo centrale nella motivazione della sentenza gravata.
E' pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass 09.02.2024 n. 3682), che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (desumibile dall'art. 2083 c.c.) mentre il contratto di appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.
Da quanto emerge dagli atti la Corte ritiene il motivo fondato.
La è una società a responsabilità limitata, e come tale società di capitale, ciò che depone per CP_3
una struttura complessa, ove prevalente, da parte dei soci è l'apporto finanziario, piuttosto che il lavoro.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie è pacifico che la si sia servita di una organizzazione e non di lavoro personale Pt_2
nell'effettuazione dell'opera, difatti i lavori di che trattasi sono stati eseguiti, su commissione della , Part
dai dipendenti dalla ditta Parte
Devono applicarsi pertanto le norme sull'appalto.
Secondo motivo: mancata ammissione di prove decisive.
L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova per testi dalla stessa richiesta (e reiterata fin nelle conclusioni definitive in primo grado).
Invero, i fatti dedotti nei capitoli non ammessi, risultano per lo più pacifici, altri ininfluenti ai fini del decidere ed altri ancora talmente generici da non consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria.
Dev'essere pertanto confermata la valutazione del Tribunale sul punto.
Nè può qui trovare ingresso una Ctu volta alla constatazione dei vizi asseritamente affettanti l'opera realizzata dalla in quanto difetta una indicazione specifica relativa alla natura e consistenza dei Pt_2
vizi, ciò che renderebbe l'indagine inammissibilmente esplorativa, come deciso dal primo giudice.
Terzo motivo: errata applicazione dell'art. 96 III c. c.p.c.
In effetti, la decisione del Tribunale di condannare per responsabilità aggravata ai sensi Pt_1
dell'art. 96, III comma, c.p.c. non è condivisibile.
Sebbene l'opposizione spiegata dall'appellante, non abbia trovato riscontro probatorio, difettano nella fattispecie i presupposti per siffatta condanna, non emergendo dal contegno processuale della parte, la presenza di malafede o colpa grave.
In definitiva l'appello deve respingersi quanto all'azione fondata sulla asserita presenza di vizi nell'opera e risarcimento danni, per difetot di prova, ma può accogliersi in parte, ciò che determina la necessità, per questa Corte, di regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Sotto tale ultimo aspetto occorre constatare la soccombenza piena dell'appellante in primo grado, e la reciproca soccombenza delle parti in appello (sia per la riforma in punto di responsabilità aggravata, - cfr. Cassazione Civile n. 15102 del 31/05/2021 - che in considerazione della emenda della motivazione in punto a riqualificazione giuridica del rapporto): ciò che legittima compensazione per metà delle spese del grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata esclude la responsabilità aggravata dell' appellante,
pagina 3 di 4 condanna, al pagamento delle spese di primo grado che si liquidano in complessivi euro Parte_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, e quelle dell'appello, che liquida, già dimidiate in euro 2.500 oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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