Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l'esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6363 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6363 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17040-2020 proposto da: P.G.; PE.VA., rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA TERROSI giusta procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro M.A. E M.G., QUALI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE DI M.M., rappresentati e difesi dall'avvocato BERNARDO NETO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 11235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11235 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
001 1235/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISTANZE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 8919/2015 Cron. M235 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Ud. 05/04/2016 Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Rel. Consigliere PU Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO Consigliere ConsigliereDott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8919-2015 proposto da: DI ZZ NT, RU GI, elettivamente in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO N.52, domiciliati presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO ZACCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANIELE ZUMMO;
ricorrenti - contro 2016 elettivamente domiciliata in RU MARIA ROSALIA, 701 ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 199, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ITALO MASUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S ALESSANDRO MARIA MASUCCI;
controricorrenti nonchè
contro
RU MA, RU MARIA GIOVANNA, RU ROSALIA, DI AP EN;
- intimati avversO la sentenza n. 25808/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. LUIGI udienza del 05/04/2016 dal GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato ZUMMO Daniele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MASUCCI Alessandro Italo, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ё per il rigetto dei restanti motivi. -2- RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 1990 SS MA convenne in giudizio SS AT, SS SA e SS AR AN, chiedendo la condanna delle convenute ad arretrare la costruzione da esse edificata sul fondo finitimo a quello attoreo, in quanto realizzata in violazione delle distanze legali. Nella resistenza di SS SA e di SS AR AN, il Tribunale di Palermo accolse la domanda attorea e condannò le convenute all'arretramento della loro costruzione sino alla distanza di dieci metri dal confine col fondo dell'attore.
2. Sul gravame proposto dalle convenute, ed essendo subentrato all'attore (nel frattempo deceduto) la sua erede SS AR SA, la Corte di Appello di Palermo confermò la pronuncia di primo grado. 3. - Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello da SS SA e SS AR AN, fu rigettato da questa Corte con sentenza del 18.11.2013. 4. Avverso tale sentenza di questa Corte suprema, Di PI AN e AR EP propongono opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 comma 2 cod. proc. civ., sulla base di tre motivi. Deducono di aver acquistato dalle convenute SS la proprietà del fabbricato del quale era stato ordinato l'arretramento, con atto del 18.7.2000, in seno al quale la parte venditrice aveva garantito che l'immobile alienato era libero da pesi, iscrizioni e trascrizioni (ad eccezione di una ipoteca giudiziale relativa al pagamento di spese legali); che nulla essi opponenti avevano saputo del giudizio instaurato da SS MA nei confronti delle loro danti causa già un anno prima del loro acquisto, non essendo stata trascritta la relativa domanda giudiziale;
che solo il 26.2.2015, avevano ricevuto comunicazione dalle loro danti causa del fatto 3 S che SS AR SA erede dell'originario attore, nonostante che il fatto che questi avesse venduto a tale Di TR ZO il fondo a tutela del quale si era doluto della violazione delle distanze legali - aveva promosso azione esecutiva, chiedendo al giudice dell'esecuzione, con ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., di determinare le modalità di arretramento della costruzione. Lamentano gli opponenti il dolo e la collusione delle parti della causa conclusasi con la sentenza passata in giudicato;
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 81-101 cod. proc. civ.; la carenza di legittimazione e di interesse ad agire sia dal lato attivo sia da quello passivo;
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2653 cod. civ., non essendo ad essi opponibili le sentenze pronunciate inter alios in ragione della mancata trascrizione della domanda introduttiva. Avverso tale opposizione, resiste con controricorso SS AR SA. SS AT, SS AR AN, SS SA e Di TR ZO, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, le sentenze della Corte di Cassazione non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo (Sez. U, Sentenza n. 238 del 10/04/1999, Rv. 525155); l'opposizione di terzo, di norma non esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione in loquanto richiede nella fase rescindente ed in quella rescissoria - - svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, è invece in astratto proponibile allorché la Corte abbia deciso la 4 causa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 22/07/2003, Rv. 565321). Questo principio di diritto, che esclude che il terzo possa proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza della Corte di cassazione (salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ.), trova la sua ratio nel fatto che la sentenza di legittimità non detta mai (salvo come detto il caso di - -- "cassazione sostitutiva") la regolamentazione giuridica concreta contro la quale il terzo intende opporsi. Ove, invero, la sentenza della Corte di cassazione sia di rigetto del ricorso, è evidente che l'esecutività pregiudizievole al terzo derivi, non dalla sentenza di legittimità, ma dal contenuto della decisione di merito convalidata in sede di legittimità, in essa rinvenendosi quel regolamento di interessi che in ipotesi potrebbe pregiudicare le situazioni giuridiche del terzo;
è, pertanto, avverso la sentenza di merito che può essere proposta l'opposizione di terzo. Ove, invece, la sentenza della Corte suprema sia di accoglimento del ricorso e di conseguente cassazione (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, è parimenti evidente come, venendo meno qualsivoglia statuizione circa l'assetto degli interessi sostanziali in conflitto, venga meno anche la possibilità di un pregiudizio per la sfera giuridica del terzo, potendo semmai la lesione di un suo diritto riprendere attualità solo a seguito della sentenza del giudice di rinvio;
ed è tale sentenza che definisce il giudizio di rinvio che potrà essere impugnata con l'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. Nella specie, poiché la sentenza di questa Corte pronunciò il rigetto del ricorso, essa non era dunque suscettibile di essere impugnata con l'opposizione di terzo. 5 о 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. -3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00 (settemiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 5 aprile 2016. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Luigi Lombardobard Bruno Bianchini Suns Sauchier Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 MAG. 2016 Roma, Gokana Giudiziario Valeria NERI 6