Decreto cautelare 9 novembre 2019
Ordinanza presidenziale 11 novembre 2019
Sentenza 19 maggio 2022
Parere definitivo 25 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01932/2025REG.PROV.COLL.
N. 00422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti,
contro
la Questura di Napoli e il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 3430/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Campania, la società ricorrente – titolare della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio di una sala giochi e dell’attività di raccolta giochi - ha impugnato il decreto del Questore di Napoli del 5 novembre 2019 n. 15/2019 con il quale è stata ordinata, ex art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per sette giorni dell’attività di esercizio commerciale della sala giochi e della raccolta di scommesse esercitata nel Comune di Portici.
A seguito di ripetuti controlli presso il locale della società ricorrente nel periodo 18 marzo – 13 settembre 2019 le forze dell’ordine hanno accertato la frequentazione dell’esercizio da parte di clienti con pregiudizi penali per reati contro l’ordine pubblico, contro il patrimonio, nonché per violazione della disciplina sugli stupefacenti e sulle armi, tanto da far diventare il locale come luogo abituale di ritrovo con ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Questore ha dunque adottato il provvedimento in questione per ragioni di sicurezza del territorio al fine di rimuovere le situazioni valutate come possibile fonte di pericolo per l’ordinato svolgimento della vita sociale.
Nel provvedimento impugnato è stato precisato che la chiusura per alcuni giorni dell’esercizio commerciale – per motivi di pubblica sicurezza – è preordinata a dissuadere i soggetti indesiderati dal frequentare tale locale commerciale; la misura ha finalità di tipo preventivo e viene applicata per ragioni di ordine e sicurezza pubblica a prescindere dalla responsabilità del gestore dell’esercizio commerciale.
2. - Nel ricorso di primo grado la società ha censurato tale provvedimento lesivo dei propri interessi lamentando, in estrema sintesi, che:
- la P.A. non avrebbe verificato l’effettiva e concreta pericolosità sociale degli avventori del locale: questi, infatti, non sarebbero stati neppure identificati;
- su 21 pregiudicati rinvenuti nel locale nei diversi controlli, solo 3 di essi sarebbero stati rinvenuti più volte all’interno del locale; non sarebbero stati descritti neppure i comportamenti tenuti da tali soggetti, né sarebbe stata accertata la durata della loro permanenza presso l’esercizio commerciale;
- il locale sarebbe dotato di un sistema di videosorveglianza e di personale addetto alla vigilanza privata a tutela dell’ordine pubblico;
- il provvedimento sarebbe affetto da vizi di carenza di istruttoria ledendo l’affidamento creatosi in capo alla società titolare.
2.1 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente depositando i verbali dei controlli svolti e la nota del Commissariato di P.S. di Portici-Ercolano del 17 settembre 2019 chiedendo il rigetto del ricorso.
3. - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso richiamando la costante giurisprudenza amministrativa relativa alla finalità precauzionale della misura adottata, diretta ad evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, prescindendo da qualunque responsabilità dell’esercente.
Ha quindi ritenuto che gli esiti dei controlli avevano evidenziato una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, e che la misura adottata, la sospensione dell’attività per sette giorni, dovesse ritenersi legittima tenuto conto della ratio e della funzione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.
4. - Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
4.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere all’appello; con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 20 gennaio 2015 ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. - L’appello è infondato e va dunque respinto.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S., il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e per falsa ed errata applicazione di norme imperative; la violazione dell’affidamento, dei principi di ragionevolezza e di logicità; la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione.
Con tale doglianza l’appellante ha censurato innanzitutto la parte di sentenza che ha richiamato la relazione della Questura di Napoli, nella quale si fa riferimento a talune vicende occorse prima dei controlli eseguiti nell’anno 2019 presso l’esercizio commerciale della società appellante, sui cui esiti si fonda il provvedimento impugnato: si tratta di tre episodi accaduti tra il 2017 ed il 2018, relativi (i) al ritrovamento di sostanza stupefacente nel foro della macchina cambio monete sita nel locale della società ricorrente; (ii) al furto con destrezza dell’autovettura di un avventore che si trovava all’interno del locale, e che era stato trattenuto dai complici all’interno della sala giochi per agevolare il furto; (iii) alla violenta aggressione avvenuta all’interno della sala giochi a seguito della quale un cliente aveva riportato ferite da arma da taglio.
Lamenta l’appellante che nella sentenza vengono evidenziati tali episodi, che sono precedenti ai controlli, per corroborare la presenza dei soggetti con precedenti penali e di polizia presso il locale, non tenendo conto che i soggetti ivi rinvenuti erano del tutto estranei ai fatti sopra rappresentati.
L’appellante ribadisce il vizio di difetto di istruttoria, sostenendo che la società “ non ha affatto determinato che il locale divenisse luogo per il ritrovo di pregiudicati ”: i fatti indicati in sentenza sarebbero, infatti, del tutto sganciati gli uni dagli altri.
A seguito dei controlli sarebbe emersa solo una frequentazione meramente occasionale da parte di soggetti con pregiudizi, non essendo qualificabile la sala giochi come ritrovo abituale di tali soggetti.
La società appellante ha dedotto di aver sempre collaborato con le forze dell’ordine, di aver predisposto misure a tutela della sicurezza pubblica (sistema di video sorveglianza a circuito chiuso con collegamento con la centrale della vigilanza privata) precisando poi che il Comune di -OMISSIS-non sarebbe caratterizzato da un alto tasso di criminalità.
Ha pure rappresentato il danno derivante dal provvedimento di sospensione, in quanto potrebbe consentire la revoca della licenza in caso di ulteriori contestazioni da parte della Questura competente.
7.1 - Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. per falsa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; la superficialità dell’istruttoria, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
L’appellante ha dedotto, in estrema sintesi, che sarebbero mancati i presupposti della pericolosità sociale per i soggetti rinvenuti nel locale e segnalati nei verbali della polizia; inoltre, i fatti evidenziati non sarebbero stati attuali; infine la violazione del contraddittorio procedimentale avrebbe impedito alla società appellante di chiarire la mancanza di attualità della situazione di pericolo.
8. - Le due censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse.
La sentenza di primo grado ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui: “ l’art. 100 T.U.L.P.S. riconosce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il suddetto potere ha una marcata finalità precauzionale, essendo funzionale a prevenire pericoli per la sicurezza pubblica e non già a reprimere condotte illecite e colpevoli (cfr. Cons. di Stato, III, n. 8523/2019, secondo cui “la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all’art. 100 del R.D. n. 773/1931 non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragione per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente”) ”.
Il primo giudice ha quindi aggiunto che “ Al fine di fornire una tutela anticipata degli interessi della collettività a che si scongiuri il rischio della commissione di reati, per una pacifica e ordinata convivenza, è sufficiente che venga accertata la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica e tale accertamento è compiuto dalla competente Amministrazione che si avvale, al riguardo, di ampia discrezionalità sindacabile e censurabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità (cfr. Cons. di Stato, III, n. 3752/2015) ”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente secondo cui “ In materia di provvedimenti di polizia, la sospensione dell’attività commerciale non riveste una finalità sanzionatoria, rispetto alla condotta di aver consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose, quanto, piuttosto, quella spiccatamente preventiva d’impedire, tramite la chiusura temporanea del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente ” (cfr. TAR Campania Sez. V, 28 ottobre 2024, n. 5757).
Nella suddetta sentenza viene ritenuta legittima la sospensione in presenza di pericolo per la sicurezza pubblica desunto da “ alcuni controlli in cui è stata riscontrata la presenza di soggetti pregiudicati, di talché la misura adottata appare ragionevole e proporzionata. Infine, la mancata menzione dei precedenti di cui sono gravati i soggetti controllati non coglie nel segno, poiché, da un lato, è sindacabile esclusivamente la veridicità della circostanza, essendo rimessa la relativa valutazione all’organo di pubblica sicurezza, e, dall’altro, questi sono indicati nella nota dei Carabinieri, richiamata in sede di adozione del provvedimento ” (cfr. TAR Campania Sez. V, 28 ottobre 2024, n. 5757).
Di recente questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422) ha sottolineato che “ l’adozione del provvedimento ex art. 100 Tulps consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
La sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità.
Entro tale quadro deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura ”.
8.1 - Nel caso di specie il provvedimento di sospensione si fonda su solide basi: nel locale della società ricorrente, a seguito di controlli effettuati per un semestre nell’anno 2019, sono stati rinvenuti 21 soggetti pregiudicati per reati gravi; in precedenza nello stesso locale erano accaduti fatti indicativi della presenza di soggetti socialmente pericolosi; i gravi episodi criminosi accaduti negli anni 2017 e 2018 vanno considerati in sinergia con i controlli eseguiti nell’anno 2019 all’esito dei quali è stata accertata la frequentazione della sala giochi da parte di soggetti gravati da gravi precedenti penali e di polizia.
8.2 - Come già rilevato, la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico.
8.3 - Quanto alla condizione normativa della presenza di “ persone pregiudicate o pericolose ”, tale qualificazione può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco , senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone.
Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli.
8.4 - Ritiene dunque il Collegio che la misura adottata dalla Questura non presenti vizi né di travisamento dei fatti, né di difetto di istruttoria, né tantomeno di carenza di motivazione.
La misura adottata supera il vaglio di proporzionalità e di ragionevolezza in ragione delle circostanze emerse in sede istruttoria; quanto alla condotta del titolare della sala giochi la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non sia richiesta alcuna responsabilità in capo all’esercente l’attività commerciale trattandosi di una misura di prevenzione e non sanzionatoria.
8.5 - Neppure possono rinvenirsi problemi di “attualità” tenuto conto del breve intervallo di tempo trascorso tra i controlli e l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale.
9. - In definitiva, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
10. - Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.