Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1958, n. 189
Articolo 2
Versione
10 aprile 1958
Art. 1.
Sulla disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112 , e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprieta' contadina.
Entrata in vigore il 10 aprile 1958