Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 731/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Gabriele Lauricella, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Caterina Natalotto, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 16/5/2025 ed il
19/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo l'8/7/2017, in costanza del quale è nata la figlia Persona_1
(l'11/4/2018), e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n.
469/2024 del 19-22/7/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 779/2024 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del
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Scaduto il termine perentorio del 28/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando liberi di stabilire la propria residenza dove vorranno con il solo obbligo reciproco di comunicare le eventuali variazioni.
2.La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso il domicilio della madre, attualmente sito in Palermo, Via Casalini n. 256, all'interno della casa familiare.
Le decisioni di maggiore importanza relative alla sua educazione, istruzione e salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
La minore risiederà presso il domicilio della madre e l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé nei tempi e con le modalità indicati nel piano genitoriale di seguito esposto.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.12 e 473 bis.50 c.p.c. di seguito si descrive il piano genitoriale relativo alla minore, . Persona_2
PIANO GENITORIALE RELATIVO ALLA FIGLIA MINORE (CF Persona_2
) di cittadinanza italiana, residente in [...] C.F._3
A. DOMICILIO PREVALENTE
L'attuale domicilio prevalente della minore si trova presso l'abitazione della madre, in Palermo, via
Casalini 256
B. PERSONE CONVIVENTI
- Madre: nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via Casalini 256
C. ISTRUZIONE
La minore frequenta la classe prima elementare presso la Scuola paritaria Ancelle Missionarie Cristo
Re – Asilo con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13,00. La retta mensile è pari ad € 120,00 ed è equamente divisa tra i genitori.
D. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
2 La minore frequenta la scuola di danza moderna presso l'associazione A.S..D. Raggio di Sole, nei locali del New Garden Center siti in Palermo, via beato Angelico n. 100. Il costo dell'attività sportiva
è di € 40,00 mensili ed è equamente diviso tra i genitori.
E. SALUTE
La minore è seguita dal medico pediatra dottoressa con studio in Palermo, via Persona_3
Cavalcanti n. 5
F. ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI
Il padre della minore, sig. è dipendente pubblico in servizio presso la Polizia di Controparte_1
Stato a Torino, secondo i turni di volta in volta assegnati con periodo di ferie non prevedibili in anticipo. La signora è svolge attività di collaboratrice domestica con contratto di Parte_1 lavoro subordinato.
G. TEMPI DI EVENTUALE ACCUDIMENTO DI TERZI, ANCHE NEL PERIODO ESTIVO-
ALTRE FREQUENTAZIONI SIGNIFICATIVE CON TERZI
La minore frequenta i nonni paterni, signori e e la zia paterna, CP_2 Persona_4 signora Controparte_3
H. PROGETTO GENITORIALE
Modalità di affidamento: la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Palermo, via Casalini 256. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
I. PROPOSTA TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL GENITORE CHE NON HA IL
DOMICILIO PREVALENTE O CON TEMPI PARITETICI
Il Padre, lavora e risiede a Torino;
Pertanto le parti concordano che egli potrà Controparte_1 sentire e vedere la figlia ogni giorno attraverso video chiamata, nel pomeriggio, dopo che Persona_1 la minore avrà terminato i compiti pomeridiani e la sera, dopo che la minore avrà cenato, concordando gli orari con la madre. potrà vedere direttamente il padre e pernottare dallo stesso nei giorni Per_1 di permanenza di quest'ultimo in Palermo presso l'abitazione dei nonni paterni, con un massimo di quattro giorni a settimana, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e con il suo stato di salute.
L. TEMPI DI EVENTUALE ACCUDIMENTO DI TERZI, ANCHE NEL PERIODO ESTIVO Le 3 parti concordano che la minore potrà trascorrere due pomeriggi a settimana con i nonni paterni con orari da concordare di volta in volta con i nonni medesimi, oppure con la zia paterna, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e con il suo stato di salute. N. PROPOSTA FESTIVITÀ,
VACANZE E RICORRENZE Le festività non possono essere programmate perché il padre, CP_1
lavora a Torino e in considerazione del servizio svolto è sottoposto ad una turnazione
[...] sempre diversa e prevedibile solo a pochi giorni prima. Così le stesse ferie e giorni liberi sono prevedibili solo pochi giorni prima. Pertanto, gli incontri con la figlia potranno essere concordati di volta in volta tra le parti, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e con il suo stato di salute.
M. EVENTUALI VARIAZIONI
I genitori rimangono liberi di variare e concordare in modo differente le visite con la minore nell'interesse della stessa compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e con il suo stato di salute.
3.L'immobile sito in Palermo, in via Casalini n. 256, già adibito a casa familiare, di cui oggi la minore
è nuda proprietaria e il Sig. è usufruttuario, resta assegnato alla sig.ra Persona_1 Controparte_1
quale genitore collocatario della minore che pertanto Parte_1 Persona_2 continuerà ad abitarla insieme alla figlia sino a quando quest'ultima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Gli arredi presenti nella casa familiare sono di esclusiva proprietà della ricorrente, avendo le parti già proceduto alla divisione dei beni mobili.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
23 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00, oltre il
50% dell'assegno unico percepito, attualmente di complessivi Euro 195,00, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
spese extrascolastiche e sportive (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
spese extrascolastiche e sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.
5.Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere integralmente le rate del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, in via Casalini n. 256, fino alla relativa estinzione. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno invece a carico del coniuge 4 assegnatario e le spese straordinarie saranno sostenute dal sig. in quanto unico Controparte_1 usufruttuario dell'immobile.
6. Le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico patrimoniale e di non avere pertanto reciprocamente più nulla a pretendere. Il sig. dichiara di avere già ritirato tutti i CP_1 propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale.
7. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della minore.
8. Le parti concordano di dare esecuzione immediata ai patti ed alle condizioni del presente accordo, che decorreranno pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo l'8/7/2017;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 779/2024 R.G., definito con sentenza di omologa n. 469/2024 del 19-22/7/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo l'8/7/2017 da nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2017, al n. 85, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia
5 autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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